REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il collegio composto dai magistrati:
dott.a Silvia VITRO’ Presidente
dott.a Maria Dolores GRILLO Giudice rel.
dott. Guglielmo RENDE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18506/12
avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): responsabilità di organi amministrativi
Promossa da:
DELTAIMAGING SRL
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino,Via Duchessa Jolanda n. 25 , presso lo studio degli Avv.ti L. Pecoraro e R. Lombardi che la rappresentano e difendono per procura in atti.
contro
BRARDA BODINO GUIDO elettivamente domiciliato in Torino, Corso Stati Uniti n. 61 presso lo studio degli Avv.ti C. Tabellini e P. Benucci che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
e contro
ZUCCHI CARLO elettivamente domiciliato in Torino, Corso Stati Uniti n. 61 presso lo studio degli Avv.ti C. Tabellini e P. Benucci che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
e contro
AVOGLIERO LORENZO elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 108, presso lo studio dell’avv. A. De Pasquale i che lo rappresenta e difende per procura in atti.

Camera di consiglio 11 ottobre 2013
* *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE “Piaccia all’Ill.mo Giudice Contrariis rejectis
-respinta ogni avversaria domanda, istanza, produzione ed eccezione; In via istruttoria: omissis
In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei signori
Guido Brarda Bodino, Carlo Zucchi e Lorenzo Avogliero per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto dichiararli tenuti e condannarli in solido tra loro, ovvero insubordine ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento della somma di € 89.288,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione sino alo dì dell’effettivo pagamento, ovvero di quell’altro maggiore o minore importo da determinarsi nel corso del giudizio anche in via equitativa e salvo gravame;
Con vittoria di spese e competenze professionali, tutte di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

PER PARTE CONVENUTA BRARDA BODINO e ZUCCHI
Piaccia al Tribunale Ill.mo
- ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa se del caso ammissione in parziale riforma dell’ordinanza resa in data 23.2.2013 dei messi di prova dedotti da essi conchiudenti con memoria ex art. 183 nn. 2) in data 21.1.2013 e infra descritti
- respingere le domande attoree;
- col favore delle spese, IVA e CPA”

PER PARTE CONVENUTA AVOGLIERO
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, mandare esente il conchiudente da qualsiasi richiesta di pagamento/risarcitoria formulata dall’attrice;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ravvisi la responsabilità del deducente, limitare la condanna del medesimo entro i limiti del giusto e provato, e comunque, limitatamente alla misura in cui verrà determinato il danno rispetto al periodo di amministrazione del dott. Avogliero, tenuto contro altresì del versamento di € 37.340,00 effettuato dal medesimo a favore dell’attrice; oltre alla decurtazione delle somme relative alle fatture inerenti rapporti contrattuali diversi dall’allestimento a favore dell’ATI Museo del Vino di Barolo.
In via istruttoria: omissis
Con vittoria di spese, diritti, onorari, Iva e CPA come per legge in favore del sottoscritto legale”

Motivazione

Deltaimaging srl (in prosieguo Delta) con atto di citazione notificato in data 8 giugno

2012 evocava in giudizio Guido Brarda Bodino, Carlo Zucchi e Lorenzo Avogliero. Esponeva parte attrice che: 1) si occupava dello studio e progettazione di qualsiasi prodotto, 2) il Comune di Barolo nell’anno 2007 aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del Museo del Vino e nel 2008 aveva pubblicato un bando di gara aperta ai sensi dell’art. 44 D.Lgs
163/06 per la selezione del soggetto al quale affidare la realizzazione degli allestimenti museografici e multimediali, della relativa manutenzione e produzione di contenuti audiovisivi ad applicativi multimediali nonché la progettazione ed esecuzione degli impianti complementari agli allestimenti ed alle scenografie per il Museo dei Vino sito nel castello Falletti di Barolo; 3) Delta aveva partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese unitamente alla società Gruppo Bodino spa ed alla società Acuson srl; 4) nel contratto le parti avevano concordato che la rappresentanza del RTI fosse affidata a Gruppo Bodino spa a cui Acuson e Delta avevano conferito mandato speciale con rappresentanza; 5) Gruppo Bodino si era impegnata al momento della ricezione dei pagamenti dal Comune di Barolo a
ripartire le somme incassate tra tutti i membri; 6) nel corso del 2008, 2009 e 2010 il RTI adempiva al contratto ed il Comune di Barolo provvedeva al pagamento della somma di € 1.733.263,70; 7) a fronte di tali pagamenti Delta emetteva le fatture n.
180/08, 129/09, 150/09, 168/09, 23/10, 55/10 e 170/10 relative alla quota di sua competenza per una somma di € 258.240,00; 8) Guido Brarda Bodino e Carlo Zucchi, amministratori di Gruppo Bodino non onoravano i pagamenti, se non in minima parte dirottando le somme a finanziare la società; 8) in data 8 luglio 2010 era nominato amministratore unico Lorenzo Avogliero che rimaneva in carica fino al 17 gennaio 2011, il quale, pur ammettendo in una lettera datata 13 giugno 2011 ed inviata all’attrice che non erano stati fatti i pagamenti, negava la sua responsabilità affermando di aver provveduto a disporre pagamenti parziali; 9) tale circostanza era inveritiera atteso che nessun pagamento era stato effettuato dall’Avogliero; 10) Gruppo Bodino spa si era trasformato in Bodino srl, società che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 3 agosto 2011.
Chiedeva di accertare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni patiti a causa delle loro condotte.
In diritto individuava la responsabilità nel disposto degli artt. 2395 e 2476 VI co. c.c. Si costituivano Guido Brarda Bodino e Carlo Zucchi, i quali contestavano le richieste attoree, esponendo che: 1) le fatture 180/08, 129/09, 168/09, 55/10, 170/10 erano le sole fatture relative ai lavori commissionati, mentre le altre si riferivano a lavori diversi; 2) le fatture 180/08, 129/09 e 168/09 erano state pagate fino alla concorrenza di € 66.300,00 tramite compensazione ed di € 77.692,00 a mezzo di bonifico bancario; 3) la fattura 55/10 era diventata esigibile in data 12 luglio 2007, quando i convenuti non erano più amministratori; 4) la fattura 170/10 era pervenuta a Gruppo Bodino quando i convenuti non erano amministratori e pochi giorni prima
della presentazione del concordato.
Chiedevano respingersi la domanda attorea.
In diritto contestavano al sussistenza della responsabilità invocata da Delta.

Il convenuto Lorenzo Avogliero contestava le domande attoree ed esponeva che: 1) era stato nominato in data 8 luglio 2007 amministratore di Bodino spa ed aveva svolto il proprio mandato fino al 17 gennaio 2011; 2) era stato chiamato da Brarda Bodino e Ferruccio Piantini soggetto riferibile a CIDI società partecipante di Bodino al fine di procedere ad una ristrutturazione dell’azienda; 3) aveva formulato alle committenti degli appalti in cui Bodino era capogruppo del RTI richiesta di pagamento diretto alle società facenti parte del raggruppamento, ma tale istanza non veniva accolta dal Museo del Vino; 4) aveva proceduto al pagamento della somma di € 37.340,00.
Chiedeva respingersi le domande, contestando sia l’an che il quantum .
In diritto contestava l’applicabilità dell’art. 2395 c.c., assumendo che il credito trovava il proprio fondamento nell’inadempimento della società ed era dovuto alla crisi economica della società e non ad una responsabilità dell’Avogliero.
Parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n, 1 c.p.c. riduceva la domanda.

Esperita la fase istruttoria e precisate le conclusioni all’udienza del 7 maggio 2013, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.
*
Le parti richiamavano le istanze istruttorie, le quali non si ritengono ammissibili per i motivi evidenziati nell’ordinanza 23 febbraio 2013.
*
Nel merito il Collegio osserva quanto segue.
Sono provate e, comunque, non contestate le seguenti circostanze:
- in data 15 settembre 2008 tra le società Gruppo Bodino spa, Deltaimaging srl e Acuson si costituiva un raggruppamento temporaneo di imprese (cfr: doc. 4 att) il cui scopo era la realizzazione per il Comune di Barolo di allestimenti i museografici e multimediali, della relativa manutenzione e produzione di contenuti audiovisivi ad applicativi multimediali nonché la progettazione ed esecuzione degli impianti complementari agli allestimenti ed alle scenografie per il Museo dei Vino. All’impresa Gruppo Bodino spa veniva affidato il potere di amministrare e rappresentare anche processualmente il RTI (art. 4) ed alla stessa era stato conferito mandato speciale con rappresentanza da parte di Delta ed Acuson;
- Delta si era occupata dell’installazione di audiovisivi per un importo di €194.400,00 oltre IVA;
- il 10 ottobre 2008 veniva stipulato il contratto tra il RTI ed il Comune di Barolo nel quale si stabiliva che il pagamento sarebbe stato effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori (cfr: doc. 3 att)
- vi erano stati sette SAL (cfr: doc. 5 att) di cui sei regolarmente liquidati dal Comune di Barolo;
- Delta emetteva cinque fatture e precisamente la n. 180 del 27.11.2008 per un importo di € 51.000,00, la n. 129 del 30.9.2009 relativa ai primi tre SAL dedotta la somma già fatturata pari ad € 40.140,00, la n. 168 dell’11.12.2009 relativa a tutti i SAL fino al 31.12.2009 per un importo di € 54.072,00, la n. 55 del 12.5.2010 relativa al quinto SAL per un importo di € 35.616,00 e la n. 170 relativa al sesto SAL per un importo di € 52.452,00 per un totale di € 233.280,00 comprensivo di IVA;
- a fronte di tali fatture riceveva pagamenti per 66.300,00 tramite compensazione per fatture Bodino (cfr: doc. 14 att) ed € 77.692,00 con bonifico imputata alle fatture 180/08 e 129/09 (cfr: doc. 1 conv. Brarda). L’imputazione è pacifica, in quanto sebbene alcuni testi di entrambe le parti avessero dichiarato che la somma era da imputare al quinto SAL, circostanza questa scritta anche in una lettera Bodino, tale circostanza non corrisponde al vero atteso che il pagamento avveniva in data 6 maggio 2010 e la fattura relativa al quinto SAL veniva emessa il 12 maggio con scadenza 10 luglio 2010;
- amministratori fino al 7 luglio 2010 erano stati Guido Brarda Bodino e Zucchi Carlo, dall’8 luglio 2010 al 17 gennaio 2010 Lorenzo Avogliero e dal 18 gennaio 2011 fino al fallimento Zucchi Carlo.
Assumeva parte attrice che gli amministratori si erano resi responsabili del mancato pagamento.
Il quadro normativo di riferimento deve individuarsi nel paradigma dell’art. 2476 co. 6 c.p.c. (norma speculare all’art. 2395 c.c) il quale recita “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”
Pacificamente trattasi di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che è onere dell’attore provare la condotta illecita, l’evento ed il nesso di causa tra la condotta ed evento.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato la sussistenza di tali elementi.
Infatti, come si è detto, è pacifico che siano state versate le somme dal Comune di Barolo alla Guido Bodino ed è, parimenti, pacifico che gli amministratori abbiano distratto le somme che avrebbero dovuto versare alla Delta per esigenze della società.
Sul punto la stessa teste di parte convenuta Brarda Stefania pur negando che le somme servissero a finanziare la società dichiarava “non riuscivamo a gestire il sistema bancario e quindi quando arrivavano gli incassi avendo i conti scoperti le somme venivano trattenute avendo noi dei conti anticipi e sconto fatture, infatti avevamo tentato a fare fatturazione disgiunta ed incassi disgiunti con pagamenti diretti, però il comune ha negato a questa possibilità perché non voleva modificare il contratto originale
Pertanto alla luce di tali dichiarazioni è di tutta evidenza come Brarda Bodino e Zucchi avessero ottenuto un anticipo fatture anche sulle fatture di pertinenza di Delta, fatture che venivano pagate presso le banche che le avevano scontate, impossessandosi, così, delle somme di pertinenza di Delta.
Tale condotta è una condotta dolosa, ovvero quanto meno gravemente colposa, atteso che gli amministratori, ben conoscendo le condizioni economiche in cui versava la società, non avrebbero dovuto scontare le fatture per l’intero importo, ma solo per l’importo relativo alla Bodino, evitando così che le banche potessero trattenere l’importo che esse stesse avevano anticipato.
In alternativa avrebbero potuto accendere un altro conto corrente su cui far transitare le fatture relative all’appalto presso il Comune di Barolo, in modo da poter corrispondere le somme di pertinenza di Delta.
Quanto alle richieste effettuate da Bodino al Comune di Barolo di pagare direttamente Delta, a parte il fatto che le dichiarazioni della teste non risultano confermate da documentazione scritta ed è poco verosimile che un Comune non provveda per iscritto a fronte di un’istanza specifica, in ogni caso, la condotta del Comune non costituisce esimente dei convenuti, atteso che essi, a maggior ragione, a fronte del rifiuto del committente avrebbero dovuto far transitare le somme su un conto diverso, essendo perfettamente consapevoli che in caso contrario avrebbero distratto a vantaggio della società da loro amministrata somme che non erano di pertinenza di detta società.
E tale condotta è causa del danno patito da Delta.
Sul punto per completezza si deve osservare che è irrilevante che Delta si sia insinuata nel fallimento, atteso che i convenuti non hanno provato che il credito sarà soddisfatto integralmente o parzialmente.
Ciò posto i convenuti contestavano la loro responsabilità sulla base di tre argomentazioni.
In primo luogo che nulla era dovuto in quanto si trattava di un danno indiretto al creditore.
In secondo luogo che si trattava di un semplice inadempimento contrattuale da parte della società, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi una responsabilità degli amministratori.
In terzo luogo la responsabilità incombeva alla società e non agli amministratori.

Per quanto concerne la prima obiezione dei convenuti, si deve osservare che è principio consolidato della giurisprudenza che l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass.
4548/12, 6558/11).
Peraltro nel caso di specie, il danno non costituisce un danno riflesso, bensì un danno diretto, atteso che la società si è avvantaggiata della condotta illecita degli amministratori mentre nessun pregiudizio aveva patito il patrimonio sociale.
Per contro un grave danno pativa la società Delta, danno causalmente connesso con la condotta degli amministratori che, al fine di evitare che le banche non concedessero credito alla società, avevano scontato fatture relative a somme non pertinenti a Gruppo Bodino, poi trasformatisi in Bodino srl, causando un danno ad un solo creditore e cioè Delta.
Per quanto concerne la seconda obiezione, se è vero che secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità (21130/08) è, altresì, vero che la lettura della motivazione integrale delle sentenze consente di affermare che può ravvisarsi una responsabilità degli amministratori qualora sia loro imputabile una condotta dolosa e colposa che abbia provocato direttamente un danno al creditore.
E’ ciò che è ravvisabile una condotta degli amministratori di Gruppo Bodino spa prima e di Bodino srl poi.
Pertanto, nel caso di specie essendo stata posta in essere da parte degli amministratori scientemente e volontariamente una condotta che non solo costituiva un inadempimento della società, ma provocava direttamente un danno ai creditori e nella specie a Delta, essi devono rispondere di detto danno.
Né rileva la circostanza che dell’inadempimento risponda anche la società alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa ed a tale responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 c.c. (Cass 25946/11, 8306/11,7534/91). Pertanto deve ritenersi pienamente provata la responsabilità degli amministratori avendo i predetti posto in essere dei fatti illeciti che cagionavano direttamente un danno a Delta.
Ciò posto si osserva che considerato che i convenuti si alternavano nell’amministrazione della società, agli stessi non può essere imputato l’intero danno, ma il danno cagionato dalle rispettive condotte, non potendo nel caso di specie applicarsi il principio della solidarietà.
Per quanto concerne Brarda Bodino il predetto era stato amministratore fino al 7 luglio 2010.
In tale periodo Delta aveva maturato crediti per le fatture n. 180 del 27.11.2008 per un importo di € 51.000,00 da corrispondere entro 10 giorni da parte del Comune di Barolo (cfr: doc. 6 att) e cioè in data 12 marzo 2009 (cfr; doc. 5 att), la n. 129 del 30.9.2009 relativa ai primi tre SAL pari ad € 40.140,00 da pagare immediatamente, la n. 168 dell’11.12.2009 relativa a tutti i SAL fino al 31.12.2009 per un importo di € 54.072,00 da pagare entro 60 giorni data fattura e cioè al 9 febbraio 2009 per un totale di € 145.212,00.
Tale somma era stata corrisposta solo in parte e cioè per compensazione per l’importo di € 66.300,00 (cfr: doc. 14 att.) e con bonifico in data 6 maggio 2010 con valuta in data 10 maggio 2010 (cfr: doc. 1 conv.) per l’importo di € 77.692,00. Pertanto è dovuta la somma di € 1.220,00.
Non si ritiene invece debba rispondere del danno derivante dal mancato pagamento della fattura n. 55 del 12 maggio 2010 per un importo di € 35.616,00 relativa al quinto SAL, tenuto conto che se è vero che la fattura era emessa quando ancora il Brarda Bodino era amministratore, tuttavia il pagamento doveva essere effettato a 60 giorni data fattura e cioè in data 11 luglio 2010, quanto egli non era più amministratore.
E’ vero che la società Bodino aveva ricevuto i fondi in data 30 aprile 2010 (cfr: doc. 5 att.) ed alla luce delle considerazioni di cui sopra tali fondi avrebbero dovuto essere accantonati su un apposito conto corrente, ma è, altresì, vero che non ravvisabile alcuna condotta dolosa appropriativa fino alla scadenza della data del pagamento, condotta questa che non può essere imputata al Brarda Bodino.
Per quanto concerne Zucchi Carlo il Collegio osserva quanto segue.

Egli era stato amministratore fino al 7 luglio 2010 e dal 18 gennaio 2011 alla data di fallimento: pertanto deve ritenersi responsabile per la condotta appropriativa relativa all’intera somma.
Infatti, è vero che la data di scadenza per il pagamento della fattura n. 55 era indicata nel periodo in cui egli non era amministratore, ma detta fattura non era stata pagata e, pertanto, al momento della nomina nel mese di gennaio 2011 egli ben
consapevole dell’appropriazione di somme ed avrebbe dovuto porre in essere tutti quegli accorgimenti, tra cui l’accensione di altri conti su cui far transitare le somme necessarie, per poter corrispondere le somme dovute a Delta.
D’altra parte in data 28 dicembre 2010 era stata emessa la fattura n. 170 relativa al sesto SAL, per l’importo di € 52.452,00 con la conseguenza che sebbene detta fattura scadesse pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento egli era ben consapevole che tali somme erano dovute.
Né è condivisibile l’obiezione difensiva secondo cui in tal modo si sarebbe alterata la par condicio crediturum considerato che Bodino aveva intenzione di presentare istanza di concordato, tenuto conto che Delta non poteva essere equiparata ai creditori di forniture, in quanto che le somme dovute da Bodino a Delta riguardano lavori fatti direttamente da Delta nei confronti di terzi e dovute direttamente a Delta. Tali somme non avrebbero mai dovuto entrare nel patrimonio Bodino, non essendo somme di sua pertinenza, ma avrebbero dovuto essere accantonate su un apposito conto per poter essere consegnate all’effettivo creditore.
Si considerati che Bodino aveva ricevuto il pagamento del sesto SAL in data 19 gennaio 2011 cioè ben prima della scadenza della fattura di Delta e Zucchi, con la propria condotta, si era appropriato nell’interesse di Bodino di tali somme.
Pertanto egli deve considerarsi responsabile per il danno complessivo patito da Delta e cioè € 89.288,00.

Per quanto concerne Avogliero, se non vi sono motivi per ritenere non verosimile la sua versione e cioè che egli era stato chiamato per risollevare le sorti dell’azienda, si deve osservare che tale circostanza non esime la sua grave responsabilità, considerato che era consapevole che Bodino aveva omesso il trasferimento di una “cospicua somma a favore di Delta Imaging” come si desume dalla lettera 13 giugno 2011 (cfr: doc. 11 att).
Egli, quindi, proprio per tale consapevolezza deve ritenersi responsabile per il danno cagionato a Delta dalla sua condotta, considerato che nulla aveva fatto per effettuare il pagamento delle somme ricevute da Bodino da parte del Comune di Barolo prima del suo ingresso in società, somme che non erano di pertinenza a Bodino.
Non aveva tentato nemmeno, alla luce delle sue stesse dichiarazioni (cfr: doc. 11 att), di chiedere un pagamento diretto a Delta, modalità questa che avrebbe consentito a Delta di ottenere il pagamento dell’ultima fattura emessa.
E tale sua condotta sarebbe stata doverosa, tenuto conto che egli si faceva riconoscere un emolumento annuale di € 240.000,00 oltre € 20.000,00 per TFR (cfr: doc. 1 Avogliero) ed insinuava crediti al privilegio (ancorchè fossero stati ammessi al chirografo ed in misura leggermente inferiore) per oltre € 244.000,00 (cfr: doc. 2
Avogliero) oltre ad un indennità per mancato preavviso nel caso di interruzione senza giusta causa da parte della società.
Affermava di aver fatto pagamenti parziali.

Tale circostanza non risulta provata, né avrebbe potuto essere provata dal richiesto ordine di esibizione, essendo le stesso generico così come generica era la stessa allegazione, non avendo l’Avogliero neppure indicato il periodo in cui aveva fatto tali pagamenti e le modalità (ad esempio assegno circolare, bonifico tratto su una determinata banca ecc).
Non solo, ma mentre nella lettera asseriva di aver fatto pagamenti parziali, in comparsa asseriva di aver versato la somma di € 37.340,00 nonostante non fosse avvenuto alcun pagamento dalla committenza, asserzione questa assolutamente inverosimile, considerato che le somme dovute fino a quanto era stato in carica
l’Avogliero da Bodino a Delta ammontavano ad € 36.736,00, essendo l’ulteriore credito non ancora scaduto.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, non solo non risulta dimostrato che l’Avogliero avesse effettuato pagamenti, ma risulta dimostrato che il predetto con la propria condotta illecita non poneva in essere alcun atto volto ad avvitare l’appropriazione a favore di Bodino di somme di pertinenza di Delta, ricevuto dalla stessa Bodino in qualità di semplice mandataria.
Alle somme devono aggiungersi interessi e rivalutazione decorrenti trattandosi di attività extracontrattuale dal momento della commissione dell’illecito e trattandosi di illecito permanente dal momento in cui è risultato evidente l’impossibilità di porre fine allo stesso e cioè per Brarda Bodino ed Avogliero dalla data di scadenza dalle rispettive cariche e per Zucchi dalla data della declaratoria di fallimento.
Gli interessi vengono computati sulla somma via via rivaluta alla luce del principio della Suprema Corte e, pertanto, il danno complessivo risulta così determinato:
- Brarda Bodino € 1.392,78
- Avogliero € 41.392,61
- Zucchi € 97.773,99
*
Conformemente al principio di soccombenza i convenuti devono essere tenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di causa.
Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l’entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione, vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole attività espletate e voci liquidabili ai sensi del DM 140/12 ai valori medi in conformità di quanto richiesto da parte attrice. Ai compensi devono aggiungersi le spese di causa.

PQM

IL TRIBUNALE DI TORINO, definitivamente pronunciando;
respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti;
- accertata la responsabilità ex art. 2395 e 2476 c.c. di Brarda Bodino Guido, Avogliero Lorenzo e Zucchi Carlo dichiara tenuti e condanna Brarda Bodino Guido, Avogliero Lorenzo e Zucchi Carlo al pagamento in favore di Deltaimaging srl:
- quanto a Brarda Bodino Guido della somma di € 1.392,78, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- quanto a Avogliero Lorenzo della somma di € 41.329,61 oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- quanto a Zucchi Carlo della somma di € 97,773,99 oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- dichiara altresì tenuti e condanna Brarda Bodino Guido, Avogliero Lorenzo e Zucchi Carlo in solido tra loro al pagamento in favore di Deltaimaging srl delle spese processuali, che liquida in complessive € 8.261,57 (di cui € 761,57 per esposti), oltre a CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11 ottobre 2013


 

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