REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Giarre, Avv. gaetano Gullotta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.820/2010 del R.G., promossa da:
L***** G**** rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Esposito -attore-
contro Comune di Fiumefreddo di Sicilia -convenuto-
OGGETTO: ricorso avverso verbale di contestazione

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al ruolo il 22.11.2010, regolarmente notificato, il signor L*** G**** si opponeva al verbale di contestazione n.20*** elevato dalla P.M. di Fiumefreddo di Sicilia il 09.04.2010, notificato il 24.09.2010, col quale le veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 168,80 per la violazione dell'art. 142 c.8 del C.d.S., commessa in Fiumefreddo di Sicilia, Via Marconi altezza S.S. 114 km 60*** direzione Messina con l'autovettura Suzuky tg ****, di sua proprietà, oltre alla decurtazione di punti cinque dalla patente di guida per eventuale mancato rispetto della previsione di cui all'art. 126 bis C.d.S. nonchè ulteriore sanzione amministrativa.
Sosteneva la ricorrente l'illegittimità della contestazione per (1) notifica del verbale dopo i 150 giorni, violazione dell'art. 201 C.d.S. nullità del verbale, (2) stato di necessità, per i motivi meglio e più esaurientemente esposti in ricorso e, pertanto, concludeva chiedendo l'annullamento del verbale impugnato con sospensione temporanea dell'esecutività dello stesso e con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore domiciliatario ex art. 93 c.p.c. e depositava agli atti certificazione varia.

Assegnata la causa all'odierno giudicante, lo stesso, con provvedimento del 30.11.2010, regolarmente notificato, fissava l'udienza di prima comparizione per il 03.03.11 e, nel contempo, ordinava alla P.M. di Fiumefreddo di Sicilia di depositare agli atti, dieci giorni prima del termine di cui sopra copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione.
Venuta la prima udienza di comparizione il ricorrente si costituiva in giudizio a mezzo legale di fiducia, insisteva in domanda, contestava tutto quanto dichiarato ex adverso e chiedeva che la causa fosse decisa. Si costituiva il Comune di Fiumefreddo di Sicilia a mezzo del Ten. di p.M. P*** C***, con comparsa e documenti richiesti, depositati in cancelleria il 23.02.2011 ed allegati al fascicolo di causa, con la quale dichiarava la legittimità di quanto posto in essere, contestava le affermazioni di controparte e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice di Pace, sulle conclusioni delle parti di cui al verbale di causa, dopo aver letto in aula il dispositivo, introitava la causa per la sentenza.

Motivazione

Nel merito la domanda del ricorrente sembra fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito evidenziati.
Invero da una attenta disamina delle argomentazioni logico-giuridiche esplicitate dalle parti, dalle norme di legge in materia, dalla documentazione agli atti, si rileva, senza alcun dubbio, quanto appresso:
-dalla documentazione depositata agli atti si evince che il ricorrente, medico specialista cardiologo, nel giorno nel quale è stata elevata la contravvenzione oggi contestata, 09.04.2010, si è recato per una visita domiciliare presso il Comune di Calatabiano,Via L**** oltre ad avere effettuato altre visite di cui una, lo stesso giorno, presso una paziente di Riposto, Via R****, per come risulta dall'elenco visite specialistiche domiciliari effettuate nel mese di Aprile 2010, portante la data del 30.04.2010, a firma illegibile.
-Consegue a quanto sopra che è verosimile e meritevole di essere accolta la applicazione dello stato di necessità di cui all'art. 4 della L. n.689/81 che prevede le cause di esclusione di responsabilità, con la conseguenza che la contestazione impugnata deve essere annullata.
-La superiore statuizione è assorbente di qualunque altro motivo di eccezione e controdeduzione evidenziata dalle parti che, pertanto, non si ritiene opportuno prendere in considerazione.
Esistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti pstante la celerità della definizione del procedimento e la motivazione superiormente esposta

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in merito al procedimento portante il n.820/2010 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso del sig. L*** G*** avverso il verbale di contestazione n.20*** elevato dalla P.M. di Fiumefreddo Sicilia il 09.04.2010 che, pertanto, annulla in ogni sua parte;
compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in giarre il 3 marzo 2011
Depositato in cancelleria il 08.03.2011


 

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