REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Roma

Sezione II civile
Il Giudice di Pace – Dott.ssa Claudia Scalia – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 52207 Ruolo Generale Contenzioso dell’anno 2015

TRA
B & C. Sas di B.P. in persona del l.r. rappresentata e difesa per delega in atti, dall’avvocato Vito Sola presso il cui studio sito a Roma in Via Ugo De Carolis n. 31 elegge domicilio
opponente

E
Per Roma Capitale (già Comune di Roma) in persona del sindaco p.t. elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura comunale in via del Tempio di Giove n. 21 rappresentata e difesa dal funzionario delegato dott. Antonio Mazziotta in virtù di procura in atti
opposta

nonché
Equitalia Sud spa in persona del l.r. rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Mantellini, in virtù di procura in atti, rilasciata il 22 maggio 2014 per atti notaio Marco De Luca rep. 39197, racc. n. 1843 ed elettivamente domiciliata presso la propria sede a Roma in v.le Tor Marancia n. 4
opposta

OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 cpc
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9 dicembre 2015

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 615 cpc, ritualmente notificato, l’opponente conveniva in giudizio le odierne opposte per sentir dichiarare l’illegittimità della cartella di pagamento n. 09720150168825410.
L’opponente lamentava la mancata notifica del verbale.
Eccepiva l’illegittima maggiorazione.
Roma Capitale si costituiva eccependo l’inammissibilità, il difetto di legittimazione passiva.
Depositava documentazione.
L’Equitalia si costituiva eccependo l’incompetenza del Giudice adito.
Precisate le conclusioni all’udienza del 9 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivazione

In via preliminare vanno disattese le eccezioni sollevate.

Va dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione proposta a Giudice competente avendo ad oggetto eccezioni relative a vizi di notifica del verbale emesso per violazione al codice della strada e correttamente introdotta ex art. 615 cpc contestando l’opponente il diritto del creditore di procedere in via esecutiva (v. tra le altre Cass. Sez. II civ. 25 febbraio 2008 n. 4814).

Va dichiarata, poi, la legittimazione passiva del Comune di Roma (Roma Capitale) trattandosi dell’Ente creditore ed avendo l’opposizione ad oggetto anche eccezioni relative a vizi di notifica del verbale.

Nel merito.

In ordine al primo motivo l’opposizione proposta va rigettata osservandosi quanto segue.

Dalla documentazione prodotta dall’opposta Roma Capitale, (v. avviso di ricevimento sottoscritto dall’opponente riportante gli estremi dell’atto notificato, le generalità del destinatario nonché l’indirizzo cui l’atto era diretto) si evince la rituale notifica del verbale stesso ai sensi dell’art. 145 cpc presso la sede della società quale risultante anche dalla documentazione prodotta dall’opponente che, peraltro, non ha fornito prova alcuna che la persona ricevente l’atto non fosse dipendente e neppure addetta alla sede per non avere ricevuto l’incarico (v. tra le ultime Cass. Civ. Sez. II, 23 marzo 2004 n. 5762).

L’avviso di ricevimento prodotto, infatti, costituisce prova della eseguita rituale notificazione.

In ordine al secondo motivo, invece, l’opposizione proposta va accolta per quanto di seguito si dirà.

Ai sensi dell’art. 203 comma 3 cds, infatti, in caso di omesso pagamento nei termini il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari “alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” ciò significa che in tale caso la maggiorazione costituisce la sanzione (rispetto al minimo edittale previsto in caso di tempestivo pagamento) per il ritardo nel pagamento e, pertanto, il verbale non può rappresentare titolo esecutivo per ulteriore maggiorazione. Al riguardo l’art. 389 comma 2 Reg. cds precisa che nel caso di pagamento effettuato in misura inferiore “la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell’art. 203 comma 3 cds e l’acconto fornito” con esclusione, quindi, di ulteriori maggiorazioni fondate sul verbale-titolo esecutivo.

In ordine al regolamento delle spese processuali, le stesse, seguono la soccombenza nei rapporti tra Roma Capitale e l’opponente e si liquidano d’ufficio come da dispositivo nella misura del 50% atteso l’esito della pronuncia ed alla luce del D.M. n. 55 del 2014, venendo, per il resto, compensate atteso il contenuto della pronuncia.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B. & C. SAS di B. P. in persona del l.r. nei confronti di Roma Capitale in persona del sindaco p.t. nonché dell’Equitalia Sud spa in persona del l.r. avverso la cartella di pagamento n. 09720150168825410 così provvede:
- in parziale accoglimento dell’opposizione annulla la cartella impugnata e dichiara l’inesistenza del diritto di Roma Capitale di procedere ad esecuzione limitatamente all’importo applicato a titolo di maggiorazione
- condanna Roma Capitale in persona del sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore dell’opponente, in complessive euro 159,00 oltre spese ed accessori di legge da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
– spese interamente compensate per il resto.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015
Il Giudice di Pace
Claudia Scalia


 

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