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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20584/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
-ricorrente -
contro
CASEIFICIO LA DELIZIA DI C. G. S.N.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 121/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 30/05/2007 R.G.N. 8991/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza del 30.5.2007 rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 259/2005 che aveva accolto il ricorso del Caseificio La Delizia snc di C.G. avverso l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative notificato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un verbale di accertamento redatto da funzionari del Ministero del lavoro-Ispettorato del lavoro con il quale si rilevava che un dipendente del citato Caseificio lavorava in nero. La Commissione regionale osservava che il condono operato dal contribuente si applicava anche alla fattispecie posto che la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 6, lett. b), precisava che con il perfezionamento del condono si ha l'estinzione delle sanzioni amministrativa tributarie e previdenziali, compreso quelle accessorie. Le sanzioni comminate dall'Agenzia delle entrate ben potevano rientrare in quelle " accessorie" di cui parla l'art. 8. Il condono era stato richiesto prima dell'accertamento e quindi nulla era dovuto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate con un motivo.
Motivazione
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 8 commi 1 e 6, e comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002. Le sanzioni previste dalla L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, irrogate sino alla novella del 2006 dall'Agenzia delle Entrate non sono sanzioni tributarie o previdenziali in senso stretto, ma sono sanzioni amministrative, strumentali alla repressione del fenomeno del lavoro nero. Tali sanzioni sono quindi estranee all'ambito di applicazione del condono.
Il motivo appare fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la L. n. 289 del 2002, art. 8, che prevede che, con il perfezionamento del condono, si ha l'estinzione delle "sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi compreso quelle accessorie", ma in questo caso la sanzione applicata D.L. n. 73 del 2002, ex art. 3, comma 3, è una sanzione amministrativa direttamente collegata all'intento di contrastare il lavoro nero (e che non è - in relazione alla sua ratio, determinata in relazione al contributo non versato) e non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale. L'adesione al condono non può, quindi, estendersi anche ad una sanzione amministrativa in sè e per sè considerata essendo al di fuori dell'ambito applicativo del provvedimento di condono.
Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata. La controversia, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal Caseificio La Delizia. Stante la mancanza di precedenti di legittimità in termini e la mancata costituzione di parte intimata nel giudizio di cassazione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata dal Caseificio La Delizia di C. G. snc.
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014
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