REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4085/2009 r.g. promossa con citazione in riassunzione notificata il 4/11/2009 e vertente
TRA
P.S., rappr. e dif. dall'avv. M.C. per procura a margine della citazione, elett. dom. presso il difensore in Trento;
attore
CONTRO
Provincia Autonoma Trento (PAT), in persona del presidente p.t., rappr. e dif dall'avv. K.A. per delega a margine, elett. dom, in Trento presso l'Avv. C.P.;
avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come a verbale di udienza del 5 maggio 2014
Secondo i seguenti motivi della decisione

Svolgimento del processo

S.P., il 15 maggio 2005, quando aveva 14 anni, andava in bicicletta sulla strada provinciale da Palù del Fersina verso Sant'Orsola Terme insieme al fratello maggiore quando, trovandosi innanzi sulla strada un grosso sasso, pur frenando bruscamente, a quanto sostiene, non riuscì a evitarlo e cadde ferendosi; in particolare riportò fratture a radio ulna del braccio sinistro e varie abrasioni. Ha quindi agito (dapprima dinanzi al giudice di pace, che si è dichiarato incompetente, da cui la riassunzione dinanzi al Tribunale) contro la Provincia Autonoma di Trento (PAT) in quanto ente proprietario e gestore della strada, per ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti, sia patrimoniali (per spese mediche, riparazione bicicletta e sostituzione cinghia orologio) che non patrimoniali (danno biologico e morale), assumendo la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la custodia della strada, essendosi il sinistro verificato a causa del sasso ivi presente, pericolo imprevedibile e ed invisibile, posto che la strada in quel tratto era in discesa e piena di curve mentre il ciclista procedeva a velocità moderata, in subordine ha fatto riferimento alla fattispecie generale dell'art. 2043 c.c., per il difetto di manutenzione della strada ascrivibile alla Provincia.

La PAT ha resistito alla domanda, deducendo che le curve e lo stesso ostacolo erano visibili e il ciclista bene avrebbe potuto e dovuto evitarlo, e che comunque la zona era protetta da un idoneo sistema di contenimento per il versante roccioso, e si poteva presumere che il sasso fosse caduto da un veicolo in transito; ha eccepito, ove applicabile l'art. 2051 c.c., il caso fortuito esimente il custode di ogni responsabilità ed ha contestato l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., per l'oggettiva possibilità, per l'utente, di prendere idoneamente cognizione di ogni eventuale ostacolo; ha eccepito
la colpa del danneggiato per mancato rispetto dell'art. 141 cod. della strada, per la condotta disattenta e imprudente del ciclista e ha contestato anche l'entità del danno.
La causa perviene in decisione senza necessità di assunzione di prove orali, in quanto sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata in atti.

Motivazione

Nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di sinistri stradali verificatisi in presenza di anomalie della strada o di sue pertinenze, con riferimento alle fattispecie normative della responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. o alla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., è a tale ultima disposizione normativa che si riconduce generalmente la responsabilità della P.A. per danni demaniali, in quanto custode, responsabile di sinistri
riconducibili alla situazione di pericolo connessa in modo immanente alle strutture o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. Esclude infatti la responsabilità del custode solo il fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, e che può consistere anche in un comportamento della stessa vittima, avente efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, tenuto conto della natura della cosa e delle modalità che caratterizzano la fruizione (Cass. 5031/1998; Cass. 28211/2008; Cass. 4476/2011).

Resta peraltro configurabile una responsabilità della P.A. proprietaria del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. in ogni ipotesi in cui sussista un comportamento colposo della P.A.
Come insegna la Suprema Corte, è comunque giurisprudenza consolidata che il giudizio di pericolosità della cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del sinistro (Cass. 16527/2003, richiamata da Cass. 23919/2013).
Osserva ancora la Suprema Corte che, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A., ex art. 2051 c.c., quanto
di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo erroneo) esclude la responsabilità della P.A. se tale comportamento è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass. 15383/2006 richiamata da Cass. 11946/2013).

Orbene, nella fattispecie, sulla base delle risultanze istruttorie si deve pervenire all'esclusione della responsabilità della convenuta Provincia Autonoma di Trento, quale ente gestore della strada in cui si verificò l'incidente.
Ed invero è lo stesso attore a versare in atti le fotografie dei luoghi quali si presentavano al momento del sinistro, ovvero del tratto di strada in cui si verificò la caduta, tra il km 12 e il km 13, come da segnalazione di cui alla foto 2A dell'attore, e del sasso che aveva provocato la caduta. Si apprezza proprio da tali fotografie che il sasso era di dimensioni tali da essere pienamente visibile già da molti metri prima, come bene evidente dalla fotografia stessa, essendovi una visuale libera sufficiente nel tratto di strada che precedeva il punto in cui esso giaceva, praticamente all'altezza del segnale di incrocio. Non si trattava cioè di un ostacolo che potesse essere avvistato solo all'ultimo
momento, quando ci si fosse ritrovati a ridosso dello stesso, come se si fosse trovato subito all'uscita da una curva; l'attore indica l'orario delle 19,40 come quello di verificarsi del sinistro e a tale ora, a queste latitudini, alla metà di maggio il cielo è ancora molto illuminato. Inoltre le dimensioni del sasso erano tali da consentire al ciclista normalmente accorto di virare a sinistra, senza in alcun modo invadere l'opposta corsia di marcia ed incorrere nel rischio di veicoli ivi sopraggiungenti in senso opposto.
L'impatto che si è verificato, visto lo stato della strada e dei luoghi, deve quindi ritenersi accaduto o perché il ragazzo scendeva troppo rapidamente lungo la strada (è pacifico che il tratto è in discesa) o perché non ha posto alla strada quel minimo di attenzione che sarebbe stata sufficiente ad evitargli di andare a sbattere contro il sasso.

Si rileva pertanto una condotta di guida della stessa vittima, colposamente imprudente, atta ad interrompere il nesso causale tra la presenza dell'ostacolo sulla strada e la caduta dalla bici con i conseguenti danni, avendo invece svolto il sasso un ruolo meramente occasionale, mentre una condotta normalmente accorta avrebbe sicuramente impedito l'incidente.
In applicazione del richiamato recente insegnamento della Suprema Corte, volto a valorizzare la condotta dell'utente nell'individuazione delle fattispecie generatrici di responsabilità nei sinistri verificatisi in presenza di anomalie della strada o di sue pertinenze, nel caso in esame non può quindi essere affermata la responsabilità della Provincia Autonoma di Trento, ravvisandosi l'unica responsabilità della stessa vittima.
La domanda va quindi rigettata.
Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore al momento della presente liquidazione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.S. con atto di citazione in riassunzione notificato il 4/11/2009 nei confronti della Provincia Autonoma di Trento respinge la domanda e condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 con rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trento, 10 maggio 2014.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2014.


 

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