REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza del 17/12/2013 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 61/2011 R.G. vertente
FRA
(…)
-RICORRENTE-
ED
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. ed Istituto Statale di Istruzione Superiore (…) di (…), in persona del suo dirigente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici, in Potenza elettivamente sono domiciliati, giusta comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTI-

Conclusioni: come in atti.

Motivazione

Con ricorso depositato il 22/10/2011 e ritualmente notificato, (…), assistente tecnico presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore (…) di (…), ha domandato l’accertamento della legittimità del provvedimento disciplinare emanato dal dirigente scolastico con nota riservata (…) del (…) ed il suo annullamento, la reintegra dello stesso con tutti i correlati diritti retributivi, previdenziali e di carriera pregiudicati dalla sanzione e la condanna delle resistenti al risarcimento del danno subito.

La domanda è fondata nei termini che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ebbe ad inviare una domanda di fruizione di tre giorni di permesso retribuito, ai sensi dell’art. 15, comma 2 CCNL, a mezzo fax, nella stessa giornata del primo giorno della fruizione, ovvero in data 15/11/2010, corredando la domanda da autocertificazione delle motivazioni, queste ultime in verità scarne e tautologiche rispetto alla previsione contrattuale che disciplina l’istituto.
Il dirigente, con nota del 15/11/2010, contestava al lavoratore l’invio tardivo della domanda, che perveniva solo dopo l’inizio delle lezioni, la genericità delle motivazioni addotte e la circostanza che l’inizio della fruizione (il 15/11/2010) non era sostenuta da previa autorizzazione. In successiva data 1/12/2010, valutate le giustificazioni pervenute, il dirigente infliggeva al dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni sei, contestando allo stesso la recidiva in precedenti mancanze. Le precedenti mancanze sono indicate in parte motiva, in fatti rispettivamente contestati il 19/5/2009, il 30/9/2009 ed il 25/10/2009 dai quali, tuttavia, non è scaturita l’erogazione di sanzione disciplinare.

L’art. 95 del CCNL Scuola 2006-2009 “Codice Disciplinare” prevede che “la recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima fattispecie”. Il comma 6 del medesimo art. 95 prevede che la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino al massimo di giorni 10 (che è la sanzione applicata) si applica, tra l’altro, in caso di recidiva di mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa.

Nel caso di specie, le mancanze di cui alla contestata recidiva non erano state sanzionate, dal che discende da un lato la illegittima contestazione della recidiva e dall’altra la scorretta quantificazione ed applicazione della sanzione.

Per tutto quanto sopra, pertanto, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con l’annullamento della sanzione inflitta e la condanna delle resistenti al ripristino della situazione retributiva e di carriera del lavoratore, con restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di sanzione con interessi legali dal dovuto al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria in quanto solo genericamente allegata e non provata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 140/2012 e le attività processuali in concreto svolte, vanno poste in solido a carico dei resistenti, con pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t. e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore (…) di (…), in persona del suo dirigente, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l’effetto, accertata l’illegittimità della sanzione irrogata con provvedimento dell’(…) prot. ris. (…), ne dispone l’annullamento e condanna le resistenti, per quanto di ragione, a reintegrare il ricorrente nei propri diritti retributivi e di carriera, restituendo allo stesso le somme illegittimamente trattenute in forza del succitato provvedimento, con interessi legali dalla data della illegittimità ritenuta al saldo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria proposta;
3) Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore del ricorrente, per dichiarato anticipo.
Potenza, 17/12/2013
Il giudice del Lavoro Dott.ssa Rosa Maria Verrastro


 

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