REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5311-2011 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato FIORETTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICCONI GIAMPAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.M.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso l'avvocato ZUCCONI G. FONSECA CORRADO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 727/2010 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CICCONI GIAMPAOLO che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato MAINETTI FRANCESCO, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Camerino, con sentenza in data 22 febbraio 2010, pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi M.M. G. e R.R., con addebito al marito, rigettando conseguentemente la domanda del R. di attribuzione di un assegno di mantenimento.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il R.. Costituitosi il contraddittorio, la M. ne chiedeva il rigetto.
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 13 novembre 2010, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il R..
Resiste con controricorso la M., che pure deposita memoria per l'udienza.

Motivazione

Con il primo articolato motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non avendo il giudice a quo motivato in ordine all'affermata assenza del rapporto di causalità tra infedeltà e crisi coniugale; nonchè violazione degli artt. 151 e 156 c.c. circa la dichiarazione di addebito al marito.
Con il secondo violazione degli artt. 151 e 156 c.c. nonchè vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di attribuzione di assegno di mantenimento.

Il primo motivo va rigettato, in quanto infondato.
Correttamente il ricorrente afferma che ai fini della pronuncia di addebito è necessario indicare il rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. e la situazione di intollerabilità della convivenza. D'altra parte il giudice può procedere per presunzioni, e la valutazione è incensurabile in questa sede se sorretta da motivazione adeguata e non illogica (in generale, tra le altre Cass. n. 18655/2012).
Va precisato che l'addebito sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, gravi e ripetute, che diano causa all'intollerabilità della convivenza (ciò anche per l'obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale) (tra le altre cass. n. 17196/12).
Non si ravvisa violazione alcuna del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre sussistono, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, i presupposti per la pronuncia di addebito. Il ricorrente afferma che da molti anni egli aveva relazioni extramatrimoniali e frequentava assiduamente case da gioco, spendendo molto denaro che evidentemente sottraeva al menage famigliare, ipotizzando una sorta di assuefazione della moglie a tale comportamento, espressione di una preesistente crisi nei rapporti tra coniugi.
Dal contesto motivazionale della sentenza emerge, seppur implicitamente, che la moglie, dopo aver sperato, per un lungo periodo, in un mutamento del comportamento del marito, a seguito delle continue violazioni degli obblighi coniugali da parte sua, cui si aggiunse successivamente (al riguardo il ricorrente nulla dice) un ulteriore odioso comportamento del marito di rilievo penale (il R. autore di falsità in titoli di credito in danno della moglie), matura un atteggiamento di totale intollerabilità dalla convivenza che la spinse ad attivare la procedura di separazione.
La conferma dell'addebito della separazione al marito comporta l'assorbimento della sua richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.800,00, comprensive di Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014


 

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