REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22872/2012 proposto da:
B.L. elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 61, presso lo studio dell'avvocato DELFINO CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato SIMONA TROISI, rappresentata e difesa dall'avvocato VARI MARIA TERESA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto nel procedimento RG. 1899/08 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 7.3.2012, depositato l'11/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Motivazione

In un procedimento relativo all'attribuzione di quota di pensione, spettante al defunto coniuge divorziato, il Tribunale di Tivoli, con decreto 8/11/2007, rigettava la domanda della ex moglie.
La Corte d'Appello di Roma, con decreto 11/6/2012, in riforma, disponeva che la quota di pensione fosse attribuita alla moglie divorziata per il settanta per cento e alla vedova, per il trenta per cento.
Ricorre per cassazione la B.
Resiste con controricorso la moglie divorziata.
La ricorrente deposita memoria difensiva, che peraltro nulla sostanzialmente aggiunge alle argomentazioni del ricorso.

Va innanzitutto osservato che la presente controversia è soggetta a rito camerale, caratterizzato da più ampia libertà di forma rispetto a quello contenzioso, purchè sia rispettato il diritto alla difesa e i principi del giusto processo che, nella specie, non risultano violati.
Nè si può parlare di ampliamento del thema decidendum o della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte di merito correttamente ha posto a fondamento della decisione, l'intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo e secondo grado, e cioè l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità.
Sulla decisione di merito, le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza di questa Corte.

La L. n. 263 del 2005, art. 5, precisa che le disposizioni dell'art. 9, L. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale.
Tale riconoscimento è intervenuto, ancorchè nelle more del presente giudizio, in quanto la moglie divorziata ha riassunto quello interrotto per morte del coniuge (essendo già in giudicato la sentenza di divorzio ed in corso il giudizio per la determinazione dell'assegno), e il Tribunale ha dichiarato il diritto della moglie all'assegno. Questa Corte ha più volte affermato che il diritto all'assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia (tra le altre, Cass. N. 17041 del 2007).
Non rileva che la pronuncia sull'assegno di divorzio sia stata impugnata: è comunque soddisfatto il requisito del riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno divorzile, sicuro requisito della fondatezza della presente domanda, e può quindi dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Va pertanto rigettato il ricorso.
La natura della causa, la posizione delle parti, i contenuti delle attività difensive richiedono la compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014


 

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