REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24187/2012 proposto da:
C.M.;
- ricorrente -
contro
C.G.;
- intimato -
avverso il decreto nei procedimenti n.ri R.G. 16 e 25/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - Sezione Distaccata di SASSARI del 21.6.2012, depositato il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377 e 380 bis c.p.c., nel procedimento civile iscritto al R.G. 24187 del 2012.

Motivazione

"La Corte d'Appello di Sassari in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Sassari, emesso ex art. 710 c.p.c., sulle richieste di modifica delle condizioni della separazione personale intervenuta tra C.M. e C.G., avanzate da entrambe le parti, ha affermato:
in sede di separazione era stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla C., individuandola nel piano primo dell'immobile coniugale con attribuzione del piano inferiore al Ca.;
tale attribuzione doveva ritenersi impropria dal momento che essa non era accompagnata dal provvedimento di affidamento dei figli minori;
il Ca. era proprietario esclusivo dell'immobile;
il tribunale di Sassari aveva disposto la revoca dell'assegnazione della porzione immobiliare attribuita al Ca., avendo quest'ultimo mutato la propria residenza;
tale provvedimento non poteva condividersi dal momento che il Ca. era proprietario dell'intero immobile e si limitava a godere di una porzione della sua proprietà non riconducibile ad abitazione familiare;
sia il provvedimento di assegnazione che quello di revoca erano stati emessi in mancanza delle condizioni richieste dalla legge;
alla luce del criterio fissato nell'art. 1022 c.c., il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione della casa coniugale;
il cambio di residenza di uno dei genitori interferisce sul regime di assegnazione della casa familiare solo se connesso all'affidamento dei figli minori;
allo stato poichè il C. non è il genitore collocatario, il suo mutamento di residenza non incide sull'assegnazione della casa coniugale ma può richiedere una rimodulazione del diritto di visita.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione C. M. affidandosi ad un unico complesso motivo. La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 quater e 1022 c.c., per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto il suo diritto all'assegnazione dell'intero fabbricato costituente l'abitazione familiare. La Corte d'Appello non ha considerato che l'intero immobile costituiva prima della separazione la casa familiare e che in sede di separazione era stata disposta un'assegnazione parziaria ad entrambi i genitori per favorire la condivisione della genitorialità. Pertanto con il mutamento di residenza veniva meno, ai sensi dell'art. 155 quater c.c., il diritto del C. ad un'assegnazione parziale dell'immobile in questione. Infine, ha osservato la ricorrente che il regime giuridico del diritto reale di abitazione non è applicabile alla fattispecie.

Il motivo è manifestamente fondato.
L'art. 155 quater c.c., e la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, contengono una disciplina pressochè identica del diritto dei coniugi al godimento della casa familiare. Il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 14553 del 2011) nel loro diritto a conservare l'habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori. In nessuna delle due norme si può riscontrare un riferimento testuale alla casa "coniugale", proprio perchè il legislatore e il diritto vivente hanno saldamente ancorato l'assegnazione all'affidamento e alla collocazione dei figli minori, escludendo la necessità di provvedere sull'assegnazione in mancanza di prole.
Il giudice della separazione (e del divorzio) provvedono all'assegnazione sulla base di un accertamento rivolto a verificare preliminarmente quale sia il genitore collocatario (o affidatario) dei figli minori e, ove sorgano contestazioni sulla effettiva identificazione del bene immobile nel quale si sia svolta la vita familiare, ad estendere l'indagine di fatto anche a tale profilo.
L'introduzione, con la L. n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell'affido condiviso, favorendo anche l'esercizio concreto della bigenitorialità, ha indotto, nell'ipotesi di una pregressa destinazione a casa familiare di un'ampia porzione immobiliare o di più unità abitative, ove tale soluzione fosse consentita dal grado di conflittualità coniugale a operare un godimento frazionata del bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilità dell'abitazione familiare in modo da consentire ai minori la conservazione non solo dell'habitat domestico ma anche della vicinanza e del rapporto pressochè quotidiano con i genitori.
Anche in questa peculiare ipotesi il giudice della separazione e del divorzio non attribuisce ad una o più porzioni immobiliari la qualità di casa familiare ma prende atto, sulla base di un accertamento di fatto, ove necessario, della pregressa destinazione stabilita dai coniugi e ne stabilisce le modalità di assegnazione sulla base dei criteri indicati nell'art. 155 quater c.c.
Nella specie, risulta dal provvedimento impugnato che il Tribunale di Sassari, nella sentenza di separazione, aveva disposto l'assegnazione della casa familiare attribuendo il godimento di un'unità abitativa a ciascuno dei genitori. Secondo la Corte d'Appello con tale provvedimento si è identificata la casa familiare esclusivamente nell'unità abitativa occupata dalla collocataria e dai minori mentre l'assegnazione dell'altra unità al C. sarebbe stata un provvedimento superfluo, in quanto già proprietario esclusivo dell'intero fabbricato. Così decidendo la Corte non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritenendo la casa "coniugale" un genus più ampio rispetto alla casa "familiare" che ne costituirebbe una porzione ridotta. Tale conclusione, non condivisibile in astratto sul piano dei principi giuridici applicabili ai criteri di assegnazione della casa familiare, potrebbe giustificarsi in concreto se fosse accertato in fatto che dai genitori in costanza di matrimonio era stata destinata ad abitazione familiare la sola unità immobiliare assegnata al genitore collocatario o che siano mutate le condizioni del nucleo familiare costituito dal genitore collocatario e dai figli minori.
Nella specie la limitazione ad una sola porzione immobiliare della casa familiare operata dalla Corte d'Appello non è giustificabile perchè fondata erroneamente sulla considerazione della sufficienza alla luce dell'art. 1022 c.c., della titolarità del diritto di proprietà del C. sull'intero fabbricato e sulla riconducibilità, non desunta da alcun accertamento di fatto, della sola porzione immobiliare occupata dalla C. e dai figli minori a casa familiare. La Corte ha del tutto omesso di verificare quale fosse la casa familiare, secondo la destinazione impressa dai coniugi e l'utilizzazione concreta dell'immobile in costanza di matrimonio, alla luce di un inequivoco provvedimento di assegnazione suddivisa del fabbricato.
Così operando ha escluso rilievo ad una circostanza, ovvero il mutamento di residenza di uno dei genitori affidatari e assegnatari di una porzione del fabbricato, sul regime di assegnazione della casa coniugale, nonostante l'espressa indicazione normativa (art. 155 quater c.c.) contraria. Pertanto ove il Collegio condivida i pregressi rilievi, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia deve essere cassata con rinvio";
Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2014


 

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