REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27909/2011 proposto da:
M.F. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso l'avvocato GALLUZZO SILVIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RUTA Carmelo, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso l'avvocato SPINELLA MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAVOLA Antonino, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 890/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato ANTONINO CIAVOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto.

Motivazione

1.- Con sentenza del 19 gennaio 2010, il Tribunale di Modica ha pronunciato la separazione dei coniugi A.V. e M.F., ha addebitato la responsabilità della stessa al marito, ha affidato il figlio minore in modo congiunto ad entrambi con collocamento presso la madre a cui ha assegnato la casa coniugale, regolamentato i modi e i tempi di permanenza del minore presso il padre, a carico del quale ha posto l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di Euro 600,00 mensili a favore del figlio.
Con la sentenza impugnata (depositata il 16.6.2011) la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, appellata dall' A. e, in via incidentale, dalla M., ha escluso l'addebitabilità della separazione al marito, posto che l'unico episodio valorizzato dal tribunale si era verificato dopo il deposito del ricorso per separazione (il Tribunale aveva addebitato la responsabilità della separazione ad A. avendo, la compiuta istruttoria, acclarato che lo stesso aveva, in una occasione, detto alla moglie "sei una puttana, te la fai con il rag. C. e il figlio è suo"), mentre l'altro episodio accaduto l'____ (ossia meno di un mese prima della pronuncia della detta frase), quando, a seguito di un banale episodio, in occasione di un lutto della M. (morte della nonna), l' A. aveva dato in escandescenze, arrabbiandosi e mettendo la casa sottosopra, appariva irrilevante, nella sua episodicità e inspiegabilità.
La Corte di merito, poi, ha ridotto a Euro 400,00 l'assegno mensile posto a carico del marito per il mantenimento del figlio. Infine, ha accertato "profili di inidoneità della madre all'esercizio della potestà dovendosi a lei principalmente attribuire la responsabilità del rifiuto del bambino di relazionarsi con il padre, poichè dipendeva dalla madre aiutare figlio e padre ad avere una relazione".
L' A. (che invero neanche aveva chiesto l'affidamento esclusivo) non risultava nelle condizioni materiali per potersi assumere la responsabilità esclusiva del bambino, che comunque mai avrebbe potuto avere una diversa collocazione rispetto alla madre che era divenuto l'unico punto di riferimento. Talchè, tenuto conto dell'interesse esclusivo del minore e della consumata violazione del suo diritto alla bigenitorialità, ha affidato il minore stesso al Servizio Sociale di ____, cui ha demandato l'avvio urgente del percorso di riavvicinamento tra il bambino e il padre, oltre che la sottrazione del minore da condotte irresponsabili poste in essere dai genitori.

1.1.- Contro la sentenza di appello la M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l' A.
Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., le parti hanno depositato memorie.
2.1.- Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è infondato perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12 e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 cod. proc. civ. (Rimessione al collegio) e art. 190 cod. proc. civ. (Comparse conclusionali e memorie) (Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007. V. anche Sez. 1, Sentenza n. 20836 del 07/10/2010). Peraltro, la ricorrente neppure deduce quali argomenti difensivi, diversi da quelli esaminati dalla sentenza impugnata, avrebbe dedotto in sede di conclusionale e di repliche.

2.2.- Anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta che, nel provvedere in merito alla domanda di assegno la Corte di appello non abbia ritenuto pacifica la circostanza del suo licenziamento, è infondato. Osserva in proposito la Corte che, in sede di valutazione della prova, il ritenere che la mancata contestazione di determinati fatti costituisca implicita ammissione dei fatti medesimi è questione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento, se non lacunoso o viziato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 13686/2001).
Peraltro, se il giudice ha ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'esame delle prove acquisite agli atti (nella specie documentazione relativa ai redditi delle parti) la successiva allegazione di parte diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione" diventa inammissibile (Sez. 3, n. 4249/2012). La ricorrente, poi, neppure ha allegato di avere dedotto (nè con quali modalità) in appello la circostanza della "non contestazione" ora fatta valere con il ricorso.

E' infondata, poi, anche la censura relativa alla mancata acquisizione di indagini, dovendo essere ribadito che l'esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito (come nella concreta fattispecie) , tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Sez. 1, n. 16575/2008; Sez. 1, n. 14336/2013).

2.3.- Il terzo motivo - con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c., comma 1 e art. 143 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'addebitabilità della separazione al marito - là dove non è inammissibile perchè veicola censure in fatto - è infondato perchè la Corte di merito - con motivazione immune da vizi logici - ha correttamente escluso qualsiasi nesso tra l'unico episodio significativo (le offese e accuse di tradimento alla moglie) e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in quanto verificatosi addirittura un mese dopo il deposito del ricorso per separazione. Altrettanto correttamente la Corte di merito ha escluso la rilevanza - per la sua episodicità - alla circostanza che, in occasione di un lutto della M. (morte della nonna), l' A. avesse dato in escandescenze, arrabbiandosi e mettendo la casa sottosopra.

2.4.- Anche il quarto motivo - con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 333 c.c. e art. 38 disp. att. c.c. e lamenta l'incompetenza del tribunale ordinario - e il quinto - con il quale è denunciata la violazione dell'art. 155 c.c. - sono infondati.
Infatti, se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, va precisato che l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa. Del resto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8, in sede di divorzio, il Tribunale può procedere all'affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. Ancora l'art. 709 ter c.c., precisa che il Giudice della separazione può emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore.
Va infine ricordato che l'art. 38 disp. att. c.c., contiene una elencazione specifica dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Tribunale per i Minorenni, mentre stabilisce una generale competenza del Tribunale Ordinario per i provvedimenti per cui non sia espressamente stabilita la attribuzione ad una diversa autorità giudiziaria (v., per tutte, Sez. 6-1, n. 20352/2011).
Nella concreta fattispecie proprio tenuto conto dell'interesse esclusivo del minore e della consumata violazione (per condotta imputabile alla ricorrente e per la conflittualità in atto tra i genitori) del suo diritto alla bigenitorialità, la Corte territoriale ha affidato il minore stesso al Servizio Sociale di ____, offrendo una giustificazione congrua e logica (anche alla luce di una ctu non valorizzata dal primo giudice), immune da censure motivazionali, della decisione assunta.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014


 

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