REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A.;
V.S.;
R.P.;
avverso l'ordinanza n. 43/2013 TRIB. LIBERTA' di PRATO, del 24/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola A. P. che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Rocca Alberto per V.A. e V.S. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2014 il Tribunale di Prato, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ex art. 322-bis c.p.p., ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali, intestate al minore V.L., relative alle partecipazioni societarie nella "Immobiliare Conved" s.r.l. e nella "Pettinatura Antonia" s.r.l., all'interno di un procedimento penale promosso nei confronti di V.A. e V.S., entrambi indagati per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di R.P., quale genitore esercente la potestà parentale sul figlio V. L., deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge per insussistenza del requisito del periculum in mora ed omessa motivazione al riguardo, avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento ad un astratto e generico pericolo di libera disponibilità delle quote, senza indicare specifici e concreti elementi di fatto che rendano altamente probabile il pericolo di dispersione della garanzia della creditrice riguardo alla cessione delle quote a terzi in buona fede (la donazione in favore del minore, infatti, risale al 2011 e da allora le quote sono rimaste nella sua esclusiva disponibilità);
2.2. omessa motivazione ed erronea interpretazione delle norme civili, avuto riguardo sia al disposto di cui all'art. 320 c.c., comma 4, - secondo cui il Tribunale, in caso di alienazione di un bene di proprietà del minore, non si limita ad autorizzare l'eventuale atto di cessione, ma autorizza la riscossione e ne determina l'impiego - sia al fatto che la madre del minore vanta un concreto interesse a che le quote di cui il figlio è proprietario mantengano il loro valore economico, con la conseguenza che, in relazione a qualsiasi atto dispositivo delle stesse, alla garanzia offerta dal necessario vaglio dell'A.G. si aggiungerebbe anche il controllo da parte della madre sulla conservazione del valore economico della donazione ricevuta dal figlio.
3. Avverso la su indicata ordinanza ha altresì proposto ricorso per cassazione il difensore di V.A. e V. S., deducendo i seguenti motivi di doglianza:
3.1. violazione di legge per insussistenza del periculum in mora, considerato solo in astratto e non in concreto, limitandosi la valutazione giudiziale ai soli profili dell'ipotesi di eventuale alienazione delle quote e della possibilità di depauperamento del patrimonio;
3.2. violazione di legge conseguente ad errore interpretativo delle relative norme civili, non rispondendo al vero che la creditrice sia priva di ogni tutela nei confronti dell'eventuale ulteriore alienazione delle quote in favore di terzi di buona fede, avuto riguardo, in particolare, alle possibilità previste dall'art. 2905 c.c.;
3.3. violazione di legge in ordine allo strumento cautelare adottato, che in realtà appare finalizzato a soddisfare esigenze proprie di un sequestro conservativo;
3.4. violazione di legge per motivazione apparente, sia in ordine alla valutazione del fumus che del periculum in mora;
3.5. violazione di legge quanto al requisito della proporzionalità, applicabile anche alle misure cautelari reali ai sensi dell'art. 275 c.p.p., avendo il Tribunale ritenuto che tutte le quote trasferite con la donazione fossero necessarie a cautelare l'obbligo di reintegra del compendio ereditario verso la quale la querelante vanta diritti per la metà.

Motivazione

4. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito indicate.
5. E' noto che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche ad una persona estranea al reato - purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, dep. 24/03/2010, Rv. 246358).

E' peraltro necessario, al riguardo, che il "periculum" rilevante al fine dell'adozione della misura cautelare reale sia caratterizzato dai requisiti della concretezza e della attualità, e che la sua presenza sia valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicchè esso deve essere inteso non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si sta procedendo (Sez. 3, n. 2114 del 20/05/1997, dep. 18/06/1997, Rv. 208215; da ultimo, v. Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246881; in precedenza v., inoltre, Sez. Un., n. 23 del 14/12/1994, dep. 01/03/1995, Rv. 200114).

Della presenza di tali necessari requisiti, tuttavia, non v'è alcuna traccia nella motivazione del provvedimento impugnato, che si limita ad ipotizzare, genericamente e sulla base di apodittiche asserzioni, una "eventuale ulteriore alienazione" delle quote sociali in favore di terzi di buona fede, il cui acquisto risulterebbe "pienamente opponibile" alla creditrice agente per la revocatoria della donazione delle partecipazioni societarie, ovvero la "eventualità dell'irreversibile perdita della garanzia delle quote" - che determinerebbe un tramutamento di "beni suscettibili di agevole apprensione, come le partecipazioni societarie, in denaro, bene per eccellenza idoneo ad essere facilmente disperso o comunque occultato" - senza indicare quali siano gli specifici e concreti elementi di fatto idonei a sorreggere la fondatezza di tali enunciati, peraltro estranei alla prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen.

Va invece ribadito che l'istituto del sequestro preventivo non può essere attivato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, nè può surrogare altri istituti propri del diritto civile, poichè lo stesso non può essere utilizzato per tutelare privati interessi che possono trovare rimedio e più adeguata protezione nei mezzi civilistici che l'ordinamento appresta (Sez. 6, n. 4026 del 02/12/1999, dep. 28/02/2000, Rv. 215649).

In definitiva va rilevato che, nel caso in esame, le su indicate finalità conservative della garanzia patrimoniale della persona offesa (ex artt. 316 ss. c.p.p.) comunque esulano da quelle tipicamente perseguibili attraverso l'adozione del provvedimento cautelare reale di cui all'art. 321 c.p.p., e deve ripetersi che l'istituto del sequestro preventivo è di stretta interpretazione, per cui ad esso non può farsi ricorso in difetto di rigorose esigenze processuali. D'altronde, per assicurare la salvaguardia degli interessi delle parti ben possono essere adottati i provvedimenti cautelari appositamente previsti in sede civile (arg.ex Sez. 6, n. 4136 del 15/12/1993, dep. 22/03/1994, Rv. 197934).

6. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le ulteriori, connesse, statuizioni in dispositivo meglio enunciate.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 c.p.p.

PQM

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina la cancellazione dell'annotazione del sequestro nei libri sociali e della iscrizione nel registro delle imprese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014;
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014.


 

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