REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22634/2008 proposto da:
AZIENDA USL DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 5, int. 2, presso lo studio dell'avvocato BEATRICE DEVANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE GIANCARLO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
D.P.R., R.S., B.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3270/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2007 r.g.n. 9049/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Cassino, rigettava l'opposizione dell'ASL di Frosinone avverso i decreti ingiuntivi emessi, su istanza dei lavoratori in epigrafe (medici ed operatori sanitari), a titolo di differenze retributive relative a giorni di riposo non goduto, avendo gli stessi prestato servizio di pronta reperibilità in giorni festivi.
A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, richiamato dall'art. 44, n. 1 del CCNL del comparto sanità, così come l'art. 20, n. 6, del CCNL area dirigenza medica, prevedeva che al dipendente - nel caso in cui la pronta disponibilità coincideva con una giornata festiva - spettava un riposo compensativo senza riduzione dell'orario di servizio settimanale e conseguentemente non si poteva dubitare del diritto dei lavoratori ad ottenere la compensazione monetaria afferente la mancata fruizione del riposo compensativo nelle giornate di pronta reperibilità per cui era causa.
D'altro canto, secondo la Corte territoriale, una diversa interpretazione della norma non avrebbe consentito al dipendente di beneficiare del previsto riposo compensativo da ritenersi comunque irrinunciabile a norma dall'art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.

Avverso questa sentenza la predetta ASL ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivazione

Con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, art. 7, art. 20, n. 6, e art. 44, n. 1 del CCNL comparto sanità nonchè art. 40 del CCL integrativo comparto sanità 7 aprile 1999, chiede se la mancata fruizione del giorno di riposo compensativo è monetizzabile.

Con la seconda censura l'ASL ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, art. 7, art. 20, n. 6, e art. 44, n. 1, del CCNL comparto sanità nonchè 40 del CCL integrativo comparto sanità 7 aprile 1999, sostiene che i dipendenti non hanno mai chiesto di volere usufruire di un giorno di riposo compensativo.

Con la terza critica parte ricorrente, prospettando violazione dell'art. 36 Cost., e art. 2109 c.c., nonchè dell'art. 20 del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995, allega che la reperibilità prestata in giorno festivo non implica una prestazione lavorativa tale da confliggere con il principio dell'irrinunciabilità del diritto al riposo settimanale.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico vanno esaminati congiuntamente, sono, alla luce di specifico precedente di questo giudice di legittimità (n. 9316/2014) fondati.
Premesso che, nei casi di specie, il compenso è stato richiesto in assenza di prestazione lavorativa (cosiddetta reperibilità passiva), va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte affrontato le tematiche sollevate in ricorso, osservando che la reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa; conseguentemente il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice, mentre non comporta, salvo specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il diritto ad un giorno di riposo compensativo, il cui riconoscimento, attesa la diversa incidenza sulle energie psicofisiche del lavoratore della disponibilità allo svolgimento della prestazione rispetto al lavoro effettivo, non può trarre origine dall'art. 36 Cost., ma la cui mancata concessione è idonea ad integrare un'ipotesi di danno non patrimoniale (per usura psico-fisica) da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, che è risarcibile in caso di pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava però l'onere della specifica deduzione e della prova (Cfr., ex plurimis, Cass., nn. 27477/2008; 14439/2011; 14288/2011; 11727/2013).

A tale ormai consolidato e condiviso orientamento ermeneutico il Collegio intende qui dare continuità, rilevando che non consta essere stato dedotto e, tanto meno, provato, da parte dei lavoratori, un danno non patrimoniale da usura psico-fisica.
Poichè la sentenza impugnata si è discostata dai su ricordati principi, i motivi all'esame devono ritenersi fondati. Il ricorso va, in conclusione, accolto e, per l'effetto, la pronuncia impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere definita nel merito, con la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e il rigetto delle domande. Il difforme esito dei gradi di merito e la mancanza, all'atto della proposizione delle azioni monitorie, di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca i decreti ingiuntivi opposti e rigetta le domande. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014


 

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