REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9048/2013 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato MARCO GREGORIS, rappresentato e difeso dall'avvocato FORMICA DOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA ZOOTECNICA CENTRO ITALIA CI.C.ZOO SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona dei commissari liquidatori Dott. G.G. e Dott. M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato BRUNO GUARDASCIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VALDINA PIER FRANCESCO, RODOLFO VALDINA giusta procura speciale a margine del controricorso;
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante e procuratore ad negotia Dr. L.G.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO ROSSI giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 531/2012 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/12/2012, R.G.N. 691/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato ROBERTO BRUZZESI per delega;
udito l'Avvocato RODOLFO VALDINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nell'ottobre 1991, A.M. dedusse di avere riportato gravi lesioni a seguito di un sinistro stradale avvenuto il ____ sul raccordo autostradale _____ e convenne in giudizio la Cooperativa Zootecnica Centro Italia (quale proprietaria di uno dei mezzi coinvolti) e la sua assicuratrice Unipol s.p.a., oltre a P.R. e alla Toro Assicurazioni s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Perugia accolse parzialmente la domanda accertando un concorso colposo paritario dell'attore e della P. e rigettando ogni pretesa avanzata nei confronti della Cooperativa e della Unipol.
La Corte di Appello dispose la separazione del giudizio relativo alla domanda proposta dall' A. contro la Cooperativa e l'Unipol da quello concernente la domanda formulata nei confronti della P. e della Toro e definì il primo giudizio dichiarandone la nullità per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Commissario liquidatore della Cooperativa Zootecnica, posta in liquidazione coatta amministrativa sin dal dicembre 1990.
Riassunta la causa dall' A., il Tribunale di Perugia respinse nuovamente le domande proposte nei confronti della Cooperativa e della Unipol.
In riforma di tale sentenza, la Corte di Appello ha dichiarato improcedibile la domanda svolta dall' A. nei confronti di entrambe le convenute, rilevando che la procedura concorsuale era già in atto al momento dell'introduzione della causa e che l'accertamento del credito risarcitorio non avrebbe potuto essere effettuato che nell'ambito di tale procedura.
Ricorre per cassazione l' A. affidandosi a quattro motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Cooperativa Zootecnica Centro Italia in l.c.a. e la Unipol s.p.a.

Motivazione

1. Dato atto che la Cooperativa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. del 15 dicembre 1990, la Corte di Appello ha affermato che, qualora venga proposta una domanda di risarcimento del danno nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore della responsabilità civile, "il fallimento del primo, o comunque la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda sia nei suoi confronti sia nei confronti del suo assicuratore... con conseguente devoluzione al Tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo".
Ha aggiunto che "a nulla rileva la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione in quanto, comunque, l'eventuale risarcimento deve entrare nella massa attiva della procedura concorsuale essendo poi riconosciuto al danneggiato un privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore ai sensi dell'art. 2767 c.c.".
Ha concluso pertanto che ricorreva un'ipotesi di improcedibilità della domanda, "non risultando, tra l'altro, alcuna rinuncia espressa da parte dell' A. a far valere le sue pretese nei riguardi della procedura concorsuale", atteso che "la rinuncia a parte della domanda, quale formulata dalla difesa nel corso dell'odierna udienza, non ha alcuna rilevanza in quanto non è stata fatta dalla parte personalmente nè da un procuratore speciale e, comunque, non è stata accertata dalle altre parti".

2. Col primo motivo ("violazione e falsa applicazione delle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 201"), il ricorrente assume che "nella disciplina di cui alla L. Fall., art. 52, rientrano solamente le posizioni incidenti sul patrimonio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa" e rileva che, in difetto di eccezioni di inoperatività della polizza di assicurazione relativa al veicolo della Cooperativa, "la domanda dell' A. non potrà mai incidere sulla massa creditoria, poichè, in ipotesi di accoglimento, la stessa spiegherà i suoi effetti direttamente nei confronti della Compagnia garante, la quale, a sua volta, non gode di alcuna possibilità di agire in regresso o per la restituzione di quanto corrisposto".

2.1. Col secondo motivo ("violazione e falsa applicazione della disposizione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360"), il ricorrente evidenzia che "da sempre aveva proposto anche domanda separata nei confronti della sola Unipol Assicurazioni per chiedere, in ogni caso la condanna anche non in solido con il proprietario del veicolo" e si duole che la Corte non si sia pronunciata su di essa, benchè egli vi avesse insistito in sede di discussione, dopo aver rinunciato alla domanda di condanna della Cooperativa.

2.2. Il terzo motivo ("violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, e dell'art. 2767 c.c.") censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'eventuale risarcimento da parte dell'assicurazione sarebbe dovuto confluire in ogni caso nella massa attiva della procedura concorsuale, fatto salvo il privilegio spettante al danneggiato ai sensi dell'art. 2767 c.c.: assume, al contrario, il ricorrente che il risarcimento dovuto a seguito di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art. 18, non è soggetto alla disciplina dell'art. 2767 c.c., e, prima ancora, che gli importi dovuti dall'assicuratore non entrano nella massa attiva della procedura concorsuale dell'assicurato.

2.3. Col quarto motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 306, 345 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), l' A. si duole dell'erronea valutazione della precisazione della domanda effettuata dal difensore in sede di discussione avanti alla Corte di Appello ed evidenzia che "non di rinuncia si è trattato, ma di mera modificazione della domanda in senso riduttivo e, pertanto, consentita anche in grado di appello e manifestazione del potere difensivo del procuratore", e tale da non dover essere accettata dalle controparti.

3. La controversia pone la questione della possibilità, per il danneggiato da fatto rientrante nell'ambito di operatività della disciplina della r.c.a., di agire con azione diretta nei confronti dell'assicuratore in caso di sottoposizione a procedura concorsuale del proprietario del mezzo coinvolto.
Ciò comporta la necessità di valutare se e con quali modalità possano contemperarsi l'esigenza di assicurare la maggior tutela possibile alle vittime della strada (cfr. Cass. n. 274/2015) con la previsione del litisconsorzio processuale necessario fra assicuratore ed assicurato e col principio dell'attrazione nella procedura concorsuale delle pretese incidenti sulla massa.

4. Va innanzitutto sgomberato il campo dall'errore in cui è incorsa la Corte quando ha sostenuto che l'eventuale risarcimento dovesse entrare nella massa attiva della procedura concorsuale, fatto salvo il privilegio spettante al danneggiato sull'indennità versata.
Va, infatti, condiviso il principio secondo cui "il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la L. 24 dicembre 1969, n. 990, riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore" (Cass. n. 5172/2010).
Ne consegue la fondatezza del terzo motivo.

5. Egualmente fondato è il quarto motivo - che si esamina di seguito per pregiudizialità logica - in quanto erroneamente la Corte ha ritenuto che la riduzione dell'originaria domanda compiuta dal difensore dell' A. in sede di precisazione delle conclusioni (allorquando non ha reiterato la richiesta di condanna solidale della Cooperativa e dell'assicuratrice ed ha insistito sulla sola domanda - inizialmente subordinata - di condanna della assicuratrice) integrasse un'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., (come tale, riservata alla parte o ad un suo procuratore speciale e richiedente l'accettazione della controparte) anzichè un'ipotesi di rinuncia ad un capo della domanda, rientrante nei poteri del difensore.

E' noto, infatti, che rientra nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande, trattandosi di attività che costituisce esercizio della "discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente all'interesse del proprio rappresentato" (Cass. n. 2572/1998; cfr. anche Cass. n. 140/2002).
Ne consegue che, avendo il difensore dell' A. validamente rinunciato ai capi dell'originaria domanda che richiedevano la condanna della Cooperativa (ex art. 2054 c.c., comma 3), l'unica domanda su cui la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi era quella di condanna diretta dell'assicuratrice (L. n. 990 del 1969, ex art. 18).

6. Passando, ora, all'esame di primi due motivi, deve sottolinearsi che:

- il litisconsorzio necessario processuale ed unilaterale previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 23, (applicabile ratione temporis), che comporta la necessità che al giudizio promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore partecipi anche il proprietario del veicolo responsabile del danno e che integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è volto a "rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità" (Cass. n. 26041/2005);

- la partecipazione dell'assicurato al giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore è dunque giustificata dalla necessità di conseguire un accertamento idoneo a costituire giudicato, che si realizza per effetto della partecipazione dell'assicurato al giudizio, a prescindere dalla proposizione - da parte del danneggiato - di un'autonoma domanda risarcitoria nei suoi confronti (ex art. 2054 c.c., comma 3) e, dunque, anche in difetto di una siffatta domanda.

Tanto premesso e venendo a considerare le possibili interferenze fra il litisconsorzio necessario L. n. 990 del 1969, ex art. 23, e la procedura concorsuale cui sia sottoposto l'assicurato, deve ulteriormente rilevarsi che:

- questa Corte ha avuto modo di affermare che, "quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis" (Cass. n. 10640/2012; in senso analogo, già Cass. n. 17035/2011);

- con ciò si è voluto evidentemente affermare che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi (per effetto del litisconsorzio necessario) l'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore), non rende operante la vis attractiva della procedura, giacchè la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum;
- in un'ipotesi siffatta non si pone, dunque, alcuna esigenza di attrazione della causa nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che - al contrario - potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso.

6.1. Facendo concreta applicazione degli anzidetti principi e considerazioni al caso in esame, ritiene il Collegio che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato l'improcedibilità del giudizio, atteso che:
- la domanda risarcitoria, pur originariamente proposta - in via cumulativa - sia nei confronti dell'assicurazione (L. n. 990 del 1969, ex art. 18) che della Cooperativa (ex art. 2054 c.c., comma 3) è stata validamente ridotta (per quanto osservato al punto 5) alla sola richiesta di risarcimento da parte dell'assicurazione;
- con ciò, la partecipazione al giudizio dei commissari liquidatori della Cooperativa non risulta finalizzata ad un'eventuale condanna, ma unicamente a conseguire un accertamento della responsabilità opponibile alla proprietaria del mezzo (da far valere nei confronti della Cooperativa, ove dovesse tornare in bonis);
- non determinandosi, pertanto, alcuna interferenza fra il giudizio risarcitorio e la procedura concorsuale, non v'è ragione alcuna per ritenere che la domanda di condanna della (sola) assicuratrice debba essere esaminata nell'ambito della procedura concorsuale dell'assicurata.

Da ciò consegue che anche i primi due motivi vanno accolti.

7. La sentenza va dunque cassata, con rinvio la Corte di Appello di Perugia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2016


 

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