REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13980/2008 proposto da:
O.M., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ABRIGNANI IGNAZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, NAPOLI MICHELE giusta delega a margine; - ricorrenti -
contro
FONDIARIA SAI SPA, M.A.; - intimati -
avverso la sentenza n. 1108/2007 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/12/2007 R.G.N. 1828/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l'Avvocato TIBERIO SARAGO' per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

Svolgimento del processo

1.- Nel 1986 il sessantunenne S.N. morì a seguito dello scontro del ciclomotore che conduceva con la vettura di M. A., assicurata per r.c.a. dalla Eurass, posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio promosso per il risarcimento, nel _____, dalla moglie e dalla figlia del defunto (una volta divenuta irrevocabile, nel ______, la sentenza d'appello che aveva ritenuto il M. responsabile del reato di omicidio colposo, determinando nel 70% il suo apporto causale).
Con sentenza del 10.6.2003 il Tribunale disse prescritto il diritto di O.M. e S.R., rigettandone la domanda nei confronti del M. e dell'impresa designata Fondiaria Sai s.p.a.
2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Palermo che, con sentenza n. 1108 del 2007, ha condannato solidalmente i convenuti al risarcimento del solo danno non patrimoniale (liquidato in circa Euro 119.000 per ciascuna delle attrici in relazione alla suddetta percentuale), escludendo che fosse ravvisabile un danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione della pensione di reversibilità da loro percepita.
3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la O. e la S. sulla base di un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivazione

1.- Il Collegio ha prescritto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
2.- E' fondatamente denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c., per essersi la Corte di merito discostata dal principio enunciato da Cass., n. 8828 del 2003, nel senso che "l'ipotesi della compensatio lucri cura damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacchè tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito".
Si tratta di principio assolutamente consolidato (oltre alla sentenza appena citata cfr., ex multis, Cass. nn. 1347/98, 10291/2001, 4205/2002, 3357/2009), che va anche in questa occasione riaffermato.
3.- La sentenza impugnata se n'è apoditticamente discostata ed è per questo cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale, che vi si conformerà, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014


 

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