Con il ricorso di che trattasi, la Sig.ra (Omissis) impugnava l'atto emesso dalla Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania di diniego della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione per le persone fisiche in situazioni del grave e comprovata difficoltà economica, ex art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018 e s.m.i., con attestazione ISEE protocollo n. L

Svolgimento del processo

La ricorrente eccepiva la nullità de1l'atto impugnato per:
- difetto di motivazione, riportando detto atto soltanto una generica ed apodittica motivazione del seguente tenore: "I carichi da Lei riportati nella dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti non rientrano nell'ambito applicativo della misura agevolativa del saldo e stralcio (art. 1, commi 184,. comma 186 e 188 L. 145/2018) come condizione di accesso allo stesso "saldo e stralcio" senza specificare in dettaglio il perché i carichi non rientrano nella previsione normativa citata; errata interpretazione dell'art. I, commi 184 e I 85 della legge n. 145/2018 che prevedono che i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 e all'art. 54 bis del d.P.R. n. 633n2 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, posto che nel caso di specie la ricorrente sarebbe stata in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità alla citata procedura agevolativa; effettiva spettanza de) beneficio di cui ai citato articolo 1 comma 184 e segg. Della legge n. 145/2018, cosi come risultante dalla attestazione ISEE protocollo (Omissis)

Pertanto la ricorrente concludeva per la declaratoria di annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego e di rimessione in termini per l'ammissione alla citata procedura di definizione agevolata.

Con atto di costituzionte in giudizio del 6.2.2020 l 'Agenzia delle Entrate di~ controdeduceva eccependo in via preliminare l'estromissione della D.P. di Catania dal presente procedimento e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto l'atto di diniego impugnato, emesso dalla Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania, sarebbe adeguatamente motivato e conforme a norma, con vittoria di spese del giudizio.

Con atto di costituzione in giudizio del 18.2.2020 la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania controdeduceva eccependo la validità e fondatezza dell'atto di diniego della dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione delle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economic11s ex art. 1, commi 184 e 185 deJla legge n. 145/2018 e s.m.i., posto che l’atto impugnato va ritenuto adeguatamente motivato sul presupposto che in esso risulta chiaramente esposto che la contribuente non sarebbe in possesso dei requisiti di legge necessari, ed ex art. 1, comma 193, legge n. 145/2018, posto che, nel caso di specie, il ruolo ha ad oggetto carichi afferenti ad IVA 2015 relativi alla società (Omissis) persona giuridica, giusta cartella di pagamento n. : **** la sanatoria prevista dalla L. 145/2018 è espressamente riservata ai debiti delle persone fisiche".

Pertanto correttamente la Riscossione Sicilia, ha comunicato alla ricorrente che stante la natura del carico iscritto a ruolo1 la misura agevolata da applicare è la cosiddetta rottamazione ter ex Decreto Legge n. 119/2018, che ha introdotto la Definizione agevolata 2018 aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate Riscossione dal l gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e che prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute, oltre agio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Pertanto la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania concludeva per iJ rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Con successive memorie illustrative del 27.1.2021 la parte ricorrente controdeduceva alle difese .scritte della Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania, eccependo che in ordine ai requisiti di accesso al cosiddetto "saldo e stralcio" dei ruoli, il Legislatore non avrebbe precluso espressamente la definizione del debito alla persona tisica, cointestataria del ruolo, nella qualità di coobbligata solidale di una società cancellata dal Registro delle imprese e che venuta meno la società nel corso dell'anno 2017 le pretese patrimoniali si indirizzano ai soci, così creandosi un fenomeno successorio del tutto simile a quello ereditario.

Pertanto, secondo la parte ricorrente, la Riscossione Sicilia ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento sul presupposto che la Sig.ra (Omissis) è divenuta responsabile con il proprio patrimonio personale per l'estinzione del debito iscritto a ruolo in danno della. società cancellata, vale a dire che il debito è divenuto gravante in capo alla persona fisica in virtù di tale fenomeno successorio, anche perché opinando diversamente non sarebbe comprensibile la motivazione di notificare la cartella di pagamento ad un socio di una società di capita1i oggetto di cancellazione in considerazione delle limitazioni di responsabilità dei soci nelle società di capitali, quale principio generale in condizione ordinaria.

Pertanto la parte ricorrente insisteva in tutti i motivi del ricorso e concludeva per l’annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego.

Con successive memorie di replica a Riscossione Sicilia insisteva nelle controdeduzioni versate agli atti di causa e precisava che nel caso di specie il ruolo ha ad oggetto ruoli afferenti ad IVA 2015 relativa alla (Omissis) persona giuridica, giusta cartella di pagamento n . ****** e notjficata al socio coobbligato, mentre la sanatoria prevista dalla legge n. 145/2018 è espressamente riservata ai "debiti delle persone fisiche", con ciò escludendo i debiti dei soggetti delle società di persone e di altri enti, ragion per cui alla società ricorrente è stato comunicato che stante la natura del carico iscritto a ruolo, la misura agevolata da applicare sarebbe la cosiddetta "rottamazione-ter" ex D.L. n. 119/18 che ha introdotto la Definizione agevolata 2018 aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.
Pertanto la Riscossione Sicilia insisteva nelle proprie controdeduzioni riportate nell'atto di costituzione in giudizio.
All’udienza del 16.2.2021, tenutasi in video collegamento con le parti, la causa è stata posta in decisione

Motivazione

Il ricorso è fondato in fatto ed in diritto e va accolto.

Fondato è il motivo del ricorso relativo all'asserito diritto della parte ricorrente quale persona fisica a poter presentare la dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei carichi tributari in quanto versante in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, ex art. 1, commi 184 e 185 della legge n. 145/2018.

Osserva la Commissione che con riferimento ai requisiti di accesso al cosiddetto 'saldo e stralcio" dei ruoli, il Legislatore non ha espressamente precluso la definizione del debito alla persona fisica, cointestataria. del ruolo, nella qualità di coobbligata solidale quale socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal Registro delle imprese nel corso dell'anno 2017, posto che, nel caso di specie, le pretese patrimoniali si indirizzano ai soci, così creandosi un fenomeno successorio del tutto simile a quello ereditario.

(Omissis) quale socio della società è divenuta responsabile, con il proprio patrimonio personale, per l'estinzione del debito della citata società già cancellata dai registro del1e imprese nel corso dell'anno 2017, e ciò comporta che il debito della citata società non può che ritenersi gravante in capo alla persona fisica, proprio in virtù dell'analogico principio successorio.

Di conseguenza l’impugnata comunicazione di diniego della dichiarazione di adesione alla definizione ex art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 e s.m. i., basata sul presupposto del debito riconducibile in capo alla società ricorrente e non gìà in capo alla ricorrente quale persona fisica, va ritenuto infondato ed illegittimo e va annullato fermo restando l'onere della Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania di verificare se in capo alla ricorrente persona fisica alla data di presentazione della citata domanda sussiste la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, ex art. l, commi 184 e 185 della citata legge n. 145/2018 e s.m.i. ai fine di riconoscere o meno in capo alla stessa il diritto a poter fruire della adesione alla definizione dei "debiti delle persone fisiche".

La particolare e novella questione trattata, suscettibile di interpretazione della normativa di riferimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato provvedimento di diniego della dichiarazione ex art. 1, commi 184 e 185 Legge n. 145/2018 e s.m.i., fermo restando l'onere della Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania di verificare se in capo alla ricorrente sussiste alla data di presentazione della domanda la situazione di greve e comprovata difficoltà economica. Spese compensate. Cosi deciso a Catania il 16.2.20


 

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