LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18370-2009 proposto da:
C.R. - ricorrente -
contro
G. M. e C SAS IN LIQUIDAZIONE - controricorrente -
avverso la sentenza n. 634/2008 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 31/07/2008; R.G.N. 3088/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato UMBERTO RICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, l'odierno ricorrente contestava di fronte al Tribunale di Grosseto il diritto della G. M. s.a.s. in liquidazione di promuovere azione esecutiva nei suoi confronti deducendo l'inesistenza di tale società e quindi l'inammissibilità dell'azione da essa, rappresentata dal suo ultimo liquidatore, preannunciata con il precetto notificatogli il 22 novembre 2004 per il pagamento della somma di Euro 13.086,36 in forza della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1161/2004, nonchè l'esistenza giuridica e/o la nullità quindi dell'atto, in quanto essa società era stata cancellata dal registro delle imprese il 19 marzo 2004, cioè precedentemente all'intimato precetto.
Costituitasi la società opposta (osservando che ai sensi della vigente disciplina, l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava comunque l'estinzione), l'adito Tribunale, con decisione in data 5.3.2008, respingeva l'opposizione, affermando che: la nuova disciplina di cui all'art. 2495 c.c., introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, non è applicabile, ex art. 218 disp. att. c.c., alla società già poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, quale la G. M. s.a.s.; ritenendo applicarsi detta disposizione solamente alle società di capitali e, quindi, non opera nel caso di specie, essendo la soc. G. M. una società in accomandita semplice; l'estinzione della G. M. s.a.s. è comunque esclusa proprio per la pendenza del credito oggetto del precetto, nonostante l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. la C. con tre motivi, e un unico quesito di diritto; resiste con controricorso il G. M., che ha altresì depositato memoria.

Motivazione

Con tutti i motivi di ricorso di deduce, sotto vari profili, violazione dell'art. 2495 c.c.; si afferma che: ha errato il Tribunale del non considerare che l'art. 2495 c.c. è applicabile anche alle società poste in liquidazione prima dell'1.1.2004; detta norma ha carattere ricognitivo e si applica ad ogni forma societaria; devono ritenersi esauriti tutti i rapporti giuridici pendenti all'atto della cancellazione della società.
Il ricorso merita accoglimento.
Censurabile è infatti la decisione impugnata là dove afferma che "la tesi dell'opponente, secondo cui la società ingiungente sarebbe inesistente giuridicamente, in quanto estinta, non sembra fondata, poichè proprio la pendenza del rapporto debitorio di cui è causa impedisce una tale estinzione".
Infatti, non può che ribadirsi quanto in proposito già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n. 4060/2010), secondo cui in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata dalle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.
Ne deriva, non essendo necessari ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito in sede di rinvio, che deve da parte di questo Collegio dichiararsi ai sensi dell'art. 384 c.p.c. che l'azione esecutiva nel caso di specie non poteva essere proposta dalla società G. M. s.a.s. in liquidazione.
In relazione alla natura della controversia e alla questione oggetto della stessa sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara che l'azione esecutiva da parte della società G. M. non poteva essere proposta.
Compensa spese intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012


 

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