REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21256/2010 proposto da:
P.S.T. , C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato RAGO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta delega in calce;
- ricorrenti -
contro
INA ASSITALIA SPA GESTIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona dell'amministratore delegato sig. N. G. e dal direttore generale sig. M.M., in qualità di procuratrice delle società mandanti del gruppo GENERALI, tra cui l'INA ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FEDELI VALENTINO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO del 29/01/2010 rep. n. 6352;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 196/2009 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/06/2009 R.G.N. 209/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE RAGO; udito l'Avvocato TIZIANA PICCIOLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

C.G. e P.S.T., in proprio e quali eredi di P.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera (che aveva rigettato la domanda), ha condannato INA Assitalia, quale compagnia designata ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20, e del D.M. 9 marzo 1989 , a pagare alla C. la somma di Euro 181.319,01 e al P. la somma di Euro 36.687,11, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il decesso di P.A., in un sinistro automobilistico del 4/9/90, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 60%.
INA Assitalia resiste con controricorso.

Motivazione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla C., pur avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali.
1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado - come si apprende dalla sentenza impugnata - il risarcimento "dei danni morali e materiali" e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di inammissibilità della domanda, per novità, appare di difficile comprensione.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di P.S.T. è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto.
2.1.- Il mezzo è fondato. Queste Corte ha infatti affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014


 

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