LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorsi proposti da:
F.C. e C.D.M.;
avverso la sentenza 12 luglio 2011 della Corte di appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancata integrazione dell'ipotesi di reato;
Udito, per entrambi gli imputati, l'avv. Pietro Imbimbo.

Motivazione

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con sentenza 18 marzo 2010, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di F.C. e C. D.M. in ordine al reato di cui all'art. 566 c.p., comma 2, loro addebitato perchè, nella qualità di genitori della minore N.F.E., nata a _____, non dichiaravano all'ufficiale di stato civile la nascita della stessa nel termine previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e fino al 27 gennaio 2005, occultando la neonata e sopprimendone così lo stato civile.
Entrambi gli imputati venivano conseguentemente condannati, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione; in applicazione dell'art. 569 c.p., veniva dichiarata la perdita della potestà genitoriale sulla minore N.F.E.

Veniva concessa la sospensione condizionale delle pene principale ed accessoria ed applicato l'indulto sulla pena principale.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 12 luglio 2011, confermava la decisione di primo grado, impugnata da entrambi gli imputati.
Rilevava la Corte territoriale:
- che il F. e la C., entrambi coniugati con figli, coltivavano una relazione dalla quale era nata la piccola N. E.;
- che il parto era avvenuto in una casa privata;
- che dalla "dichiarazione sostitutiva" prevista dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 3, e consegnata all'ufficiale di stato civile dal F. (sottoscritta anche dalla C.) risulta che la bambina nacque in una casa privata e che al parto assistette il padre;
- che, quindi, la decisione di non presentarsi nel prescritto termine all'ufficiale di stato civile è, pacificamente, addebitabile ad entrambi i genitori, mentre le prescelte modalità del parto fecero si che lo stesso si verificasse senza la presenza di alcun altro dei "successivi legittimati" che, in luogo dei genitori, avrebbero dovuto presentare la dichiarazione; dunque, la situazione posta in essere dagli imputati già al momento del parto era tale che, non essendo essi disposti a presentare la denuncia, nessun altro (ostetrica, medico o altri che avesse assistito al parto) potesse adempiere tale obbligo;
- che l'occultamento previsto dall'art. 566 c.p., comma 2, non deve intendersi nel senso corrente ed equivalente alla segregazione o al nascondimento del neonato agli occhi dei terzi, dovendo esso coincidere con quella specifica condotta omissiva che non consente al nuovo nato di acquisire lo status che gli compete ed è, conseguentemente, irrilevante che il nuovo nato sia accreditato in un determinato contesto sociale quale figlio di una determinata madre o di un determinato padre perchè questa condizione sociale non vale ad attribuire al bambino quel complesso di posizioni giuridiche necessario a qualificarlo nei confronti dell'ordinamento giuridico anche in relazione ai suoi ascendenti;
- che tali conclusioni non possono essere poste in discussione in forza della possibilità (ora) consentita dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 31, di presentare la dichiarazione tardiva perchè altrimenti si perverrebbe ad escludere la consumazione del delitto fino a che vi sia possibilità di denunciare (pure tardivamente) la nascita e cioè fino a che l'ufficiale di stato civile, avvedutosi che la dichiarazione seppure tardiva è stata presentata, non ne abbia fatto segnalazione alla procura della Repubblica ai fini dell'instaurazione del procedimento di rettificazione; in tal modo, infatti, resterebbero sfornite di sanzione penale fattispecie chiaramente lesive dell'interesse tutelato e caratterizzate dalla clandestinità del nuovo nato perdurante per una durata di tempo indefinita e lasciata all'arbitrio dei genitori;
- che la previsione della possibilità di rendere una dichiarazione di nascita tardiva rileva esclusivamente ai fini dell'ordinamento dello stato civile senza che da essa possa farsi discendere un qualche effetto modificativo della fattispecie penale sotto il profilo della condotta, determinando una mera semplificazione - ispirata al favore per l'attribuzione dello stato civile - degli adempimenti richiesti ai fini della formazione dell'atto di nascita così da rendere superfluo il procedimento di rettificazione (previsto ora soltanto per la mancata dichiarazione); tanto più che, ricevuta la dichiarazione tardiva, l'ufficiale di stato civile deve fare comunque la segnalazione al procuratore della Repubblica: un adempimento che non rileva ai fini dell'ordinamento dello stato civile perchè, in ogni caso, l'ufficiale (nell'ordinario caso in cui la dichiarazione sia accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto parto o da una dichiarazione sostitutiva) è tenuto a formare l'atto di nascita e non è, allora, ad altro preordinato se non a portare a conoscenza dell'organo della pubblica accusa fatti suscettibili di rilievo penale;
- che in quest'ultima prospettiva assumono particolare significato "le ragioni del ritardo" che il dichiarante deve indicare, ai sensi dell'art. 31 dell'ordinamento dello stato civile, contestualmente alla dichiarazione tardiva perchè solo queste possono valere a qualificare in termini di illecito penale una simile tardiva dichiarazione, definendone anche il contesto psicologico;
- che neppure in presenza della nuova normativa sullo stato civile vi è quindi ragione di deflettere da quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'omessa dichiarazione della nascita all'ufficiale di stato civile vale senz'altro ad integrare la condotta punibile;
- che il caso di specie si segnala per la sua manifesta evidenza perchè la figlia del F. e della C., per lo Stato italiano, non è stata tale (nè è stata figlia di altri) per un periodo di tempo davvero rilevante durante il quale la nuova nata è rimasta inevitabilmente priva non solo di ogni suo diritto allo status di generata dai suoi genitori ma anche di ogni connotazione di titolare di diritti verso le istituzioni pubbliche;
- che, conseguentemente, il perfezionamento della fattispecie va individuato nel protrarsi della condotta omissiva oltre il decimo giorno previsto quale termine per la tempestiva dichiarazione di nascita a prescindere dalla possibilità, data dalle norme sullo stato civile, di presentare tale dichiarazione anche successivamente; senza che ciò significhi che scaduto il decimo giorno il soggetto tenuto alla dichiarazione sia senz' altro punibile ai sensi dell'art. 566 c.p., comma 2, perchè a tal fine sarà necessario appunto esaminare le ragioni dell'omissione al fine di verificare anche la presenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto;
- che gli imputati hanno giustificato la condotta omissiva spiegando di non avere denunciato prima la figlia "per motivi di salute e per non creare ulteriori problemi alle famiglie di origine": proprio il tenore delle giustificazioni addotte, il riferito nascondimento della gravidanza, la "clandestinità" del parto nei termini descritti dagli stessi imputati, la successiva crescita della bambina in un'abitazione in cui a turno si recavano i genitori, la perdurante e "sistematica elusione di ogni atto che potesse svelare la nascita non dichiarata (visite pediatriche e vaccinazioni presso il servizio sanitario nazionale, iscrizione a nidi di infanzia e scuole) rendono infatti evidente che l'intendimento degli imputati era proprio quello di evitare che la nascita della loro figlia venisse esternata davanti alle istituzioni pubbliche in modo che potesse così ufficializzarsi anche agli occhi delle rispettive famiglie";
- che altro non appare necessario per la configurazione del reato, non essendo evidentemente rilevante ricercare alcuna prava volontà di privare la nuova nata di attenzioni materiali e anche dell'affetto e dell'assistenza (che certamente non le sono mancate): l'interesse tutelato dalla norma è che al rapporto naturalistico di filiazione corrisponda la pronta attribuzione al nuovo nato del corrispondente status e la consapevolezza e la volontà di impedire questo risultato sono senz' altro sufficienti a dare completezza alla fattispecie penale attribuendo rilievo alla già precisata condotta omissiva.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, insistendo sulla necessaria integrazione dell'art. 566 c.p., comma 2, con il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 31.
Premettono i ricorrenti che la fattispecie di cui all'art. 566 c.p., comma 2, si configura, a tutti gli effetti, come una norma penale in bianco, con la conseguenza che essa non può sottrarsi alla necessaria interazione con le prescrizioni vigenti in materia di ordinamento di stato civile e, più in particolare, con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 30, 31 e 32, in tema di formazione dell'atto di nascita.
L'art. 566 c.p., comma 2, che prevede una condotta per effetto della quale si "sopprime lo stato civile", consente di affermare preliminarmente che l'attribuzione dello stato civile (nell'unica accezione corretta, vale a dire quale esistenza giuridica di un soggetto titolare di diritti e doveri giuridicamente rilevanti) si abbia per effetto della nascita, l'iscrizione nei registri dello stato civile rivestendo valore "certificativo e non certo costitutivo".
Sotto il profilo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice i ricorrenti assumono essere prevalente, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale ad avviso del quale il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare è l'interesse dello Stato a che vi sia una corrispondenza, in tema di nascite, fra la realtà di fatto e quella risultante dei registri di stato civile.
Ed a tal riguardo il vigente ordinamento dello stato civile prevede e disciplina tre diverse modalità, di cui le prime due alternative l'una rispetto all'altra e puntualmente descritte dal D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 30, 31 e 32. Più in particolare, l'art. 31 prescrive gli adempimenti imposti per la formazione dell'atto di nascita nel caso in cui la nascita stessa venga dichiarata dopo il decorso del termine di dieci giorni; utilizzando modalità procedimentali assolutamente coincidenti con quelle previste dall'art. 30 per la dichiarazione effettuata nei dieci giorni, con la sola ulteriore imposizione per il dichiarante, preclusiva della ricezione della dichiarazione e della formazione dell'atto, di specificare le ragioni per cui non si è provveduto entro il termine indicato dall'art. 30.
Ma, proseguono i ricorrenti, esiste anche un'ulteriore modalità di iscrizione, quella prevista dall'art. 32 che descrive gli adempimenti imposti nel caso in cui - in difetto sia della dichiarazione tempestiva sia di quella tardiva - l'ufficiale di stato civile apprenda, autonomamente, della nascita di un neonato per il quale non si è proceduto alla formazione dell'atto di nascita.
Gli imputati, dunque, si sono limitati a far formare tardivamente l'atto di nascita con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune di ______ in data 27 gennaio 2005 completa della prescritta esposizione dei motivi a giustificazione del ritardo, senza che possa ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 566 c.p., comma 2.
3. In prossimità dell'udienza del 7 giugno 2012, il difensore degli imputati ha presentato un' "istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale", denunciando l'illegittimità degli artt. 566 e 569 c.p.
Si rileva che, successivamente alla presentazione del ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 569 c.p., "nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567 c.p., comma 2, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto"; una statuizione riferibile a fortiori all'ipotesi di reato di cui all'art. 569 c.p., comma 2, vulnerando l'automatismo dell'applicazione della pena accessoria i medesimi parametri costituzionali posti a base della sentenza n. 31 del 2012.
4. Questa Corte ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale cosi come eccepita dai ricorrenti, sospeso il giudizio in corso, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 c.p., comma 2, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
5. Il ricorso in punto di responsabilità è privo di fondamento.
6. In linea generale, il capo III del titolo XI del codice penale ha lo scopo di reprimere quelle condotte volte ad impedire a una persona, più in particolare, al neonato, il diritto al riconoscimento di uno stato civile corrispondente al rapporto di procreazione, vale a dire, quello stato civile che gli spetta sin dal momento della nascita.
Le singole fattispecie delineate nel detto capo III tutelano, però, interessi giuridici diversi, accomunati esclusivamente dalla necessità di garantire l'assoluta corrispondenza tra lo stato civile ed il rapporto di procreazione, messa in discussione o dalla discrepanza tra le nascite effettive e le nascite risultanti dallo stato civile (supposizione di stato; art. 566 c.p., comma 1) o dalla lesione della integrità di uno stato già acquisito, con intuibili perplessità quanto all'inserimento di una simile fattispecie nell'ambito categoriale in esame (occultamento di stato di fanciullo legittimo o naturale riconosciuto; art. 568 c.p.), ovvero dalla falsificazione dello stato attuata tanto dalla sostituzione di neonato tanto mediante certificazione, attestazione etc. non corrispondenti al vero, ma destinati comunque ad alterare lo stato civile di chi, in base al rapporto di procreazione, avrebbe diritto ad uno stato civile diverso (alterazione di stato mediante sostituzione di neonato, alterazione di stato mediante falsità, previsti l'uno dal comma 1, l'altro dal comma 2, dell'art. 567 c.p.).
Ciò comprova come la fattispecie per cui sono intervenute le condanne ora all'esame della Corte presenta elementi di designazione specifici che la differenziano dalle altre ipotesi di reato, sempre inserite nel capo III. Il regime protettivo che è alla base della previsione del delitto di soppressione di stato sembra, infatti, incentrarsi sul diritto alla stessa identità giuridica della persona-neonato o, più precisamente, sul momento di corrispondenza tra status e rapporto di filiazione e prima ancora di procreazione; identità intesa come diritto, dunque, di essere se stesso nei confronti dei propri simili (e, sul piano ontologico, come diritto di essere non uguale rispetto agli altri).
Sotto tale profilo, la tutela apprestata dall'art. 566, 2 comma, c.p., pur ricompresa nel genere dei reati contro lo stato di famiglia, che sono designati dalla comune funzione di reprimere le manipolazioni della identità personale entro l'ambito di uno status, manifesta connotazioni sue proprie derivanti dal non essere che designa l'identità personale e che - almeno per certi versi - accomuna tale delitto, anche sul piano strutturale, proprio al modello, che parrebbe quasi contrapposto, della supposizione di stato, prevista dal comma 1, dello stesso articolo, la cui condotta consiste nel far figurare come esistente una identità inesistente.
Dunque, con riferimento alla fattispecie ora al vaglio di questa Corte, prima ancora che lo status della persona viene in rilievo la persona stessa, giuridicamente privata della sua esistenza in vita, attraverso la sottrazione agli strumenti che il diritto predispone per designarla prima nella sua identità-diversità e, quindi, in relazione a quelle situazioni strumentali che ne connotano la qualità di soggetto di diritto (e di soggetto di diritti).
6. La protezione della identità e, quindi, della esistenza in vita della persona quale soggetto di diritto assume, anzi tutto, rilevanza costituzionale secondo quanto direttamente emerge, in primo luogo, dall'art. 2 della Costituzione che configura l'identità della persona quale diritto inviolabile. Non a caso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 1994, ha additato tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana e che l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce, anche il diritto all'identità personale, di cui il nome - "enunciato come bene di autonomo diritto dal successivo art. 22 della Costituzione" - rappresenta il primo e più immediato elemento caratterizzante, in quanto segno distintivo e identificativo della persona umana nella sua vita di relazione. Ed è chiaro che, se assumono rilievo costituzionale i profili concernenti i "segni distintivi" della persona, un rilievo ancor maggiore, sempre su tale piano, riveste la identità della persona stessa come corrispondenza (per il momento, quale che sia) tra l'esistenza in vita ed il riconoscimento giuridico dell'esistenza in vita, tanto che la Corte ha cura di accomunare tra i diritti inviolabili della persona il diritto alla capacità- identità giuridica.
L'assetto protettivo così individuato sul piano costituzionale trova ampia conferma in una serie di disposizioni di diritto internazione cui la stessa dottrina assegna valore interpretativo talora dirimente nella individuazione delle fattispecie di cui al capo III e, più in particolare, con specifico riferimento alla fattispecie ora all'esame. Tanto per evidenziare le più significative disposizioni di questo tipo, vanno ricordati il terzo principio della Dichiarazione ONU del 1959 sui diritti del fanciullo ("il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita a un nome e a una nazionalità), gli art. 16 ("Ogni individuo ha diritto al al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica", donde la protezione anticipata ad un momento in cui la persona non può ancora dirsi fanciullo) e art. 24 (2. "Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita e deve avere un nome"), (3. "Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una nascita") del patto di New York del 1966 sui diritti civili e politici, ratificato in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 881; l'art. 7, comma 1, ("Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquistare una cittadinanza, e nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da essi", e art. 8 (1. "Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali"), art. 8 (2. "Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinchè la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile") della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176.
7. Poste queste premesse, occorre ora individuare l'effettivo contenuto precettivo dell'ipotesi di reato descritta dall'art. 566 c.p., comma 2, il quale, come è noto, punisce chiunque, mediante occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
L'esame della disposizione ora ricordata impone previamente un'analisi letterale che delinei la struttura della fattispecie.
La condotta sembrerebbe consistere nel mero occultamento, per di più di un tipo di soggettività definita in termini normativi, ma (almeno apparentemente) mutuati dalla scienza medica, tanto da far ritenere che quando tale tipo di soggettività venga meno (ovviamente) per il trascorrere del tempo la fattispecie possa dirsi esaurita. Ma la descrizione non può certo incentrarsi tutta nella instaurazione di uno stato di clandestinità del neonato, dovendo esso determinare la soppressione dello stato civile (e, diversamente da quanto si verifica nell'ipotesi prevista dall'art. 567 c.p., la soppressione di qualsiasi stato civile).
L'occultamento può intendersi seguendo vari significati (nell'ipotesi limite come segregazione fisica del neonato) ma pare evidente che tale condotta in tanto può assumere rilievo sul piano della specifica fattispecie penale in quanto il neonato - già divenuto, come tale, soggetto di diritto - venga occultato a tutti i soggetti legittimati alla denuncia della sua nascita allo stato civile. In tal senso il modello semantico dell'occultamento non va enfatizzato nella sua proiezione nella realtà naturale anche se è pur sempre, di norma, necessario, ma non sufficiente, che il neonato venga isolato da coloro verso i quali gli obbligati in via primaria (un attributo, quest'ultimo, immanente nel sistema, anche alla stregua del disposto del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30) si trovino in rapporto di socialità. Quel che rileva è, dunque, che il neonato venga occultato così da sopprimerne l'identità personale, acquisita al momento della nascita, a coloro che sono succedaneamente legittimati alla denuncia e senza che possa in alcun modo rilevare - lo si vedrà fra poco qualsivoglia possesso di stato, come il ricorso - riprendendo la tesi di una recente dottrina - sembra argomentare.
Del resto una simile linea interpretativa è riscontrabile nella giurisprudenza (per la verità, davvero scarsa ed alquanto risalente) di questa Corte, la quale ha già avuto occasione di statuire che il reato di soppressione di stato consiste nell'impedire al neonato l'acquisto dello stato civile spettantegli senza attribuirgliene uno diverso e si consuma facendo in modo che egli non risulti nato e si trovi in vita senza che sia dato conoscere a quale famiglia appartenga; ed è significativo rimarcare che nel caso di specie era stata ritenuta l'esistenza del reato in un caso in cui era stata occultata la nascita di un bambino proprio al fine di sottrarsi alle conseguenze di una relazione adulterina (Sez. VI, 18 ottobre 1978, Di Lauro).
Dalla decisione adesso ricordata parrebbe che lo stato civile sia strettamente collegato allo stato di filiazione; ma tale soluzione non sembra del tutto corretta perchè è l'identità personale del neonato ad essere per prima chiamata in causa; non sembra, però, che la fattispecie di cui all'art. 566 c.p., comma 2, possa sfuggire agli aspetti strutturali prima delineati. Quel che, peraltro occorre precisare è che il ruolo predominante (e forse esclusivo) assegnato allo stato di filiazione ha condotto la giurisprudenza a sovrapposizioni interpretative non sempre rigorose, come quando si è statuito che il reato di soppressione di stato mediante omessa dichiarazione della nascita di un neonato all'ufficiale di stato civile può essere commesso anche dal padre naturale nei confronti del figlio non riconosciuto come tale (Sez. VI, 12 marzo 1989, Mari), con il rischio di trasformare una mera denuncia proveniente dal soggetto legittimato in una dichiarazione di scienza sulla filiazione (se non, addirittura, in una dichiarazione di volontà).
8. E' necessario ora determinare, seguendo le censure prospettate nel ricorso, se una lettura congiunta del D.P.R. 30 novembre 2000, n. 396, conduca a ritenere che, a differenza di quanto stabiliva l'abrogato ordinamento dello stato civile, la tardiva dichiarazione all'ufficiale di stato civile non costituisca reato, dando luogo soltanto ad una procedura diretta ad attribuire lo stato che rivela una maggiore complessità rispetto a quella prevista per la dichiarazione tempestiva.
Occorre peraltro precisare che la tesi secondo cui l'art. 566 c.p., comma 2, si presenti come una norma penale in bianco vada, in certo senso, conformata alla sua stessa struttura lessicale che, pur nel rispetto rigoroso del principio di tipicità, si presenta come un modello precettivo che ha in sè connaturate spinte rispondenti esclusivamente alle esigenze teleologiche del sistema penale.
Il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 29, stabilisce (comma 1) che la dichiarazione di nascita è resa "nei termini di cui all'art. 30"; termine che, a norma del comma 4 di tale articolo, è individuato nei dieci giorni dalla nascita, con obbligo della dichiarazione da parte di uno dei genitori, di un procuratore speciale ovvero del medico o della ostetrica o di altra persona che ha assistito alla nascita, rispettando l'eventuale volontà della madre di non voler essere nominata (art. 30, comma 1). L'art. 31 prevede, a sua volta, che se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo; in tal caso, l'ufficiale di stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita e ne da segnalazione al procuratore della Repubblica. Infine, nell'ipotesi in cui l'ufficiale di stato civile venga a conoscenza che la dichiarazione non è stata fatta neppure tardivamente (il che non può significare un solo contesto di scoperta di una dichiarazione mai fatta; ma che non è intervenuta neppure una dichiarazione tardiva, evento diverso dalla omessa dichiarazione), ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promuovimento del giudizio di rettificazione ed a tal fine lo stesso ufficiale di stato civile informa il procuratore della Repubblica per i promuovimento del relativo giudizio.
Dal sistema così congegnato emerge, anzi tutto, una (almeno apparente) discrepanza tra la legislazione sullo stato civile e la norma penale, che conferma come non possa parlarsi del precetto dell'art. 566 c.p., comma 2, in termini di perfetta norma penale in bianco.
La norma sullo stato civile contempla che i legittimati siano obbligati ad effettuare la dichiarazione nel termine di dieci giorni, salvo la possibilità di una giustificata dichiarazione tardiva. Il che non conduce però a ritenere l'automatica realizzazione del reato di cui all'art. 566 c.p., comma 2, nei casi in cui i termini previsti dall'art. 30 siano stati superati e la dichiarazione tardiva non sia stata giustificata. Poichè, infatti, la fattispecie penale è conformata seguendo una struttura in cui un ruolo cruciale assume l'occultamento di neonato (vale a dire, di un soggetto che - nonostante qualche isolata opinione difforme - rimane tale anche se sia stato superato il tempo stabilito per la dichiarazione) la fattispecie di reato avrà modo di realizzarsi solo quando il termine per tale qualificazione sia sussistente, perchè soltanto in tal caso è possibile ritenere, con l'occultamento, la soppressione dello stato civile.
9. Dalle considerazioni che precedono emerge che la protezione accordata dal capo III risulta incentrata sicuramente nell'esigenza di tutela dello status di filiazione, come modello che ha, però, per presupposto la stessa identità del soggetto, sia che tale identità risulti diversa da quella reale sia che tale identità (venga solo supposta ovvero) una volta acquistata con la nascita, venga soppressa.
Più in generale, la disciplina in esame ha ad oggetto l'interesse a conservare nella sua integrità la prova dello status, conseguita tramite la documentazione nei registri dello stato civile, interesse che nell'ipotesi prevista dall'art. 566 c.p., comma 2, coincide con il modo di essere giuridicamente rilevante della persona, deprivata di ogni status per effetto dell'occultamento. Si è peraltro sostenuto - con argomentazioni sviluppate anche nel ricorso - che tale privazione non può ritenersi assoluta nell'ipotesi in cui il neonato di cui si sopprime lo stato tramite l'omessa dichiarazione di nascita, acquisisca un possesso di stato conforme a quello che gli spetterebbe in virtù del rapporto di procreazione; ovvero ancora, donde l'emersione di un ulteriore interesse, il possesso di stato, in ipotesi acquisito pur senza l'omessa dichiarazione, sia difforme da quello che gli spetterebbe per legge o in forza del rapporto di procreazione.
E' lo status, come presupposto per l'acquisizione, da parte del neonato, di un gruppo di diritti sia di ordine morale (ad esempio, il diritto al nome) sia di ordine patrimoniale (ad esempio, i diritti successori) ad assumere rilievo a seguito della soppressione, fermo restando che l'art. 566 c.p., comma 2, è in funzione di un modo di essere della personalità. La norma ora ricordata delinea la condotta come qualificata dall'occultamento di neonato, attuato mediante atti in grado di impedire ai successivi legittimati di dar corso alla dichiarazione. Il risultato (solo apparente tale perchè i due termini appaiono complementari) è costituito dalla soppressione dello stato civile, così indicando che il "modo di essere" status preesiste alla dichiarazione e fa sì che sia lo status, come derivazione dell'identità giuridica, l'oggetto immediato e diretto della tutela penale.
Del resto, come ha osservato un'autorevolissima dottrina, lo stato civile è condizionato dalla fattispecie dalla quale la situazione personale (che più rileva - lo si evince proprio con riferimento alla specifica ipotesi ora al vaglio della Corte - può coincidere con la stessa identità della persona) discende. Cosicchè, sotto il profilo probatorio, lo stato della persona fisica non può (salvo, beninteso, i casi di contestazione; v., significativamente, l'art. 239 c.c.) essere provato con i normali mezzi dimostrativi, essendo, invece, indispensabile fornire la necessaria documentazione costituita dagli atti dello stato civile nei quali viene accertato e documentato lo stato della persona fisica, comprendendo in esso anche l'esistenza stessa del soggetto che ne è un evidente presupposto.
9. La conclusione è, dunque, nel senso opposto a quello che i ricorrenti tendono ad introdurre per comprovare con l'assenza dell'occultamento l'assenza della soppressione di stato.
Il possesso di stato opera, infatti, per realizzare esigenze teleologiche del tutto estranee a quelle volute dai ricorrenti stessi; il possesso di stato di figlio naturale, ad esempio, opera esclusivamente nel quadro dell'ampia facoltà di prova a cui può farsi ricorso in sede di formazione di quel titolo giudiziale dello stato che, insieme con il riconoscimento volontario, esaurisce l'area dell'accertamento legale della filiazione naturale. Quel che è certo è che il possesso di stato non è mai assunto al rango di situazione autosufficiente ai fini dell'imputazione del titolo di stato.
D'altro canto, il possesso di stato, a differenza della nozione di possesso quale si ricava dall'art. 1140 c.c., si presenta come designante non una situazione di fatto, ma una situazione giuridica, come è espressamente stabilito dall'art. 237 c.c., dal quale emerge che esso risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia alla quale essa pretende di appartenere (nomen, tractatus, fama). Fermo restando (art. 236 c.c.) che in mancanza del titolo (ossia dell'atto di nascita) è sufficiente una situazione di fatto purchè continua. Ma si è in presenza di una disciplina che, per definizione, è del tutto estranea rispetto alla fattispecie delineata dall'art. 566 c.p., comma 2; sia per l'assenza di ogni situazione pretensiva sia soprattutto perchè, mentre è carente qualsivoglia titolo giuridico che giustifichi la rilevanza del possesso di stato, esiste, al contrario, una situazione incompatibile con tale modello, quale l'occultamento di neonato.
E se è vero che si è fatto ricorso alla categoria dei "fatti di certazione" per spiegare la particolare efficacia, natura e funzione degli atti dello stato civile, è anche vero che da una mera situazione di fatto non possono scaturire quei rigorosi effetti giuridici che la legge ricollega agli atti dello stato civile.
Tanto più - un rilievo che si introduce per pura completezza argomentativa, ma che assume valore giuridico davvero marginale, circoscritto, semmai, all'elemento psicologico - che quelle situazioni di fatto che si afferma conformi al diritto sono risultate nella specie del tutto insussistenti come ha ampiamente argomentato la sentenza impugnata, con intuibili riverberi anche sotto il profilo soggettivo. Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha, infatti, precisato che la figlia dei ricorrenti, per lo Stato italiano, non è stata tale (nè è stata figlia di altri) per un lungo periodo di tempo durante il quale la nuova nata è rimasta inevitabilmente priva non solo di ogni suo diritto allo status di generata dai suoi genitori ma anche di ogni connotazione di titolare di diritti verso le istituzioni pubbliche. Non senza aggiungere che gli imputati hanno giustificato la condotta omissiva spiegando di non avere denunciato prima la figlia "per motivi di salute e per non creare ulteriori problemi alle famiglie di origine"; così da trame la conclusione - davvero dirimente - che proprio dal tenore delle giustificazioni addotte, dal riferito nascondimento della gravidanza, dalla "clandestinità" del parto nei termini descritti dagli stessi imputati, dalla successiva crescita della bambina in un' abitazione in cui a turno si recavano i genitori, dalla perdurante e sistematica elusione di ogni atto che potesse svelare la nascita non dichiarata (visite pediatriche e vaccinazioni presso il servizio sanitario nazionale, iscrizione a nidi di infanzia e scuole) risulta "evidente che l'intendimento degli imputati era proprio quello di evitare che la nascita della loro figlia venisse esternata davanti alle istituzioni pubbliche in modo che potesse cosi ufficializzarsi anche agli occhi delle rispettive famiglie".
10. Non paiono però da condividere i rilievi sviluppati dal giudice a quo circa il momento consumativo del reato. Il risultato della condotta di occultamento (necessariamente) del neonato non può ritenersi consumato alla scadenza del termine per adempiere il dovere di denuncia, ma va valutato in rapporto all'occultamento in quanto tale laddove si protragga nel tempo. Tanto da coincidere con la situazione di fatto che da esso deriva in permanenza, nel senso che la fattispecie di cui all'art. 566 c.p., comma 2, non può consumarsi con l'occultamento ma si protrae fino a quando il soggetto legittimato provveda alla dichiarazione che può definirsi "tardiva" solo in senso atecnico (nel senso, cioè, che non corrisponde alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 396 del 2000, art. 31) ovvero l'ufficiale di stato civile venga a conoscenza dell'avvenuta nascita non dichiarata. In altri termini, se è la dichiarazione che costituisce l'atto omesso (con l'occultamento dell'identità della persona) e se in qualsiasi momento i legittimati hanno la possibilità di attribuire alla persona stessa la qualità di soggetto di diritto, la consumazione del reato non può che coincidere con gli eventi prima ricordati.
Il tutto anche considerando che è sempre e soltanto la dichiarazione (succeduta all'occultamento ed alla soppressione dello stato) a designare, con l'attribuzione dell'identità giuridica soppressa, il momento conclusivo della condotta; con la conseguenza che la giuridica "esposizione", comunque avvenga, coincide con il momento di consumazione del reato. In caso contrario, diverrebbe del tutto irrilevante per l'ordinamento il protrarsi di una condotta (occultamento giuridico e materiale) che il soggetto è in grado di far cessare in ogni momento.
Si è in presenza, dunque, di un "periodo consumativo" che si protrae dalla omessa dichiarazione secondo il modello indicato dall'art. 30 del d.P.R. n. 398 del 2000 alla dichiarazione "tardiva" di cui si è detto.
11. A seguito della sentenza costituzionale n. 7 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566 c.p., comma 2, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di vantazione dell'interesse del minore nel caso concreto, va rivalutata l'applicazione della detta pena accessoria a tali imputati.


Ad una simile rivalutazione può procedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. f, risultando dalla sentenza impugnata che la piccola N.E. non fu privata delle "attenzioni materiali e anche dell'affetto e dell'assistenza dei genitori". Tanto da far ritenere l'applicazione della perdita della potestà genitoriale sicuramente contraria all'interesse della minore.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che va conseguentemente, eliminata.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, pena che elimina. Rigetta, nel resto, i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013


 

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