REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28179-2012 proposto da:
S.N. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato MENICACCI Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MONZINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORELLA SITZIA giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 345/2012 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 03/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Svolgimento del processo

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da T.I. avverso l'atto di precetto notificatole in data 22 dicembre 2011 ad istanza di S.N., odierno ricorrente, e, per l'effetto ha dichiarato irregolare la formula esecutiva apposta sul titolo esecutivo e conseguentemente l'invalidità del precetto e l'improcedibilità dell'esecuzione; ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
Il ricorso è proposto con un unico motivo.
L'intimata resiste con controricorso.
Con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360. n. 3, con riguardo all'art. 156 cod. proc. civ. Il ricorrente riconosce che nel caso di specie il precetto opposto era stato notificato dall'avv. S., unitamente al titolo, la cui formula esecutiva era stata emessa (quindi il titolo era stato spedito in forma esecutiva) in favore di soggetto diverso (avv. Tralicci Gina) dal creditore precettante. Rileva tuttavia che quest'ultimo, vale a dire lo stesso odierno ricorrente, era altro creditore contemplato nello stesso titolo esecutivo, in quanto avvocato distrattario di uno dei due appellati (SRL MAGI, di cui appunto era stato procuratore, e avv. Tralicci Gina), a cui favore erano state liquidate le spese con condanna dell'appellante T.I.. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 21529/11, costituente il titolo esecutivo, era stata emessa anche in suo favore ed egli era legittimato attivo all'esercizio dell'azione esecutiva, in forza di detto titolo ed ai danni dell'odierna resistente, avv. T.I.. Da ciò conseguirebbe che, essendo egli parte a favore della quale è stato pronunciato il titolo esecutivo, avrebbe potuto richiederne la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 cod. proc. civ.
Poichè con la notificazione del precetto sarebbe stata resa nota la sua volontà di procedere ad esecuzione, e la debitrice, proponendo l'opposizione avrebbe dimostrato di aver avuto contezza sia del titolo esecutivo che del precetto, secondo il ricorrente, in applicazione della norma richiamata dell'art. 156 cod. proc. civ., la nullità dell'atto si sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, come affermato in diversi precedenti di legittimità citati in ricorso.

3.- Il motivo è manifestamente infondato.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 cod. proc. civ. sia stata richiesta nell'interesse dell'avv. Tralicci Gina e che la formula esecutiva sia stata apposta sulla copia della sentenza, dando atto del rilascio in forma esecutiva a favore dell'avv. Gina Tralicci; così come non vi è dubbio che, invece, di questa spedizione abbia inteso avvalersi l'avv. S.N., nel notificare il titolo in forma esecutiva, che pur lo contemplava come creditore, unitamente al precetto relativo al credito da lui vantato in forza della stessa sentenza.

In tale situazione non si ha nullità del titolo o del precetto, ma un'irregolarità che, viziando dal punto di vista formale l'attività prodromica all'azione esecutiva, può essere rilevata dal debitore precettato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..
Va perciò ribadito il principio, per il quale, il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non da luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, da luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso (Cass. n. 9297/99).

3.1.- Non trattandosi di nullità si deve escludere la sanatoria ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.; a maggior ragione si deve escludere che qualsivoglia sanatoria possa conseguire proprio alla proposizione di quell'opposizione agli atti esecutivi, che il precedente citato, e qui ribadito, individua come l'unico rimedio utilmente esperibile dal debitore.
Peraltro, va sottolineato che lo scopo dell'adempimento formale in parola non è quello, sostenuto dal ricorrente, di rendere edotto il destinatario della notificazione che una delle parti a favore delle quali fu emesso il provvedimento intende procedere ad esecuzione, essendo tale scopo assicurato dal precetto. Piuttosto, è quello di assicurare che un pubblico ufficiale eserciti il controllo, nel momento della spedizione del titolo (cfr. Cass. n. 9195/95), sulla legittimazione all'azione esecutiva da parte di colui a cui favore è richiesta l'apposizione della formula esecutiva.
Pertanto, la sola notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto non è idonea ad assicurare detto scopo, poichè porta a conoscenza del debitore che c'è un titolo che lo condanna ad una o più prestazioni nei confronti di uno o più soggetti e che si intende procedere ad esecuzione forzata in base a quel titolo, non anche che vi sia coincidenza tra colui che questa esecuzione minaccia e colui a cui favore (eventualmente con altri) il titolo sia stato emesso. Il principio sopra ribadito va perciò completato con la seguente affermazione: l'irregolarità cui da luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso non è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. a seguito della notificazione del precetto nè a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi per fare valere tale irregolarità.
Quanto ai precedenti citati in ricorso, alcuni non sono pertinenti poichè riguardano vizi della notificazione ed altri presuppongono esperita, contestualmente all'opposizione agli atti esecutivi, anche l'opposizione all'esecuzione (ciò che non è accaduto nel caso di specie, in cui si tratta della sola regolarità formale della spedizione del titolo in forma esecutiva).
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.".

La relazione e il decreto di fissazione dell'adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivazione

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
La memoria non offre elementi per superare gli argomenti ivi illustrati. In particolare, non sussiste il contrasto di giurisprudenza sostenuto dal ricorrente con la richiesta di pronuncia a sezioni unite, avanzata con la memoria. L'unico precedente in termini è quello di cui a Cass. n. 9297/99, richiamato nella relazione e che qui integralmente si ribadisce. Il precedente costituito da Cass. n. 15378/06 è stato oramai superato da Cass. n. 23894/12 e comunque non appare pertinente, perchè- come osservato nella relazione - presuppone che la sanatoria segua alla proposizione, non solo dell'opposizione agli atti esecutivi (come accaduto nel caso di specie), ma anche dell'opposizione all'esecuzione (nel caso di specie, mancante). Infine, la questione oggetto del presente ricorso non è stata trattata nelle decisioni di cui agli altri due precedenti richiamati in memoria, che sono relativi a diverse ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo (in quanto Cass. n. 24812/05 riguarda la sanatoria in caso di apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di secondo grado notificata unitamente a quella di primo grado, costituente titolo esecutivo, e Cass. n. 18363/10 riguarda la sanatoria del vizio del mandato, nei rapporti tra gli eredi del rappresentato ed il difensore che abbia richiesto il rilascio della spedizione in forma esecutiva, determinata dalla ratifica dell'operato del difensore privo dello ius postulandi).

Va perciò definitivamente affermato il principio di diritto per il quale in materia di processo esecutivo, costituisce un'irregolarità, che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., la circostanza che il titolo esecutivo, per quanto spedito in forma esecutiva nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso, ma senza che sia stato spedito in forma esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo. Questa irregolarità non è sanabile, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., con la notificazione del precetto nè con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con la quale il debitore faccia valere l'irregolarità della spedizione in forma esecutiva.

Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell'importo complessivo di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014.


 

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