IL TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
1) dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) dott. Salvatore Mirabella Giudice
3) dott. Monica Zema Giudice rel
4) ha emesso la seguente
ordinanza
nel procedimento iscritto al n. 9366/2011 Ruolo Reclami, avente ad oggetto “Reclamo avverso rigetto provvedimento d'urgenza “, promosso
D A
AA SRL
rappr. e dif. dall'avv. …………, presso il cui studio in Catania è'8f elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RECLAMANTE
CONTRO
BB
CC
rappr. e dif. dall'avv. ……………, presso il cui studio in Catania sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
RECLAMATI
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.10.2011 con concessione, alla parte reclamante, di giorni per note fino all'8.11.2011 e, alla parte reclamata, giorni per repliche fino al 18.11.2011;

Motivazione

ll reclamo è' infondato.
Con il provvedimento impugnato il giudice di prime cure ha rigettato la denuncia di nuova opera proposta dai reclamati ed ha compensato le spese processuali, ponendo a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu.
Parte reclamante contesta la compensazione delle spese processuali, evidenziando che la controparte ben poteva rendersi conto che nessuna attività' di scavo era in corso al momento del deposito del ricorso e che l'attività' edilizia in fieri non poteva arrecare alcun pregiudizio, come, peraltro, accertato dal ctu, ing. Alessandro Paternò' Raddusa.

Sostiene, altresì', che le cause degli inconvenienti lamentati dai reclamati erano imputabili alla realizzazione, dagli stessi effettuata al confine, di un bacino di raccolta delle acque meteoriche e reflue domestiche.

La statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal giudice di prime cure è' pienamente condivisibile così' come i motivi posti a fondamento della stessa.

Innanzitutto, il consulente ha accertato che l'attività' di scavo realizzata dalla reclamante ha danneggiato l'immobile dei reclamati.
Il ctu, a pag. 7 della sua relazione tecnica, afferma che << si ha certezza, per dichiarazioni di entrambi i tecnici delle parti, che le fessurazioni esistenti si siano originate a seguito degli scavi eseguiti >>.
E' evidente, infatti, dalla lettura della consulenza, che gli scavi hanno alterato un equilibrio preesistente ed hanno determinato le fessurazioni elencate dal consulente alle pagg. 4 e 5, fessurazioni che, afferma il ctu, << possono essere con certezza riportate a movimenti della struttura collegati agli scavi sottostanti >> (v. pag. 5).

Secondo, pur se è' pacifico che gli scavi che hanno determinato i suddetti danni sono stati completati prima del deposito del ricorso, al momento dell'inizio del procedimento era ancora in corso un'attività'88 edilizia, con scavi, pur se di minime dimensioni (come accertato dal ctu); detti scavi che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, << ben potevano indurre i ricorrenti a temere ulteriori pregiudizi e che solo successivamente sono risultati ininfluenti sulle lamentate fessurazioni >>.

Va, poi, osservato che il ctu ha accertato che solo in corso di causa l'impresa ha eseguito le opere strutturali prescritte per la salvaguardia dei fabbricati confinanti (v. pag. 12 della relazione tecnica).
Sussistevano, pertanto, giusti motivi per compensare le spese processuali.

Il provvedimento reclamato va confermato anche nella parte in cui pone a carico pure del reclamante, risultato totalmente vittorioso stante il rigetto del ricorso cautelare avanzato dalla controparte, le spese di ctu.

La questione dell'ammissibilità' della pronuncia con la quale il giudice, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese processuali, dispone la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte vittoriosa, non ha ricevuto in giurisprudenza un'univoca soluzione.
Vi sono sentenze, anche recenti, della Suprema Corte che ritengono che, disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass., 2010/14925; 2007/6301).

Altre sentenze della Suprema Corte, che si ritiene di dover condividere, hanno invece ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di merito che, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, disponga la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa ove le stesse siano già state da quest'ultima sostenute, perché' la statuizione non costituisce per la parte vittoriosa condanna neppure parziale, ma solo esclusione del rimborso.
Ed infatti, si ritiene che solo le spese di ctu già sostenute dalla parte totalmente vittoriosa possano essere oggetto di una potenziale compensazione: trattasi, in tal caso, non di una condanna (non consentita, stante il divieto di cui all'art. 91 cpc) al pagamento delle spese processuali, ma di non condannare la parte soccombente al rimborso (Cass., 2005/17953; 1999/2858).

In particolare, si è ritenuto che << le spese dalla parte anticipate per la consulenza tecnica d'ufficio, come contribuiscono a formare oggetto della potenziale condanna, contribuiscono in egual modo (in quanto spese sostenute da una parte) a formare l'oggetto della potenziale compensazione. Ed il provvedimento che nell'ambito d'una generale compensazione delle spese coinvolga anche le spese che pregresso giudiziale decreto abbia provvisoriamente posto a carico della parte poi totalmente vittoriosa è solo esclusione del rimborso di queste spese; inquadrandosi nella logica dell'art. 92 secondo comma cod. proc. civ., non costituisce nei confronti di questa parte una pur parziale condanna: non è in contrasto con il principio che esclude l'ipotizzabilità di questa condanna.

D'altronde, su un piano logico la compensazione, quale reciproco annullamento di posizioni equivalenti e conseguente esclusione del rimborso, non può trasformarsi in una condanna: ed in particolare, come non costituisce condanna la compensazione delle spese dalla parte totalmente vittoriosa anticipate per ogni altro atto processuale e per gli stessi "onorari di difesa", in egual modo non costituisce condanna la compensazione delle spese dalla stessa parte anticipate per consulenza tecnica di ufficio >> (Cass., 1999/2858).

Ciò premesso, si osserva che l'orientamento da ultimo citato - al quale, come detto, si ritiene di dover dare continuità - rende possibile ripartire le spese di ctu a carico di entrambe le parti, pur se una è totalmente vittoriosa, solo se, come nel caso di specie, quest'ultima le ha già anticipate.

Pertanto, la statuizione con cui il giudice di prime cure ha, nel caso in esame, posto definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu, anticipate in corso di causa da entrambe le parti in virtù del decreto provvisorio di liquidazione, va confermata.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante a rifondere ai reclamati le spese processuali che quantifica in € 1.500,00 di cui, € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorario, oltre ad iva e cpa.
Così' deciso in Catania nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale, l'1.12.2011
IL PRESIDENTE


 

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