LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 813/06) proposto da:
G.A., G.P.A., nonchè dalla L. I. s.r.l.,
- ricorrenti -
contro
Condominio di via ____;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 583 depositata il 7 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l'Avv.to L. T., per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'8 gennaio 1999 G.A., G.P.A., nonchè la L. s.r.l., nella qualità di proprietari di appartamenti e locali facenti parte dell'immobile sito in ____, evocavano, dinanzi al Tribunale di Bari, il Condominio dello stesso stabile per sentire dichiarare l'invalidità e comunque improduttiva di effetti la delibera assembleare adottata il giorno 25.11.1998, comunicata il successivo 9.12.1998, con la quale erano stati definiti i costi dei lavori ordinari e straordinari relativi alle facciate interne ed esterne dell'edificio per complessive L. 26.880.000, oltre ad ulteriori L. 2.640.000 per il compenso da versare al direttore dei lavori, responsabile della sicurezza (attribuito all'amministratore la facoltà di nominarlo), individuando i criteri di ripartizione delle spese in assenza di tabelle millesimali; inoltre lamentavano l'incompletezza dell'ordine del giorno, da cui era impossibile evincere lo stato di necessità e di urgenza delle opere dal verbale.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per valore, contestando, nel merito le censure, e, spiegando riconvenzionale per sentire stabilire dal giudice i criteri più idonei da applicare per una giusta ripartizione delle spese, il Tribunale adito, espletata istruttoria, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto annullava il verbale condominiale impugnato nella parte contrassegnata con il n. 2), compensate le spese di lite.
In virtù di rituale appello interposto dal Condominio, con il quale lamentava la erronea applicazione del principio secondo cui in mancanza di tabelle millesimali sarebbe risultata illegittima qualsiasi deliberazione sulle spese, la Corte di Appello di Bari, nella resistenza degli appellati, che proponevamo appello incidentale relativo alla compensazione delle spese processuali, accoglieva l'appello e per l'effetto respingeva l'originaria domanda attorea, dichiarato assorbito l'appello incidentale.
A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che nella specie doveva trovare applicazione il monolitico principio secondo cui la ripartizione di una spesa condominiale doveva ritenersi del tutto legittimamente deliberata, anche in assenza di appropriata tabella millesimale, purchè risultasse in concreto rispettata la proporzione tra quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente, precisando che ove il condomino ritenesse violato tale criterio, vi era l'onere a carico dello stesso di indicare gli esatti termini della violazione consumata in suo danno e quale pregiudizio concreto gliene fosse derivato.
Aggiungeva che di tutto ciò gli appellati nulla avevano dedotto e ciò rendeva superfluo l'esame dell'ulteriore motivo di gravame relativo alla esistenza di vecchie tabelle millesimali, che pure era fondato.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione i condomini G. e la L., che risulta articolato su un unico motivo, seppure sviluppato su un duplice profilo, al quale ha resistito il Condominio con controricorso. Alla pubblica udienza del 14.7.2011 il collegio disponeva l'acquisizione della delibera condominiale di autorizzazione dell'Amministratore a stare in giudizio, regolarmente prodotta in data 25.11.2011.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivazione

Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1136 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla determinazione della corte di merito di non necessità di preesistenti e valide tabelle millesimali per la ripartizione delle spese inerenti le cose comuni dal momento che proprio la inesistenza delle tabelle millesimali aveva comportato l'impossibilità per il singolo condomino di accertare in concreto l'effettivo rispetto della proporzione tra quota di spesa e quota di proprietà esclusiva.
Il mezzo censura la sentenza laddove aveva disatteso il principio elaborato dalla Suprema Corte la quale, pur ritenendo che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio esiste prima e indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, ha statuito la necessità di verificare anche a posteriori e in giudizio se siano state raggiunte le maggioranze richieste. Con la conseguenza che doveva ritenersi il fondamento della doglianza per mancanza assoluta di prova di una unanime volontà assembleare cui riferire l'approvazione delle tabelle, con impossibilità per il singolo condomino di accertare il concreto ed effettivo rispetto della proporzione tra quota di spesa e quota di proprietà esclusiva.
Il motivo va disatteso.
La sentenza impugnata è conforme al principio formulato da questa corte, secondo cui il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari e consente sempre di valutare, anche a posteriori, in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta, agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea ed in genere la gestione del condominio (v. da ultimo, Cass. 10 febbraio 2009 n. 3245).
I ricorrenti hanno frainteso la portata di tale principio, dovendo qui precisarsi: in primo luogo, che la deliberazione emessa dall'assemblea condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna violazione di legge proprio in considerazione della natura e delle finalità della tabelle millesimali; in secondo luogo, questa corte ha ritenuto, a tutela del condomino che lamenti la invalidità, la possibilità di compiere siffatto accertamento evidentemente quando, in considerazione del principio dispositivo che informa il processo civile e del conseguente principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), la parte interessata quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario; soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire la relativa prova. Nella specie i ricorrenti, partendo dall'erroneo presupposto - ribadito ancora con il ricorso per cassazione - che causa di invalidità della delibera fosse la mancanza delle tabelle millesimali, non hanno posto a base della domanda la mancanza dei requisiti necessari di validità, sotto il profilo in esame. Per completezza può rilevarsi, inoltre, che poichè la ripartizione d'una spesa condominiale può essere deliberata anche in mancanza d'appropriata tabella millesimale, purchè ne rispetto della proporzione tra la quota di essa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva a questi appartenente (dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione della tabella derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell'intero edificio), il condomino, il quale ritenga che la ripartizione della spesa abbia avuto luogo in contrasto con tale criterio, è tenuto ad impugnare la deliberazione indicando in quali esatti termini la violazione di esso abbia avuto luogo e quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi.
Orbene, nella specie, la corte di merito ha evidenziato come gli odierni ricorrenti non avessero indicato per quali concreti motivi, con riferimento a violazione di specifici parametri tecnici, la ripartizione di spesa approvata dall'assemblea fosse lesiva dei loro diritti. La domanda di impugnazione, pertanto, presentandosi generica, non poteva essere accolta.
Tale valutazione in fatto della domanda risulta correttamente e logicamente argomentata, onde sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di legittimità.
D'altro canto, l'indeterminatezza della questione posta in sede di merito si riverbera anche nella genericità dell'argomentazione svolta in questa sede.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012


 

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