LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n.r.g.2939/10 proposto da:
- Avv. C.L. - ricorrente -
contro
- Comune di Roma - controricorrente -
avverso la sentenza n. 16174/2007 del Tribunale di Roma - quale giudice di appello - pubblicata il 21 luglio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 maggio 2013 dal Consigliere dott. Bruno Bianchini;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - L'avv. C.L. propose opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale del Comune di Roma, notificatale il 16 marzo 2005, recante un importo di Euro 102,18, chiedendone l'annullamento per irregolare notifica del verbale di accertamento, posto a base della cartella in questione e per la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento; il Comune non si costituì e l'opposizione venne accolta con sentenza n. 22651/2006; le spese di lite vennero integralmente compensate, essendosi ritenuti sussistenti motivi di opportunità, dal momento che il vizio della notifica del provvedimento impugnato avrebbe potuto causato dalla complessità della macchina burocratica dell'ente territoriale che avrebbe giustificato incolpevoli disguidi amministrativi.
2 -Detto capo di decisione formò oggetto di appello da parte della C. che insistette per la condanna dell'ente territoriale al pagamento delle spese.
3 - L'adito Tribunale respinse l'impugnazione con sentenza n. 16.174/2009, ritenendo congrua la motivazione posta a base della decisione di compensare le spese, adottando analoga statuizione anche per quelle del giudizio di impugnazione.
4 - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C., facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Comune intimato non ha svolto difese.

Motivazione

1 - Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 11; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; artt. 24 e 111 Cost., sostenendo parte ricorrente che la motivazione a base della censurata disposizione di compensare le spese sarebbe stata meramente apparente e che il Tribunale avrebbe fatto applicazione dell'interpretazione di legittimità consolidata prima della modifica dell'art. 92 c.p.c. operata dalla L. n. 265 del 2005 - non invocabile al giudizio di primo grado ratione temporis - che aveva sancito la natura latamente discrezionale della decisione sulla compensazione, tale da poter essere integrata dalla motivazione della sentenza e dall'andamento del processo.
2 - Con il secondo motivo viene lamentata l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione a sostegno sia del rigetto del motivo di appello sia della decisione di rinnovare la compensazione per il procedimento di impugnazione, sottolineandosi la non adeguatezza della ragione giustificatrice che il Tribunale aveva rinvenuto nella natura "meramente formale" della ragione di annullamento della cartella.
2.a. Non sussiste la violazione di legge dedotta nel primo motivo in quanto sia il Giudice di Pace sia soprattutto il Tribunale si sono dati carico di rinvenire ed esplicitare una specifica ragione a giustificazione della ritenuta compensazione, così che non vi è stata alcuna applicazione del criterio dell'esonero dall'onere motivazionale, largamente vigente prima della pronunzie delle sezioni Unite nn. 20598 e 20599 del 2008, nel capo in cui si disponeva la compensazione.
2.b Fondato invece deve ritenersi il secondo motivo in quanto il riferimento alle ragioni dell'accoglimento dell'originaria opposizione - come visto, per difetto di notifica del verbale di accertamento - non può togliere che la parte fu costretta a adire il giudice per vedersi riconosciuto il proprio buon diritto nè le disfunzioni della pubblica amministrazione nel portare a compimento i propri compiti istituzionali possono, in uno stato di diritto presidiato dal principio costituzionale della correttezza e dell'aspirazione al buon andamento dell'Amministrazione pubblica - art. 97 Cost., comma 2, fornire una legittima ragione di esonero del rispetto delle proprie regole procedimentali.
3. Non sono valutabili - in quanto non poste a fondamento della decisione di compensare le spese - le ragioni divisate nel controricorso a favore della legittimità, in via generale, della disposta compensazione, traenti spunto dalla specialità del rito (tale da consentire, in primo grado, la difesa senza ministero di difensore) e dalla mancanza di attivazione, da parte dell'avv. C., degli strumenti deflattivi del contenzioso -richiesta di auto annullamento.
3.a Nè tampoco argomenti a sostegno della tesi della legittimità di una motivazione specifica in merito alla compensazione potrebbero trarsi dal disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, che prevede che, in caso di rigetto dell'opposizione il giudice pone a carico dell'opponente le spese del procedimento mentre nulla dispone in ordine all'ipotesi di accoglimento, atteso che tale previsione normativa non legittima la conclusione dell'esistenza di una deroga al principio della soccombenza, dal momento che la norma in esame si riferisce alle spese in senso proprio, vale a dire a quelle sostenute dall'ufficio, in quanto nel procedimento disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, a tutte le notificazioni e comunicazioni, compresa quella del ricorso introduttivo con il decreto di fissazione di udienza di comparizione, si provvede di ufficio (vedi sul punto: Cass. Sez. 1 n. 9446/2000; Cass. Sez. 3 n. 5721/2001).
3. Il ricorso va dunque accolto e va cassata la sentenza impugnata nella sua decisione di respingere l'appello sulla disposta compensazione e nel capo in cui ha, a sua volta e per analoghe ragioni, disposto analoga compensazione per il giudizio di impugnazione; va pertanto commessa a nuovo giudizio in sede di rinvio la ripartizione di tali oneri, oltre a quelli afferenti il presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto; rinvia per nuovo esame a Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013


 

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