REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PATERNO’ – Avv. FERNANDO FILIPPELLO - ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.927/011 R.G.,promossa
DA
M. A. -ATTRICE-
CONTRO
DITTA FORTE’ -CONVENUTO-
All’udienza del 8/11/013 venivano precisate le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa quindi veniva posta in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato alla Ditta Fortè, nella sua sede di S.Maria di Licodia, in data 3/3/011, l’attrice esponeva:
- che in data 6/11/09 verso le ore 20,00 circa, essa si trovava all’interno dei locali commerciali “Fortè” di via Vitt. Emanuele in S.Maria Licodia;
- che mentre si apprestava ad uscire da detti locali batteva la fronte contro la saracinesca lasciata abbassata;
- che a seguito di ciò l’attrice riportava delle lesioni quantificate entro il limite della competenza del Giudice di pace adito.
Ritenuta la responsabilità dell’occorso della ditta Fortè, quale proprietaria dell’esercizio commerciale nel quale si è verificato l’evento dannoso, veniva richiesto il ristoro dei danni alla predetta ditta, ma inutilmente.
Chiedeva pertanto l’attrice che il Giudice di Pace adito ritenesse la ditta Fortè responsabile dell’evento dannoso e pertanto la condannasse a risarcire i danni subiti determinati in € 5.000,00 quale limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito, oltre accessori.
Si costituiva V. M. quale unico titolare della ditta Fortè, il quale contestava in toto la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto perché infondata sia in fatto che in diritto.
Veniva espletata prova per testi.
Alla udienza del 11/10/013 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice poneva la causa in decisione.

Motivazione

La domanda attrice è fondata.
L’art. 2697 c.c. stabilisce che chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e ciò per come ha compiuto l’attrice.
Questo Decidente ritiene, contrariamente a quanto dedotto dalla ditta convenuta, che l’attrice M. A. abbia fornito inoppugnabile prova che essa quando stava per uscire dal centro commerciale “Fortè” batteva la fronte contro la saracinesca della porta che portava alla uscita, lasciata abbassata per metà, riportando le lesioni di cui alla certificazione medica allegata.
In vero le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi, indicati sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta, sono state concordi nella narrazione dei fatti così come esposti in citazione:
-(Teste B. R.)”In detto (supermercato) vi sono due ingressi mentre l’uno quello principale era totalmente chiuso con la saracinesca abbassata, l’altro era con la saracinesca abbassata per metà. Ho sentito un forte rumore e giratami ho visto la Sig.ra M. con il volto insanguinato nel mentre tentava di uscire anch’essa dalla stessa porta dalla quale siamo usciti io e la Sig.ra S.”;
-(Teste L. V. M.)”All’epoca di cui mi si chiede io ero impiegata presso il supermercato “Fortè”….…………ho accompagnato le tre persone di cui ho detto all’unica uscita aperta in quel momento in cui vi era la saracinesca abbassata a metà. Le due amiche della Sig.ra M. sono uscite con in mano la spesa mentre la Sig.ra M. che si trovava dietro di me ed alla quale ho detto di abbassarsi perché la saracinesca era abbassata e non so se ha sentito tale avviso ha sbattuto la testa contro la saracinesca abbassata “.
Tali dichiarazioni appaiono chiare e precise e non pongono dubbi sulla loro interpretazione.
E’ circostanza pacifica ed incontestata che la saracinesca del supermercato dalla quale usciva l’attrice fosse stata abbassata a metà dal personale dell’esercizio commerciale, e nella fattispecie il Decidente rileva:
è prassi che la porta di uscita o di entrata negli esercizi commerciali venga tenuta abbassata a metà circa quale segnale di prossima chiusura dell’attività, ma tale forma di avviso appare del tutto illegittima e pericolosa (come nel caso per cui è causa).
In vero che la saracinesca all’ora di chiusura venga abbassata per metà non ha ragion d’essere sia per chi intende entrare nel negozio che per chi deve uscire dal medesimo: alla chiusura dell’attività commerciale la serranda in oggetto deve restare totalmente abbassata sia per chi volesse entrare come pure per chi, trovandosi all’interno dell’esercizio commerciale all’ora della chiusura, dovrà uscire: costituisce onere esclusivo del personale addetto aprire totalmente la saracinesca per fare entrare terzi anche se fuori orario ed aprire totalmente la detta saracinesca per fare uscire gli utenti che hanno già effettuati i relativi acquisti.
La saracinesca di ingresso o di uscita non deve restare aperta “fino ad una certa altezza” per come riferito dal convenuto nella sua comparsa di costituzione e risposta e ciò in quanto potrebbe, come nella fattispecie, causare danni a terzi, né il titolare dell’esercizio commerciale può fare affidamento alla attenzione che verrà prestata dai terzi nel calcolare bene l’altezza per poter passare agevolmente e non distrarsi in tale operazione.
La circostanza di avere abbassata la saracinesca a metà non solo non può esonerare il convenuto dalla sua responsabilità nei confronti dei terzi per il danno occorso loro all’interno dei locali della attività commerciale ma concretizza un uso pericoloso della struttura (saracinesca) di tali locali.

La ditta convenuta è responsabile ai sensi dell’art. 2043 cc in quanto, a causa degli inadempimenti di cui sopra, ha dato origine a quanto lamentato in domanda.
Per i motivi di cui sopra la domanda attrice dovrà essere accolta.
Per quanto attiene alla quantificazione delle lesioni subite da M. A. in occasione dell’evento de quo, in sede di note conclusive essa ha chiesto la condanna di parte convenuta ad € 400,00 per la inabilità temporanea parziale di giorni otto come da certificazione medica ospedaliera.
Questo Giudice, quale peritus peritorum, determina in € 274,00 il danno biologico scaturente dal periodo di prognosi riportato nella certificazione, allegata agli atti, del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Biancavilla.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da M. A. nei confronti della Ditta Fortè di V. M.:
- accoglie la domanda attrice e ciò per le motivazioni di cui in narrativa, conseguentemente, dichiara la ditta Fortè di V. M. unica responsabile dell’evento per cui è causa e lo condanna al risarcimento dei danni in favore dell’attrice M. A. quantificati in complessive € 274,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Condanna la ditta Fortè di V. M. alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore della attrice che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida,ex D.M. 140/012, in € 100,00 per spese ed € 300,00 per compensi professionali,oltre spese generali nella misura del 12,50% iva cpa come per legge.
Così deciso in Paternò 27/11/013
Il Giudice di Pace
Avv.F.Filippello


 

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