Svolgimento del processo

Con sentenza n. 6160/14/14, depositata il 16 ottobre 2014, la CTR di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto l'impugnazione della cartella esattoriale n. 097 2011 02012689 36, notificata il 3 aprile 2012, con la quale era stato chiesto il pagamento di C 230,34 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2005.
Avverso tale sentenza la contribuente ha presentato ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 aprile 2015, articolando un motivo di impugnazione.
Nessuna attività difensiva è stata in questa sede svolta né da Equitalia Sud s.p.a. né dalla Regione Lazio, regolarmente intimate.

Motivazione

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione risultano formulate più censure. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto la carenza, erroneità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente a provare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, in grado di interrompere il decorso della prescrizione, quanto indicato nella cartella impugnata. In secondo luogo, la stessa ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non contestata la falsità di quanto riportato in cartella, mentre invece la contribuente aveva da subito allegato di non avere ricevuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento. Secondo la ricorrente, di tale notifica, avrebbe dovuto fornire la prova la Regione Lazio, a cui spettava di provare l'intervenuta interruzione della prescrizione, mentre invece quest'ultima era rimasta contumace. In terzo luogo, la medesima ricorrente ha lamentato la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio per avere la CTR deciso senza tenere in alcuna considerazione le sue doglianze.

2. Si deve preliminarmente rilevare che, in pendenza di giudizio, è stato emanato l'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), il quale, in un'ottica di alleggerimento dei carichi affidati agli agenti della riscossione ed al fine di evitare l'accrescere di inutili ricorsi tributari, ha previsto l'annullamento ex lege di tutti quei debiti consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille euro e non ancora incassati. Il credito per cui è causa non risulta tuttavia compreso nell'ambito operativo di tali disposizioni ella disposizione, non risultando la cartella affidata all'agente di riscossione entro l'anno 2010, tenuto conto che nella sentenza impugnata, sul punto riportata anche dalla ricorrente, si afferma che il ruolo è stato reso esecutivo 1'11 agosto 2011.

3. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che vengono di seguito evidenziati. Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 593 del 1982, conv. con modif. in I. n. 53 del 1983 (nel testo introdotto dall'art. 3 d.l. n. 2 del 1986, conv. con nnodif. in in I. n. 60 del 1986) «L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».
Questa Corte ha già precisato che il decorso di tale termine di prescrizione non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, essendo necessario, in applicazione dell'art. 2943 c.c., un atto che valga a costituire in mora il debitore (Cass., Sez. 6-5, n. 315 del 09/01/2014). Se è vero pertanto che l'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio - e può essere anche rilevata dall'ufficio, ove emerga dagli atti processuali - è anche vero che tale interruzione deve essere comunque essere adeguatamente provata (cfr. Cass., Sez. 5, n. 24214 del 29/11/2016). Non può pertanto ritenersi l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sia dimostrata da quanto riportato nella cartella impugnata, la quale è semplicemente un atto formato dall'agente di riscossione, che della stessa si avvale, il cui contenuto minimo è disciplinato dall'art. 25, commi 2 e 2-bis d.P.R. n. 602 del 1973 per consentire il diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass, Sez. 6-5, n. 25343 del 11/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 1111 del 18/01/2018).
Neppure deve ritenersi che la contribuente avesse l'onere di dedurre la falsità di quanto riportato in cartella, in ordine all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, tenuto conto che, come appena evidenziato, la cartella non ha alcuna particolare valenza probatoria e che la difesa della contribuente era già incentrata sull'intervenuta prescrizione del credito tributario, in ragione della mancata notifica di qualsiasi atto interruttivo prima della notifica della cartella di pagamento. Com'è noto, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sul debitore, che voglia far valere l'eccezione di prescrizione, è soddisfatto con la semplice affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (cfr. da ultimo, in materia di rapporti bancari, Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019 e, in generale, Sez. 1, n. 15631 del 27/07/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente impugnato la cartella di pagamento ad essa notificata nel 2012, allegando di non avere avuto altra notifica, così facendo valere la dedotta prescrizione del credito nella medesima indicato, relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2005. A questo punto, la prova dell'effettiva notificazione dell'avviso di accertamento doveva essere fornita dall'ente impositore (la Regione Lazio), senza che il giudice potesse attribuire valore probatorio a quanto indicato dall'agente di riscossione nella cartella dallo stesso formata. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata.

4. La statuizione sulle ulteriori censure è assorbita dall'accoglimento di quella appena accolta.

5. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. Il ricorso proposto dalla contribuente in primo grado deve pertanto essere accolto, tenuto conto che la cartella di pagamento risulta notificata nel 2012, quando era ampiamente decorso il termine triennale di prescrizione del credito derivante dal mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2005, non essendovi la prova di alcun precedente atto interruttivo.

6. Le spese dei giudizi di primo e di secondo grado devono essere compensate in considerazione della tenore delle difese dell'agente di riscossione in primo grado, non costituito in appello, e della contumacia dell'ente impositore in entrambi i gradi di merito. La statuizione sulle spese segue la soccombenza nel presente giudizio di legittimità. Pertanto le parti intimate devono essere condannate al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente e liquidate in dispositivo.

PQM

- accoglie il motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente; - compensa le spese di lite dei gradi di merito;


 

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