REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei magistrati:
Francesco PIRELLI - Presidente -
Edvige VERDE - Consigliere -
Anna BATTISTI - Consigliere rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7410/2011 del ruolo degli affari contenziosi civili e vertente
TRA
B.E. rappresentata e difesa dall'avv. D.G. come da delega a margine dell'atto di appello e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'avv. G.C. con studio in Roma via _____
APPELLANTE
U. S.p.A. già M. S.p.A. già M. S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. M.C. come da delega unita alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore con studio in Roma via ____
C.R., P.G.
- contumaci -
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1001/2001 del Tribunale di Velletri

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29.12.2011 B.E. ha impugnato la sentenza n. 1001 - 2011, pubblicata il 26.4.2011, non notificata, con la quale il Tribunale di Velletri ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno, riportato a seguito dell'incidente stradale avvenuto in Velletri in data 9.7.2002, sulla via ______, compensando le spese di lite.
A sostegno dell'appello formulava tre motivi: a) errata e falsa applicazione delle norme di legge, avendo il Tribunale respinto la domanda sul presupposto che il trasporto sulla piccola autovettura L., non omologata per il passeggero, privasse la B., terza trasportata, della facoltà di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice del vettore; 2) la mancata valutazione o difetto di valutazione su un punto essenziale della controversia; 3) la riproposizione del computo del danno biologico patito.
Concludeva chiedendo accertarsi che l'incidente in questione si era verificato per fatto e colpa concorrente del conducente della ____, sulla quale l'appellante viaggiava e dell'autocarro ____ tg. ____ e per l'effetto chiedeva la condanna solidale dei proprietari C.R., P.G., della M. S.p.A. già divisione N., della M. S.p.A., secondo la propria responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e quantificato a seguito di ctu espletata in primo grado, con le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva soltanto la compagnia assicuratrice contestando l'impugnazione di cui chiedeva il rigetto e chiedendo anche le spese del primo grado, che riteneva compensate in modo generico ed immotivato.
A seguito di istanza di anticipazione, all'udienza del 13.1.2015 a causa era trattenuta in decisione con termini di legge per gli scritti difensivi finali.

Motivazione

La odierna appellante al momento dell'incidente trasportata, su la autovettura ___ (quadriciclo leggero) condono da C.P. che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, rispetto al suo senso di marcia, per immettersi dalla via ____ in via ____, era entrato in collisione con l'autocarro guidato dal P. che percorreva la stessa via _____ ma nel senso contrario di marcia.
Il Tribunale di Velletri, sulla scorta dell'affermazione che si trattasse di un trasporto illegittimo, in violazione dell'art. 170 c.p.c. perché la piccola autovettura non era omologata per il trasporto del passeggero e che la B., conoscendo l'illegittimità del trasporto, ne avesse valutato la pericolosità ed accettato il conseguente rischio, rigettava la domanda.

Con il primo motivo l'appellante evidenzia che il divieto di cui all'art. 170 CdS nella formulazione allora vigente, riguardava semmai il conducente del mezzo, che infatti era stato multato, non il terzo trasportato; che la B. persona settantenne e non patentata si era limitata a salire a bordo del mezzo che, peraltro, era dotato di sportello per la salita del passeggero e di sedile apposito; che inoltre la presenza del terzo trasportato non aveva avuto alcuna incidenza causale nella determinazione del sinistro.

La censura è fondata.
Non è in contestazione il fatto che la piccola autovettura sulla quale viaggiava la appellante non risultava omologata per il trasporto di passeggeri e che pertanto a bordo della stessa avrebbe potuto viaggiare soltanto il suo conducente.
La circostanza, tuttavia, non esclude il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno, considerato che a seguito della L. n. 142/1992 che ha recepito la direttiva CEE 90/232, sussiste l'obbligo dell'assicuratore al risarcimento del danno alla persona qualunque sia la tipologia del trasporto
(vedi art. 27 L. n. 142/1992 in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che così stabilisce: 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto").
La modifica ha indubitabilmente escluso la non risarcibilità del trasporto anomalo né l'assicuratore può opporre al terzo clausole contrattuali che potranno soltanto essere poste a fondamento di eventuale azione di rivalsa.
Soltanto con le note conclusive la compagnia eccepisce, poi, che al momento dell'incidente i ciclomotori (cui deve assimilarsi la piccola autovettura sulla quale viaggiava la B.) non avessero l'obbligo di assicurazione per la RCA facendo di ciò discendere la inammissibilità della domanda per difetto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

La premessa è errata in fatto poiché il sinistro è del 9.7.2002 e l'obbligo assicurativo per il ciclomotore risale al 1993 (art. 130 D.Lgs. n. 360/1993 con decorrenza dell'obbligo dal 1.10.1993).
Diversa questione è quella del concorso del fatto colposo del danneggiato ove si dimostri che il creditore abbia ex art. 1227 c.c. contribuito alla determinazione del danno, ma nel caso in esame non è neppure dedotto che la appellante sia salita sul mezzo, che ha due sportelli per la salita e due sedili, nella consapevolezza che non fosse omologato per il trasporto del passeggero e nella dinamica dell'incidente, di seguito esaminata, la presenza della trasportata sul mezzo e irrilevante, quanto alle lesioni il ctu ne ha affermato la compatibilità con il corretto uso delle cinture di sicurezza.

Venendo ora all'esame della dinamica del sinistro, è provato dal rapporto dei Vigili Urbani in atti che l'incidente si sia verificato a causa della manovra di svolta a sinistra, eseguita dal conducente della ____ che nell'immettersi dalla via ____ in via _____ non ha dato la precedenza all'autocarro che percorreva la via _____ in senso inverso di marcia.
Sussiste quindi la responsabilità del tutto preponderante del vettore, per la omessa precedenza (essendo irrilevante che abbia concesso la precedenza ad altra autovettura che si immetteva sulla via _____) e del conducente del veicolo antagonista al quale va attribuito un concorso di colpa, che non occorre determinare in assenza di domanda di ripartizione interna tra condebitori, per non aver dimostrato di aver fatto il possibile per evitare il danno (la strada nel punto dell'incidente si presenta rettilinea, in discreto stato di manutenzione, era pieno giorno, ore 11.15, del 9.7.2002, vi era ottima visibilità, non si notano tracce di frenata, vedi rapporto dei Vigili Urbani in atti).

I convenuti debbono quindi rispondere in solido verso l'appellante: la N., compagnia assicuratrice del veicolo ____ a bordo del quale viaggiava l'appellante è confluita (vedi comparsa di costituzione secondo grado, pag. 2) nella M. S.p.A. oggi U. S.p.A. che assicurava anche l'autotreno del P.
Il danno si liquida secondo quanto risulta dalla ctu, non contestata, che ha quantificato il danno permanente in 45%, la invalidità temporanea in gg. 90 di assoluta, gg. 180 di parziale al 50% con applicazione delle ultima tabelle del Tribunale di Milano.
Ritiene la Corte di dover fare applicazione, come richiesto dall'appellante in senso conforme alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, delle ultime tabelle del Tribunale di Milano.
Diversamente da quanto affermato dell'appellata compagnia, la liquidazione deve essere operata all'attualità, trattandosi di debito di valore, mentre e solo per il calcolo del lucro cessante che deve operarsi la devalutazione al tempo dell'illecito e la graduale rivalutazione.


Spettano quindi alla danneggiata, all'attualità, Euro 17.280.00 per la temporanea, Euro 252.246,00 per la permanente tenendo conto dell'età al tempo dell'incidente (70 anni) e Euro 140,00 per rimborso spese mediche, così aggiornati gli originari Euro 120,00, per complessivi Euro 269.666.00.
In considerazione della dimostrata sensibile modifica delle abitudini di vita (vedi deposizioni testimoniali) conseguenti alle gravi lesioni (la B. è stata riconosciuta invalida civile e al tempo della visita del ctu in primo grado, non era deambulante) la liquidazione può essere personalizzata in complessivi Euro 300.000.
Sull'importo sopra liquidato spetta il lucro cessante per il mancato godimento della somma dal tempo dell'incidente alla data della presente sentenza, da calcolarsi in via equitativa sull'importo devalutato al tempo del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat e con applicazione del saggio annuale del 2%, per ogni anno di ritardo nel pagamento.
Sulla somma complessiva (sorte - lucro cessante) spettano gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza.
La domanda di rivalsa della compagnia nei confronti del proprio assicurato, preannunciata a pag. 12 della comparsa di risposta depositata in questo grado, non è stata formulata nelle conclusioni e, comunque, non era stata proposta in primo grado (vedi comparsa del 21.3.2006).
Spese secondo soccombenza, liquidate sul dichiarato valore indeterminabile della causa, per entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da B.E. ed in riforma della sentenza n. 1001/2011 emessa dal Tribunale di Velletri, condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di B.E. di Euro 300.00,00 oltre lucro cessante come indicato in motivazione e interessi dalla data della sentenza a saldo, nonché delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 469 per spese vive, Euro 6,000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge e del presente grado liquidate in Euro 550,00 per spese vive, Euro 8.000 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge; pone definitivamente a carico degli appellati le spese di ctu come liquidate in primo grado; dispone la distrazione in favore del difensore avv. D.G. delle spese come sopra liquidate.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria l'1 maggio 2015.


 

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