REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 18722/2011
promossa da:
Al. M., An.M., M.B., nonché F.R., Ma.M., L.M., in qualità di eredi di Em. M., deceduto in data ____, -Attori -
contro
B.P. Scarl..).;
nonché contro
Ap.D., En.D.
- Convenuti -

Motivazione

1) Con citazione ritualmente notificata gli attori meglio identificati in epigrafe hanno convenuto la B.P. Scarl. nonché Ap. e En.D., deducendo che:
- in data _____ era deceduta a Milano Em.D. lasciando testamento;
- il testamento veniva pubblicato e depositato avanti il Notaio M.R.;
- successivamente il Notaio aveva ritenuto che per i soli beni non oggetto di espressa disposizione nel testamento dovesse aprirsi una successione ab intestato tra tutti gli eredi legittimi;
- in data 9 luglio 2009 era stato depositato avanti al Tribunale di Milano ricorso ex art. 481 c.c. per la fissazione del termine di accettazione di eredità;
- con provvedimento del 23 luglio 2009 il Giudice, ritenendo ex art. 588 comma II c.c. che le disposizioni contenute nel testamento non fossero a titolo particolare ma universale e che i soggetti nominati nel testamento fossero anche eredi ed unici aventi diritto sul patrimonio della de cuius, aveva rigettato il ricorso;
- in conseguenza di tale pronuncia, veniva presentata una integrazione alla dichiarazione di successione con cui l'intera massa ereditaria veniva ripartita tra i soli eredi nominati chiamati nel testamento a titolo universale;
- a seguito della predetta dichiarazione le parti avevano sollecitato la B.P. affinché provvedesse allo svincolo ed alla relativa liquidazione, con esito negativo.
Con il presente giudizio gli attori hanno pertanto chiesto di accertare e dichiarare le qualità di eredi universali nonché di condannare la convenuta a svincolare e a trasferire in loro favore i beni mobili costituenti l'asse ereditario della successione Em.D. sia per le quote in forza di testamento sia per i residui beni mobili per le quote indicate nella dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti gli eredi in data 10 marzo 2010.

1.1 Si è costituita la B.P. Scarl. chiedendo di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori e per l'effetto di respingere le domande formulate nei propri confronti.
1.2 Si sono altresì costituiti En.D. e Ap.D. aderendo alle domande formulate dagli attori.

1.3 Il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e preso atto della rinuncia ai termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa, spirati in data 4 novembre 2013 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

1.4 Occorre dare atto che con comparsa di costituzione del 28 giugno 2013, si costituivano in giudizio gli eredi di Em.M.
1.5 Il Tribunale da atto, inoltre, che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni è pervenuta una busta priva di mittente, con la mera indicazione del numero di R.G. del presente giudizio. Il Giudice Istruttore ha, data la evidente irritualità della produzione, disposto che la busta fosse inserita in una busta chiusa di cancelleria e conservata in cassaforte.
Con la presente Sentenza la busta, il cui contenuto non è stato esaminato in quanto inutilizzabile, verrà
allegata al fascicolo d'ufficio.
1.6 Rileva altresì il Tribunale che il fascicolo di parte attorea non è stato ritualmente ridepositato. Invero, risulta il ritiro del fascicolo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni da tutte le parti, ma soltanto parte convenuta B.P. ha effettuato il deposito del fascicolo di parte, mentre dallo storico non risulta ridepositato il fascicolo degli attori.
Pertanto il Tribunale non potrà che decidere sugli atti contenuti nel fascicolo della B.P. scarl..

2) Rileva il Tribunale come sia questione preliminare la esatta interpretazione da dare al testamento datato 5 dicembre 2005, e se pertanto sia corretta l'interpretazione data dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 481 c.c..
Ai sensi dell'art. 588 c.c. "l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio". Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che:
- in materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria ("institutio ex re certa"), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 dell'1.3.2002);
- per l'art. 588 secondo comma cod. civ., l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia inteso assegnare i beni come quota del patrimonio. Al fine di distinguere fra disposizioni testamentarie a titolo universale e particolare, l'interpretazione della disposizione deve essere condotta attraverso indagine oggettiva, con riferimento al contenuto dell'atto, e soggettiva, con riferimento all'intenzione del testatore (Cass. 5 novembre 1987, n. 8123), le cui formali espressioni, pur normativamente irrilevanti (art. 588 primo comma cod. civ.), possono assumere funzione di riscontro dell'interpretazione (Cass. n. 6110 del 1981) (Cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 9467 del 12.7.2001);
- l'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione poiché, per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sé considerato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso (v. fra altre, sentenze n. 4582/80, 6190/84, 6516/86).
La interpretazione del testamento, al fine anzidetto, deve poi essere volta ad accertare la effettiva volontà del "de cuius" e si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità qualora da vizi logici ed errori (cfr. n. 5278/86, 7025/86, 2556/89, 2107/90) (Cfr. Cass. Sez. 2 Sentenza n. 974 del 4.2.1999).
Applicando i suddetti principi al caso concreto, ritiene il Tribunale che l'interpretazione data del testamento da parte del Tribunale in sede di ricorso ex art. 481 c.c. sia da condividere. Fondamentale risulta essere l'incipit del testamento oggetto del giudizio secondo cui la de cuius ha testualmente affermato "dispongo che alla mia morte il mio patrimonio sia suddiviso e assegnato come segue".
Appare difficile, sia da un punto di vista oggettivo sia da un punto di vista soggettivo, negare che la volontà di Em.D. fosse quella di suddividere il proprio patrimonio pro quota. Invero, innanzitutto il testamento parla di "mio patrimonio", con ciò facendo intendere che il testamento provvedeva a disporre dell'intera eredità e non di una parte. Inoltre sembra evidente, alla lettura delle varie disposizioni, che le varie disposizioni in favore degli eredi siano effettuate pro quota, secondo una volontà di favorire alcuni soggetti piuttosto che altri, e non come specifica individuazione dell'oggetto attribuito.
In sostanza, dalla lettura globale del testamento, si rileva la volontà di lasciare il proprio intero patrimonio ai soggetti ivi indicati, ma secondo proporzioni non uguali ma differenti. Con la conseguenza che il riferimento agli immobili piuttosto che al denaro appare effettuato sulla base della volontà di lasciare una quota maggiore a determinati soggetti piuttosto che ad altri, secondo una insindacabile volontà della de cuius, che occorre rispettare in quanto pienamente legittima.
Invero, sul punto e per respingere anche in questa sede l'instanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla Banca convenuta, occorre notare che nel caso di specie è risultata pacifica la assenza di potenziali legittimari. Con la conseguenza che il ritenere necessario integrare il contraddittorio con chiunque si dichiari erede, porterebbe ad una situazione di incertezza assoluta nella formazione del contraddittorio. Il testamento, valido a tutti gli effetti e non risultato mai impugnato, ha istituito eredi universali determinati soggetti. Soltanto questi soggetti, oggi in causa, hanno legittimazione attiva nel richiedere lo svincolo dei beni mobili posseduti dalla de cuius. Appare altrettanto evidente che la presente sentenza rimane non opponibile ai terzi, ma questo è effetto naturale dei giudizi nonché applicazione dell'art. 2909 c.c..
Pertanto, in accoglimento delle domande proposte dagli attori Al.M., An.M., Ma.B., nonché F.R., Ma.M. e La.M., questi ultimi tre in qualità di eredi di Em.M., e dai convenuti Ap.D. e En.D., il Tribunale così provvede:
a) accerta e dichiara che Em.M., Al.MO., An.M., Ma.B., Ap.D. e En.D. sono eredi universali di Em.D., deceduta in Milano in data ______, in forza di testamento olografo redatto dalla stessa Em.D. in data 5 dicembre 2005 e pubblicato in data 12 novembre 2007;
b) condanna la B.P. Scarl. a svincolare e trasferire in favore degli eredi suddetti, con la precisazione che per Em.M. subentrano gli eredi F.R., Ma.M. e La.M., i beni mobili costituenti l'asse ereditario della successione Em.D., beni detenuti dalla B.P. Scarl.: 1) per le quote ad essi spettanti in forza del testamento; 2) per il residuo, sulla base delle quote indicate nella dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti gli eredi in data 10 marzo 2010, prodotto anche dalla Banca convenuta sub doc. 17, oltre interessi sulle somme e rendite sugli altri beni mobili con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo.
3) Con riferimento alle spese di lite osserva il Tribunale che il comportamento della B. non appare essere stato frutto di mala fede o colpa grave sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale, in cui ha resistito alle domande attoree e dei convenuti adesivi. Invero, anche solo la ricostruzione dei fatti operata dagli attori ha fatto emergere una situazione di incertezza nella esatta identificazione degli eredi. Infatti, l'aver presentato ricorso ex art. 481 c.c., dichiarato inammissibile dal Tribunale, nonché la interferenza di un soggetto terzo, non appaiono circostanze irrilevanti in favore della B.
Oltretutto, dal punto di vista processuale, anche la Banca ha rinunciato alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., chiedendo e volendo pertanto una rapida decisione del Tribunale al fine di dirimere la controversia sul piano della legittimazione a chiedere lo svincolo dei beni della de cuius. Tali circostanze costituiscono, a parere di questo Tribunale, gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Al.M., An.M., Ma.B., nonché F.R., Ma.M. e La.M., questi ultimi tre in qualità di eredi di Em.M., nei confronti della B.P. Scarl., con l'adesione di Ap.D. e En.D., con citazione notificata il 21.3.2011, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara che Em.M., Al.M., An.M., Ma.B., Ap.D. e En.D. sono eredi universali di Em.D., deceduta in Milano in data____, in forza di testamento olografo redatto dalla stessa Em.D. in data 5 dicembre 2005 e pubblicato in data 12 novembre 2007;
2. condanna la B.P. Scarl a svincolare e trasferire in favore degli eredi suddetti, con la precisazione che per Em.M. subentrano gli eredi F.R., Ma.M. e La.M., i beni mobili costituenti l'asse ereditario della successione Em.D., beni detenuti dalla B.P. Scarl. nel modo seguente: 1) per le quote ad essi spettanti in forza del testamento datato 5 dicembre 2005 e pubblicato in data 12 novembre 2007, sub documento 3 del fascicolo di parte convenuta B.P. Scarl; 2) per il residuo, sulla base delle quote indicate nella dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da tutti gli eredi in data 10 marzo 2010, prodotto dalla B. convenuta sub documento 17, oltre interessi sulle somme e rendite sugli altri beni mobili con decorrenza dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. compensa tra le parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio;
4. dispone che la Cancelleria alleghi al fascicolo d'ufficio la busta custodita in cassaforte contenente il plico anonimo pervenuto al Tribunale in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Così deciso in Milano, il 27 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2014.


 

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