TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Prima Civile
Il giudice istruttore,
letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta in data 14 novembre 2012, con termine per note;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel sub-procedimento introdotto da ricorso ex art. 709 u.c. proposto da ________, nel giudizio sopra emarginato
TRA
(A) - ricorrente -
CONTRO
(B) -RESISTENTE -

Motivazione

PREMESSO
Che con istanza proposta in udienza il difensore di B, esponendo che la ricorrente nell'agosto 2013, si è allontanata dal territorio italiano insieme con tre dei figli minori della coppia, per recarsi negli Stati Uniti, senza preavvertire di questa scelta il resistente, e senza richiedere il preventivo consenso dei responsabili del Servizio Sociale del XII Municipio (servizio affidatario dei minori ai sensi del provvedimento emesso nel corso del presente procedimento in data 1 novembre 2011) ha chiesto la revoca dell'assegno per il mantenimento sia di A sia dei figli (quest'ultimo da versare al servizio sociale del Municipio XII affidatario);
che il difensore della ricorrente, che aveva depositato nota in data 25 settembre 2013, successivamente all'avvenuto trasferimento, in cui dava atto che la sua assistita "si è recentemente dovuta trasferire con i figli negli Stati Uniti per ragioni di lavoro", ha chiesto il rigetto delle istanze della controparte, instando affinchè l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli fosse versato alla madre e non al Servizio Sociale affidatario;
che la circostanza del trasferimento dei minori è stata confermata dai responsabili del Servizio sociale affidatari i quali, con nota del 26.9.2013, hanno comunicato di essere stati informati del trasferimento solo con mail del difensore della ricorrente, precisando che il "trasferimento è stato effettuato dalla Sig.ra ____ in modo arbitrario, cioè non concordato con il Servizio Sociale affidatario dei minori" e che "Si sono tentati contatti con la Sig.ra senza alcun esito positivo", dati confermati nella successiva relazione del 23 ottobre 2013, nella quale è dato atto della mancata frequentazione della scuola da parte dei minori;
che dalla documentazione prodotta, (e.mail della ricorrente datata 5.12.2013 e contratto di lavoro dell'IFAD) risulta che il trasferimento è avvenuto, e che anche se tale trasferimento risulta documentalmente giustificato da ragioni di lavoro, ciò comunque non giustifica la condotta della madre che si è allontanata dal territorio italiano senza proporre istanze in tal senso nè al Servizio Affidatario nè al giudice procedente;
che allo stato, pertanto, i minori risultano risiedere negli Stati Uniti, senza che sia meglio nota la situazione abitativa, personale, scolastica degli stessi, nè essendo possibile accertare chi provveda al loro mantenimento;
che la condotta posta in essere dalla madre pone il padre nell'impossibilità di avere contatti con i minori, e di intraprendere il percorso che era stato avviato dal Servizio Sociale affidatario, per far riprendere i contatti padre-figli, interrotti da tempo, ma necessari per un corretto sviluppo dei minori come desumibile dalla lettura della Consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 16.7.2013;
che ai sensi dell'art. 155 quater, u.c., c.c., qualora il mutamento di residenza di un coniuge interferisca con le modalità di affidamento si possono richiedere modifiche dei provvedimenti in essere, ivi compresi quelli economici;
che nel caso di specie il trasferimento unilaterale e non autorizzato della madre compromette gravemente non solo le modalità di affidamento, ma la stessa possibilità che il padre possa riprendere, con modalità protette, a frequentare i figli, ledendo in tal modo il diritto dei minori alla bigenitorialità;
che il trasferimento dei minori impone rilevantissimi costi a carico del padre al fine di recarsi negli Stati Uniti per cercare di riavviare i contatti con i figli, potenziali costi che occorre considerare per valutare le capacità reddituali del resistente;
che pertanto al domanda del resistente di revoca degli assegni in essere deve essere accolta, fino a quando la ricorrente non farà ritorno sul territorio italiano con i minori;

PQM

visti gli artt. 709-ter , 709 u.c., 155 quater;
revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2014, l'assegno di mantenimento posto a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli;
revoca, a decorrere dal mese di gennaio 2014, l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente e a favore della ricorrente;
rinvia per l'escussione dei testi, già ammessi, all'udienza del 5 giugno 2014 ore 13.30, mandando alla cancelleria per l'inoltro del presente provvedimento al Servizio Sociale del Municipio XII.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, in data 4 gennaio 2014
Il Giudice
Dott.ssa Monica Velletti


 

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