Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione IV civile
in composizione monocratica nella persona del dott. Federico Rolfi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 9773/2011, promossa con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2011 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano
DA
G. M. A., elettivamente domiciliato a VIA PALAZZI, 21 20124 MILANO, presso lo studio dell'avv. C. M., che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. G. L. del Foro di Novara, come da procura a margine dell'atto di citazione PARTE ATTRICE
CONTRO
1) S. M. A.; 2) E. M. A. nella persona dei genitori esercenti la legale rappresentanza ED. MA. AF. e M. P.; tutti elettivamente domiciliati a VIA ALDINI 16 20157 MILANO, presso lo studio dell'avv. R. D., che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c. - fiducia

Svolgimento del processo

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 20 settembre 2013 i procuratori delle parti precisavano come da fogli separati allegati al verbale d'udienza e qui riprodotti in versione scannerizzata
Foglio di precisazione conclusioni
Nella causa R.G. 9773/2011 GI. Rolfe Federico ud. 20.09.2013
Promossa da
M.A.G., ______
Contro
M. A. S. e M. A. E. _______
Parte attrice insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
In via istruttoria
Ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) "Vero che" nell'anno 2004 il Sig. M. A. G. intraprendeva una relazione sentimentale con la Sig.ra S. T. E. S. che all'epoca assisteva la Sig.ra W. P. madre dei sigg.ri M. A. G. e M. A. E.;
2) "Vero che" la sig.ra S. T. E. S. comunicava al Sig. M. A. di aspettare un bambino e subito dopo si allontanava dall'Italia senza dare una spiegazione;
3) "Vero che" il fratello E. ed il padre G. in più occasioni insinuavano in M. A. G. il dubbio che la compagna di questi potesse con la nascita del figlio avanzare pretese economiche nei suoi confronti e sulle sue proprietà;
4) "Vero che" il fratello E. ed il padre G. prospettavano a M. A. G. il rischio che in caso di litigio S. T. E. S. avendo un figlio da G. potesse farsi assegnare l'abitazione di proprietà di G. e dove quesi! viveva con il papà M. A. G.;
5) "Vero che" M. A. E. e la moglie di questi P. M. consigliavano al fratello G. di recarsli presso un legale di loro fiducia per consultarli su come evitare di andare incontro a rischi economici con la Sig.ra S. in caso di litigio con costei;
6) "Vero che" nel maggio 2004 P. M. accompagnava il suocero M. A. G. ed il cognato figlio M. A. Gi. nonchè la Sig.ra M. A. C. (sorella di M. A. G. dall'avv. R.);
7) "Vero che" durante il colloquio tenutosi presso l'Avv. R. veniva consigliato a G. di trasferire apparentemente a persone di fiducia l'immobile di sua proprietà al fine di evitare che la Sig.ra S. potesse avanzare pretese economiche sulla proprietà;
8) "Vero che" in occasione di tale colloquio veniva spiegato che in caso di presenza di figli minori la Corte Costituzionale ha ribadito il principio di tutela degli stessi anche con diritto di permanenza nell'abitazione da parte del convivente non proprietario;
9) "Vero che" in tale circostanza la P. proponeva se stessa ed il marito nonchè i figli quali persone di fiducia cui trasferire il bene apparentemente, ed in tale circostanza garantiva che avrebbero amministrato il bene secondo le direttive di G. per poi ritrasferirlo allo stesso su sua semplice richiesta.
10) "Vero che" a fronte dei dubbi sollevati da M. A. C., M. P. garantiva che il bene sarebbe sempre rimasto nella completa disponibilità di G. e che sarebbe stato formalizzato il ritrasferimento del bene in capo a G. a semplice richiesta di costui;
11) "Vero che" in data 21.04.2004 le parti decidevano di dare attuazione al negozio di trasferimento apparente del bene di proprietà di G.;
12) "Vero che" dopo l'atto pubblico G. ha continuato a risiedere stabilmente nell'immobile ed a pagare le spese sia ordinarie che straordinarie relative al bene medesimo come da ricevute di pagamento che si esibiscono (doc. 6).
13) "Vero che" l'amministratore del condominio ha avuto contatti solo ed csclusivamente con G. e con Gi. per tutto quello che riguardava il bene in esame;
14) "Vero che" successivamente la situazione tra il Sig. M. A. G. e la compagna S. T. E. S. si era stabilizzata ed infatti tutti vivevano tranquillamente presso l'abitazione familiare;
15) “Vero che” M.A.G. chiedeva al fratello di formalizzare nuovamente per atto pubblico o scrittura privata il ritrasferimento della nuda proprietà dell'abitazione come da accordi.
16) "Vero che" il fratello temporeggiava a fronte della richiesta di rifrasferimento accampando vari pretesti quali la necessità che i suoi figli raggiungessero la maggiore età per una più agevole gestione della situazione.
17) “Vero che” a fronte di una richiesta ufficiale di trasferimento M.A.E. e M.P. si rifiutavano di effettuare alcunchè deducendo che il bene era in piena proprietà dei figli che ne avrebbero pagato il prezzo con compensazione di presunti debiti che l'A. G. avrebbe maturato nei confronti dei figli di E. come da lettera del legale che si rammostra (doc. 5).
18) "Vero che" M. A. G. è privo di posto di lavoro;
20) "Vero che" il Notaio B. venne saldato con assegno che mi si esibisce (doc. 7) rilasciato da M. A. G.
Si indica a teste su tutti capitoli: M. A. C. residenfe in N.; M.A.G. residente in M., e si chiede l'interpello su tutti i capitoli di P. M. e di M. A. E. Si indica a teste altresi l'amministratore del condominio sui
capitoli 12-13.

In via principale accertare e dichiarare che l'atto di compravendita immobiliare del 21.07.2004 stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata a rogito Notaio R. B. numero repertorio 8241/4400 pratica n. 5552 registrato in Milano all'Agenzia delle Entrate il 23.07.2004 al numero 10756 S IT trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 26.07.2004 ai nn. 57204 Reg. gen e 32549 Reg. part. avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, via S., e precisamente nel fabbricato n. 20, scala I: alloggio posto al piano rialzato contrassegnato con il n. interno ___, composto di tre vani utili oltre gli accessori con annesso un vano cantina al piano cantinato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Milano come segue: ________ integra un negozio fiduciario in virtù del quale i fiduciari M. A. E. e P. M. quali rappresentanti dei minori M. A. S. e M. A. E. si obbligavano a ritrasferire il bene al fiduciante M. A. G. a richiesta di costui, e accertato che nonostante la volontà del fiduciante di vedesi ritrasferito l'immobile i fiduciari hanno violato il loro mandato ed il pactum fiduciae, omettendo di adempiere, condannare i convenuti al ritrasferimento degli immobili in detto atto descritti e precisamente individuati in premessa al sig. M. A. G., con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla prescritte annotazioni e/o trascrizioni. Con ogni consequenziale pronuncia. Ovvero trasferire all'esponente ai sensi dell'art. 2932 c.c. con sentenza sostitutiva del rogito, ed avente efficacia traslativa tra le parti, la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, via S. e precisarnente del fabbricato n. 20, Scala I: alloggio posto al piano rialzato contrassegnato con il n. interno___, composto di tre vani utili oltre agli accessori con annesso un vano cantina al piano cantinato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Milano come segue: ________, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 26.07.2004 ai nn. 57204 Reg. gen e 32549 Reg. part., ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Novara, di procedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sovra svolta in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare del 21.07.2004 stipulato a mezzo di scrittura privata autenticata a rogito Notaio R. B. R. repertorio 8241/4400 pratica n. 5552 registrato in Milano all'Agenzia delle entrate il 23.07.2004 al numero 10756 S IT trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 26.07.2004 ai nn. 57204 Reg. gen e 32549 Reg. part. avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, via S. n. II, e precisamente nel fabbricato n. 20, scala I: alloggio posto al piano rialzato contrassegato con il n. interno 53, composto di tre vani utili oltre gli accessori con annesso un vano cantina al piano cantinato, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Milano come segue: ____________, e conseguentemente dichiarare nullo inesistente o inefficace l'atto in esame, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni. Con ogni consequenziale pronuncia.

In via di ulteriore subordine
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sovra svolte previo accertamento della simulazione relativa dell'atto di compravendita immobiliare del 21.07.2004 stipulata a mezzo di scrittura privata autentica a rogito Notaio R. R. numero repertorio 8241/4400 pratica n. 5552 registrato in Milano all'Agenzia delle Entrate il 23.07.2004 al numero 10756 S IT trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 26.07.2004 ai nn. 57204 Reg. gen e 32549 Reg. Part. dissimulando detto atto un atto di donazione e conseguentemente accertarsi e dichiararsi la nullità dello stesso per mancanza della forma prescritta con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle prescritte annotazioni e/o trascrizioni. Con ogni consequenziale pronuncia."
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la violazione del pactum fiduciae, simulazione assoluta ovvero relativa dell'atto di compravendita immobiliare del 21.07.2004 stipulata a mezzo di scrittura privata autenticata a rogito Notaio R. R. numero repertorio 8241/4400 pratica n. 5552 registrato in Milano all'Agenzia delle Entrate il 23.07.2004 al numero 10756 S 1T trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 26.07.2004 ai nn. 57204 Reg. gen e 32549 Reg. Part accertarsi e dichiararsi la nullità del suddetto contratto per illiceità della causa per violazione di norme imperative.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Motivazione

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.M.A. conveniva in giudizio S. M. A. e E. M. A. - quest'ultimo in persona dei genitori legali rappresentanti ED. MA. AF. e M. P. - in qualità di intestatari dell'immobile sito in Milano, via S. n. II, al fine di sentir:
- in via principale, dichiarare che l'atto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti integra un pactum fiduciae, con conseguente obbligo dei fiduciari di ritrasferire il bene al fiduciante attore in forza della richiesta di costui;
- in via subordinata, accertare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita medesimo, con conseguente inefficacia o nullità dell'atto simulato;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare la simulazione relativa dello stesso contratto, stante la dissimulazione di un atto di donazione da dichiararsi nullo per mancanza delle norme prescritte in materia di forma;
- in estremo subordine, dichiarare la nullità del negozio per illiceità della causa per violazione di norme imperative.
In particolare, l'attore deduceva che:
- nell'anno 2004 aveva intrapreso una relazione sentimentale con S. T., dalla quale aveva avuto una figlia nel settembre del medesimo anno;
- a causa dell'instabilità dell'instaurata relazione sentimentale, caratterizzata fin da subito da accesa conflittualità, G.M.A. si determinava – su consiglio del fratello – a spogliarsi della nuda proprietà dell'abitazione ove egli viveva con il padre, beneficiario dell'usufrutto sull'immobile stesso, al fine di evitare eventuali pretese economiche o di assegnazione della casa familiare da parte della compagna;
- pertanto, il 21.7.2004, egli stipulava con il di lui fratello e la cognata, in qualità di genitori legali rappresentanti di E.M.A., atto di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, via ____, meglio identificato in atti, che veniva formalmente intestato ai minori;
- tuttavia, la volontà delle parti non era quella di conseguire l'effetto traslativo tipico della compravendita, tant'è vero che non vi fu alcun trasferimento di denaro e che l'attore continuò a vivere con il padre nella suddetta abitazione;
- scopo del contratto era, invece, quello di consentire all'attore di spogliarsi solo formalmente del bene, intestandolo ai nipoti ed incaricando i loro genitori di gestire il bene secondo le sue direttive, per poi ritrasferirlo in capo al medesimo a sua semplice richiesta;
- tuttavia, a fronte dell'avanzata richiesta di restituzione, più volte reiterata, il fratello E. rifiutava di trasferire il bene all'originario proprietario G.M.A., con conseguente inadempimento del pactum fiduciae in essere tra le parti.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituivano i convenuti, i quali contestavano le argomentazioni attoree, sostenendo la piena validità del contratto stipulato tra le parti, non integrante un pactum fiduciae, ma un vero e proprio contratto di compravendita immobiliare, con il quale S. ed E. M. A. avevano acquistato la nuda proprietà del bene a fronte del pagamento del prezzo pattuito di €. 48.000,00.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2011, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti nelle concesse memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice Istruttore rinviava la causa all'udienza del 20.09.2013 per la precisazione delle conclusioni. In tale sede, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Le domande attoree non sono fondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni che di seguito si espongono.
L'attore assume che tra le parti sia stato raggiunto un accordo fiduciario, in forza del quale il contratto di compravendita - che trasferiva la nuda proprietà dell'immobile sito a Milano, in via S., ai nipoti S. ed E. - aveva la mera finalità di eludere eventuali obblighi di assegnazione dell'abitazione alla compagna dell'attore e produceva un effetto ulteriore rispetto a quello traslativo tipico del trasferimento di proprietà conferendo agli intestatari formali del bene il dovere di amministrarlo secondo le direttive del dante causa, con obbligo di trasferimento in capo a quest'ultimo a semplice richiesta.
Tuttavia, tale allegazione non risulta supportata da alcun riscontro probatorio, limitandosi l'attore a produrre a sostegno della propria pretesa il contratto di compravendita immobiliare (sub. doc. 2), privo di qualsivoglia riferimento agli asseriti obblighi collaterali assunti inter partes.
Al riguardo va chiarito, in particolare, che il negozio fiduciario, non previsto espressamente dal nostro ordinamento, si ravvisa quando un soggetto (il fiduciante) trasferisce un bene ad un altro soggetto (il fiduciario), non già per realizzare il tipico effetto traslativo, bensì per conferire l'incarico al fiduciario di amministrare il bene secondo le sue direttive, con il vincolo obbligatorio di ritrasferirgli in futuro il diritto (o in alcuni casi di trasferirlo ad un terzo o di farne comunque un uso determinato). Il fiduciario, in particolare, viene investito dal fiduciante di una posizione reale - efficace cioè erga omnes - ma limitata nei rapporti interni dall'assunzione di un'obbligazione restitutoria del primo verso quest'ultimo.

A prescindere dalla disquisizione non rilevante in questa sede - in ordine all'origine romanistica o germanistica da attribuire al pactum fiduciae, con le differenti conseguenze che ne derivano sul piano degli effetti giuridici, va detto che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "il negozio fiduciario rientra nella cotegoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso" (ex multis, Cass. n. 10163/2011).
Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario - limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae" (Cass. n. 8024 del 02/04/2009) - sicchè il trasferimento della proprietà di un bene dal fiduciante al fiduciario deve considerarsi non solo realmente voluto dalle parti, ma altresì integralmente perfezionato.

Dalle considerazioni che precedono, discendono rilevanti conseguenze in tema di prova dell'esistenza del negozio in esame.
Invero, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, "ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta "ad substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile ad un contratto preliminare", per il quale l'art. 1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo; "nè l'atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria provemente dall'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè - anche quando contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo" (Cass. n. 10163/2011).
Cosicchè, in mancanza di una pattuizione scritta con cui il fiduciario si obbliga a gestire il bene e a ritrasferirne la proprietà in capo al fiduciante, il pactum fiduciae non può dirsi provato, neppure in presenza di una dichiarazione confessoria di controparte, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam.

Orbene, nel caso di specie, l'attore - gravato del relativo onere probatorio - non ha fornito dimostrazione alcuna dell'esistenza del negozio, limitandosi ad allegare un preteso accordo di fiducia intercorso tra le parti, pur non provato da documentazione scritta, nonchè a formulare istanze di istruttoria orale evidentemente non ammissibili, in quanto volte a demandare a testi l'accertamento di circostanze da dimostrarsi necessariamente in via documentale.
Del resto, l'obbligo di gestione e successivo ritrasferimento che parte attrice asserisce assunto dagli acquirenti intestatari del bene nei suoi confronti è contestato da parte convenuta, la quale sostiene che il contratto di compravendita si fosse all'epoca perfezionato con l'unico fine di trasferire la nuda proprietà del bene in capo a S. ed E. M. A., a fronte del corrispettivo di un idoneo prezzo.
E tanto risulta in via documentale, atteso che il contratto di compravendita di nuda proprietà (prodotto sub doc. 2 di parte attrice), da un lato, contiene quietanza di pagamento da parte di Giovanni. M. A. per l'intera somma pattuita e, dall'altro, non fa menzione alcuna di obblighi ultronei e contrari rispetto a quello relativo al trasferimento del bene, nè tali obblighi inter partes risultano desumibili da ulteriori elementi.

Va, inoltre, considerato che la circostanza – dedotta dalla stessa parte attrice – di aver voluto trasferire il bene, con obbligo per gli intestatari di gestire e di restituire il medesimo su sua semplice richiesta, varrebbe ad escludere la configurabilità nel caso di specie di una simulazione contrattuale, come al contrario sostenuto dalla difesa attorea in via subordinata.
Deve, infatti, rilevarsi la sostanziale differenza che corre tra negozio simulato e negozio indiretto o fiduciario posto che, nel primo, la dichiarazione non corrisponde affatto alla volontà effettiva di chi la compie e la riceve; mentre nel secondo, come si è avuto modo di rilevare, il negozio è realmente voluto dalle parti, ma per raggiungere fini pratici corrispondenti alla funzione tipica o alla causa di altra figura negoziale (in termini cfr. Cass. n. 8024/2009).
In ogni caso, giova osservare che, anche laddove volesse prendersi in considerazione l'astratta prospettazione di una simulazione, si perverrebbe comunque al rigetto della domanda attorea, atteso che le allegazioni della parte al riguardo risultano ancora una volta sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o “ad probationem", menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicchè la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ. civ. Nel secondo caso, [ .. . ] qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio" (Cass. n. 10240 del 04/05/2007).
Orbene, nel caso di specie, non risulta ricorrere alcuna delle condizioni necessarie a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2724 c.c. - ivi compresa quella di cui al n. 3 quanto alla simulazione relativa - e neppure la sussistenza di tali circostanze è allegata da parte attrice.
Peraltro, anche a voler accogliere quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alla sola simulazione assoluta, "in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta "ad substantiam", la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall'art. 1417 cod. civ., non osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formate tra le parti, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l'inesistenza della compravendita immobiliare" (Cass. n. 3869/2004), va comunque rilevato che, nel caso di specie, i capitoli di prova sui quali parte attrice ha chiesto disporsi interrogatorio formale di controparte sono esclusivamente volti a dimostrare l'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti, e non al contrario l'asserita sussistenza di una simulazione assoluta.
Sicchè, in mancanza di un riscontro documentale idoneo a provare l'accordo simulatorio, l'esistenza di quest'ultimo non può ritenersi accertata e la relativa domanda deve essere conseguentemente rigettata.

Da ultimo, con riferimento alla domanda di nullità del contratto svolta da parte attrice in estremo subordine, è sufficiente rilevare come l'assoluta indeterminatezza della pretesa non consente neppure al Tribunale di esercitare l'eventuale potere ufficioso di rilevare la nullità del contratto di compravendita, non essendo specificati gli asseriti profili di invalidità contrattuale e neppure individuate le norme imperative che si assumono violate.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo. La liquidazione avviene secondo i nuovi parametri del D.M. 1 agosto 2012 (in attuazione del D.L. 1/2012) entrato in vigore - ex art. 42 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 195 del 22 agosto 2012), e per espressa previsione normativa applicabile alle LIQUIDAZIONI effettuate dopo l'entrata in vigore della disciplina. Si osserva, infatti, che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 20 luglio 2012 (termine ultimo di applicazione temporanea in prorogatio delle precedenti tariffe, come stabilito dall'art. 9 comma 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), essendo cessata con lo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.
Ponendosi l'attività difensiva a cavallo delle due discipline, deve trovare applicazione il principio - enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406) - di applicazione dei nuovi criteri di liquidazione del compenso per l'intera attività.
In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 1); tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia; del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate (art. 4, c. 2); nonchè del pregio dell'opera prestata; dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4, c. 3); e dando applicazione al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5).
Non ricorrono, invece, gli estremi per una condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c., atteso che la complessità degli oneri probatori gravanti sulla parte, al fine di dimostrare la fondatezza della sua pretesa, vale ad escludere la temerarietà della lite.

PQM

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande dell'attore G. M. A. promosse con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 2011;
2) condanna G. M. A. al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 12/12/2013
Il Giudice
Dott. Federico Rolfi


 

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