Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 30.12.2019 (Omissis) impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca meglio specificata in epigrafe unitamente alla cartella esattoriale n. 293 2016 00615332 52 ed all'atto 89317014354133002/000, aventi ad oggetto IRPEF ed IVA anno 2013, sanzioni ed interessi, per i seguenti motivi:
nullità per mancata comunicazione dell'avviso di accertamento preventivo;
mancata notifica degli atti prodromici avviso bonario;
mancata notifica degli atti prodromici avviso di accertamento;
mancata notifica delle cartelle di pagan1ento prodromiche l'atto impugnato;
prescrizione del diritto sia ex ante che ex post;
decadenza dell'ente impositore;
inesistenza della notifica;
mancanza di valida firma dell'avviso di accertamento.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione. Entrambi producevano la relata di notifica della cartella esattoriale n. 293 2016 00615332 52 e chiedevano dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

Motivazione

Ritiene la commissione che il ricorso vada in parte accolto.
Invero, entrambe le resistenti hanno prodotto la prova della notifica della sola cartella esattoriale n. 293 2016 00615332 52.
Si tratta di notifica eseguita in data 11.9.2017 rispetto alla quale l'impugnazione è senz'altro tardiva. La notifica, anche se effettuata a mezzo di operatore di poste private, è perfettamente valida perché la riserva in favore dell'operatore pubblico vale, come è noto, per il periodo che viene qui in rilievo, limitatamente alla notifica degli atti giudiziari e non già di quelli amministrativi tra cui rientra la cartella esattoriale.
Va poi escluso che possa essere esaminata l'eccezione di prescrizione del tributo sia in relazione a quella riguardante il periodo anteriore alla notifica della cartella, atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione della stessa, sia quella successiva, la quale va azionata dinanzi ali' AGO e non già dinanzi alla AG tributaria (v. Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822).
In relazione all'altro carico di ruolo (il cui numero di riferimento riportato nel preavviso di iscrizione ipotecaria fa riferimento ad avviso di presa in carico derivante, a sua volta, da definizione dell'avviso di accertamento esecutivo n. TYS01GN00464/2017 anno di imposta 2013), impugnato insieme alla comunicazione preventiva di ipoteca nessuna prova è stata versata in atti né della notifica della presa in carico né dell’avviso di accertamento esecutivo. Ne consegue che in parte qua il ricorso si appalesa fondato e va annullata sia la comunicazione preventiva di ipoteca che l’atto presupposto. Avuto riguardo all’accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite vanno per intero compensate tra le parti.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n. 947/20 R.G: in parziale accoglimento del ricorso annulla l’atto 89317014354133002/0001a e la comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente al ruolo di cui all’atto parimenti annullato e rigetta nel resto. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Commissione Tributaria Provinciale, sez. XII, il 9 ottobre 2020


Scarica copia del provvedimento: CTP Catania Sentenza n. 5485/2020

 

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