REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Maria Peschiera - Presidente
Dott. Maria Cristina Pozzetti - Consigliere rel.
Dott. Angela Bernardini - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 27/6/11, posta in decisione in data 26/1/2015
TRA
M. S.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. E. - rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall'avv. T.P. presso la quale in Lecco,___, è elettivamente domiciliata
appellante
E
S. S.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. S. rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dagli avv.ti P. del Foro di Bergamo e P. presso il quale in Milano, galleria ___, è elettivamente domiciliata
appellata
OGGETTO: vendita di cose mobili.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Nella causa n. 2636/11, sezione III Giudice Relatore dott.ssa Maria Cristina Pozzetti, promossa da: M. S.r.l. con sede in Missaglia (LC) - ___, con l'avv. T. con studio in Lecco - Via ____
- appellante
contro
S. S.r.l., con gli avv. P. di Bergamo e P. di Milano
- convenuta appellata

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ M.
Voglia l'On.le Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale e di merito:
- riformare la sentenza n. 468/2010 emessa in data 13 maggio 2010 dal giudice del Tribunale di Lecco dott.ssa Federico Trovò, e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado:
In via principale e nel merito:
- rilevata la tardività della denuncia dei vizi effettuata dalla S. alla M. S.r.l. con lettera del 14 luglio 2006, dichiarata per l'effetto la decadenza della stessa S. S.r.l. dal diritto di tutela, respingere tutte le domande proposte dalla S. S.r.l. nei confronti della M.R. S.r.l. con la citazione in data 16 gennaio 2008, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso respingere tutte le domande proposte dalla S. S.r.l. nei confronti della M. S.r.l. con la citazione in data 16 gennaio 2008, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel giudizio di primo grato e in narrativa nella presente citazione in appello. Spese, competenze ed onorari interamente rifusi.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI S. S.r.l.
Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Appello di Milano così giudicare:
- sui motivi di appello principale e sui motivi di appello incidentale: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta e confermare la sentenza resa da Tribunale di Lecco n. 468/2010 in data 13.05.2010 ad eccezione del capo relativo alla determinazione del pregiudizio subito per la mancata consegna dei prismi e, conseguentemente, condannare l'appellante al versamento in favore di S. S.r.l. della somma di Euro 3.200,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
- Si dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo mail ed a mezzo fax al n.___ oppure all'indirizzo ___.

Svolgimento del processo

Nella causa proposta con atto di citazione notificato in data 30/1/08 dalla S.r.l. S. nei confronti della S.r.l. M. per ottenere il risarcimento dei danni per vizi di un macchinario usato vendutole dalla convenuta nel gennaio 2006 al prezzo di Euro 32.500,00 + iva e permuta di altro macchinario, nonché per mancata consegna di accessori pattuiti, con sentenza n. 468/10, in data 13/5/10, il Tribunale di Lecco, ritenuto provato l'esborso di Euro 12.800,00 per la riparazione di vizi, nonché il danno di Euro 500,00 per la mancata fornitura di un tappeto isolante, condannava la convenuta al pagamento di Euro 13.300,00 oltre interessi e spese di lite.

Proponeva appello la S.r.l. M., chiedendo la riforma della sentenza, il rigetto delle domande dell'appellata e la rifusione delle spese dell'intero giudizio.
La S.r.l. S., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello, in via d'appello incidentale la condanna della S.r.l. M. anche al risarcimento del danno per la mancata consegna dei "prismi", la conferma nel resto dell'impugnata sentenza e la vittoria delle spese del grado.
Sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti, scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva quindi posta in decisione.

Motivazione

Dalla documentazione in atti, dalle deposizioni escusse in 1° grado e dai rilievi evidenziati in sentenza non confutati dalle parti risultano acquisiti in causa i seguenti dati di fatto:
- le parti stipularono il contratto di compravendita 4/2/06, avente ad oggetto una pressa piegatrice del prezzo di Euro 32.500,00, oltre iva e permuta di altra pressa usata (v. doc. n. 2 dell'appellante e doc. n. 1 dell'appellata);
- le parti precisarono che oggetto del contratto era un "bene proveniente dalla liquidazione "P." come visto e piaciuto nello stato in cui si trova" (v. doc. n. 2 dell'appellante e doc. n. 1 dell'appellata);
- anche nella fattura 14/06 fu ribadito che si trattava di "merce proveniente da liquidazione venduta come vista e piaciuta nello stato in cui si trova" (v. doc. n. 3 dell'appellante);
- l'impianto "fu consegnato all'acquirente in data 15 febbraio 2006" (v. sentenza a pag. 2 e comparsa costituzione appellata a pag. 2);
- il teste B., terzo titolare di un'impresa di assistenza tecnica per presse piegatrici, ha riferito: "era il 2006, credo che fosse l'inizio di febbraio... mi ero recato presso la S. per spiegare il funzionamento della macchina... io feci funzionare la macchina e per me era tutto a posto" (v. verbale 1/4/09);
- "in data 5/3/06 si verificò un grave guasto al quadro elettrico" (v. sentenza a pag. 3 e comparsa costituzione appellata a pag. 3);
- "il sig. S. il giorno seguente chiamava al cellulare il sig. M. contestando il vizio riscontrato alla pressa" (v. comparsa costituzione appellata a pag. 3);
- quest'ultimo, come da lui precisato in sede testimoniale, era un "agente di commercio nel settore delle macchine utensili" che "già aveva venduto macchine alla S. in parecchie occasioni quasi una decina" e "conosceva la S. da quando aveva iniziato l'attività" (v. verbale 1/4/09).

Ciò premesso in fatto sembra, ancora, opportuno ricordare in diritto:
- che l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre è a carico del compratore (v. Cass. 18125 del 26/7/13, Cass. 13695 del 12/6/07);
- che, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cass. 21942 del 25/9/13, Cass. 12130 del 14/5/08, Cass. 18125 del 26/7/13, Cass. 13695 del 12/6/07);
- che, inoltre, la clausola "vista e piaciuta" ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta, sicché in presenza di tale clausola la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita va esclusa qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (v. Cass. 3741 del 3/7/1979, Cass. 3342/73).

Alla stregua, dunque, dei citati principi giuridici e delle evidenziate risultanze di fatto questa Corte ritiene fondato l'appello proposto dalla S.r.l. M. avverso la condanna al rimborso di Euro 12.800,00 per spese di riparazione, non avendo l'acquirente assolto il rigoroso onere probatorio a suo carico di dimostrare l'imputabilità causale del danno da essa lamentato ad un vizio del macchinario non riconoscibile con l'ordinaria diligenza, né, onde superare l'eccezione di decadenza dalla garanzia riproposta dalla S.r.l. M. come motivo d'appello, la data esatta in cui siffatto vizio si sarebbe manifestato per la prima volta, nonché la tempestiva e valida denuncia nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c.
Mentre da un lato, infatti, è acquisito in causa che il macchinario fu consegnato il 15/2/06, che, testato presso la sede dell'appellata dal tecnico B., era regolarmente funzionante ed esente da difetti, non è, di contro, emerso alcun elemento probatorio che consenta di ritenere sufficientemente accertato:
- né che esso non fosse già stato posto in produzione anche prima del 5/3/06, quando si verificò il guasto al quadro elettrico delle cui spese di riparazione si controverte (il dipendente che vi stava operando ha riferito di "non sapere se qualcun altro l'avesse messa in produzione" prima di lui: v. deposizione C. a verbale 1/4/08);
- né, quindi, che l'inerente difetto si fosse manifestato per la prima volta in tale data;
- né che con l'ordinaria diligenza non potesse essere rilevato prima, tenuto conto anche del fatto che l'acquirente avrebbe dovuto a verificare con diligenza la funzionalità dell'impianto, trattandosi di macchina usata "venduta come vista e piaciuta nello stato in cui si trova";
- né, comunque, che il guasto verificatosi sia stato cagionato da un difetto intrinseco della macchina, ignota essendo la concreta causa del guasto, che potrebbe essere eventualmente dipeso da errore nella messa in produzione o da difetto dell'impianto elettrico della sede della S.r.l. S. o dell'allacciamento ad esso o da altra causa estrinseca.
In mancanza di prove idonee in ordine a tali elementi di fatto, dunque, non solo non può ritenersi dimostrata l'imputabilità del danno lamentato ad un vizio intrinseco del macchinario compravenduto, né che la prima denuncia del lamentato difetto, avvenuta il 6/3/06, sia stata effettuata nel termine di otto giorni dall'effettiva scoperta dello stesso.
Tale denuncia, inoltre, non venne rivolta alla S.r.l. M., bensì a terzi estranei, e cioè al sig. B., titolare di una propria impresa di assistenza tecnica (v. verbale 1/4/09 "in occasione del guasto fui contattato direttamente dal S."), ed al sig. P., agente di commercio operante in proprio nel settore delle macchine utensili (v. verbale 1/4/09 "... sono agente di commercio... avevo già venduto macchine alla Sa. in parecchie occasioni, quasi una decina, conoscevo la S. da quando ha iniziato l'attività... in occasione del guasto mi chiamò il S. ...") e non risulta con la prescritta specificità in quale data la comunicazione sia stata poi girata dai suddetti terzi alla venditrice.
Per le svolte considerazioni, pertanto, deve essere respinta la domanda della S.r.l. S. di rimborso all'appellata della spesa di Euro 12.840,00 da essa sostenuta.
La sua domanda di corresponsione dell'importo di Euro 3.200,00 per l'omessa consegna dei prismi e del tappeto, invece, non è inquadrabile nell'ambito dell'azione di garanzia per vizi di cui all'art. 1490 cc, bensì della generale azione di risarcimento per inadempienza contrattuale di cui all'art. 1453 cc, posto che nel contratto inter partes era espressamente prevista anche la vendita di una "serie di prismi etc. completa di compressore da it. 25 e tappeto verde isolante antiscivolo ed antifatica" (v. doc. n. 1 della S.r.l. S. e doc. n. 1 della S.r.l. M.).

Contrariamente a quanto assume la S.r.l. M., dunque, l'azione in questione non è sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 1495 c.c. ed è onere probatorio a suo carico dimostrare l'eventuale adempimento in ordine all'inerente obbligazione da essa contrattualmente assunta.
La stessa S.r.l. M., viceversa, riconosce di "non essere stata in grado di verificare direttamente" se le suddette componenti siano state consegnate all'acquirente (v. atto d'appello a pag. 7) e, quindi, di non potere dimostrare il proprio eventuale adempimento dell'obbligo di consegna di tali manufatti.
Dalla deposizione del teste P., peraltro, si evince che "Il tappeto non arrivò mai" all'acquirente e che valeva circa "500 Euro " (v. verbale 1/4/09).
Deve, pertanto, essere respinto l'appello principale in ordine alla condanna al pagamento di tale ultima somma e deve essere accolta la domanda della S.r.l. S., riproposta in via d'appello incidentale, di risarcimento anche per l'omessa consegna dei prismi, che può essere equitativamente liquidato nell'importo di Euro 2.700,00 (3.200,00 - 500,00) esposto nel suo atto di citazione introduttivo del giudizio, importo non contestato in 1° grado dalla S.r.l. M. (v. comparsa di costituzione di 1° grado e memorie ex art. 183 c.p.c.) e che appare adeguato, anche sulla scorta del valore indicato dal teste C. (v. verbale 1/4/06: "Il prisma costa circa Euro 800,00") e congruamente ridotto trattandosi nella specie di materiali usati.
Per le svolte considerazioni, pertanto, la S.r.l. M. deve essere condannata a corrispondere alla S.r.l. S. il complessivo importo di Euro 3.200,00 (500,00 + 2.700,00), oltre agli interessi legali dal 13/5/10 (come disposto nell'impugnata sentenza non appellata in ordine alla data di decorrenza degli interessi relativi all'omessa consegna di materiali) ed oltre alle spese del giudizio, liquidate, in base all'ammontare della domanda accolta, nel complessivo importo di Euro 4.650,00 (1° grado Euro 250,00 per borsuali, 1.000,00 per onorari, 900,00 per diritti; 2° grado ex dm 55/14 Euro 2.500,00).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n. 468/10, in data 13/5/10, del Tribunale di Lecco, così provvede:
1) condanna la S.r.l. M. a corrispondere alla S.r.l. S. Euro 3.200,00 oltre agli interessi legali dal 13/5/10 al saldo;
2) condanna la S.r.l. M. a rifondere alla S.r.l. S. le spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 4.650,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2015.


 

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