REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione civile, in persona del Giudice istruttore Dott.ssa Monica Moi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 10016/2003 promossa da:
______ -attrice
contro
__________ -convenuti-
Causa avente ad oggetto: azione di riduzione del corrispettivo di contratto di vendita di cose mobili e risarcimento danni.

Trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
nell'interesse della parte attrice: “1)dichiarare tenuti i convenuti alla garanzia per vizi di cui all'art. 1490 cod. civ. e per l'effetto, 2) accertare l'esistenza di vizi occulti sull'imbarcazione ____ oggetto del contratto di compravendita del 22.5.2003, disporre la riduzione del prezzo pattuito nel contratto in ragione delle somme necessarie per la riparazione del motore, pari ad €. 72.600,00; 3) condannare i convenuti alla restituzione delle somme corrisposte dalla società attrice in eccedenza rispetto al prezzo ridotto; 4) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

Nell'interesse della parte convenuta: “voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis
a) accertare e dichiarare che per le ragioni sopra illustrate i Sigg.ri ______ non sono tenuti alla garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c.;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza (ovvero comunque la non imputabilità ai convenuti) sull'imbarcazione al momento della vendita dei vizi occulti lamentati dall'attore e per l'effetto:
c) rigettare tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) Condannare _____ al risarcimento in favore dei Sigg.ri _____ dei danni ex art. 96 c.p.c., nella misura che verrà accertata in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

Motivazione

In via preliminare deve darsi atto delta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta in atto di citazione sub 4 da parte attrice e non espressamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Sempre preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità della relazione di ATP a firma ing. _____, non essendo stato comprovato che la stessa sia stata formata nel contraddittorio con gli odierni convenuti, conformemente a quanto dai medesimi tempestivamente eccepito nel presente giudizio - con conseguente conferma dell'ordinanza in data 26.1.2006 con cui è stata rigettata l'istanza di ammissione dell'ATP.

Nel merito, la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Occorre, innanzitutto, premettere che l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. per tardva denuncia dei vizi lamentati, oltre ad essere stata tempestivamente sollevata dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta dep. il 18.5.04 è, altresì, da ritenersi fondata, non avendo la società attrice comprovato (invero neanche allegato con precisione) il momento della scoperta del vizio, dal quale, come è noto, il predetto art. 1495 c.c. fa decorrere il termine di otto giorni valido per invocare la garanzia.

Giova, in proposito, richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ." (Cass. Civ., Sez. II, n. 12130/2008).

Onere della prova che, nel caso di specie, deve ritenersi non essere stato correttamente assolto dall'odierna attrice.
Ed invero, parte attrice ha genericamente sostenuto che i lamentati vizi al motore sinistro dell'imbarcazione (blocco del motore) si sarebbero manifestati "durante la prima prova in mare” effettuata successivamente all'acquisto, perfezionatosi con contratto di compravendita del 22.5.2003 (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Circostanza ulteriormete ribadita nella diffida in data 25.7.2003, inviata ai convenuti dal procuratore della società attrice, al fine di confermare la scoperta dei vizi in occasione della prima prova in mare, nonchè di “ribadire, ad ogni effeto di legge, l'esistenza di vizi occulti, tempestivamente denunciati”.
E` evidente che tali allegazioni, data la loro genericità, non consentono di individuate il momento nel quale gli acquirenti avrebbero effettivamente appresso dell'esistenza dei lamentati vizi e, di conseguenza, di dimostrare la tempestività della relativa denuncia (né, tanto meno, la sua anteriorità rispetto alla succitata diffida in data 25.7.2003).
La precisazione, a cura della difesa attrice, del momento della scoperta del vizio per la prima volta soltanto nella memoria istruttoria di replica e, quindi, ben oltre il termine perentorio assegnato dal GI per la precisazione della domanda deve essere ritenuta inammissibile siccome tardiva, con conseguente conferma dell'ordinanza in data 26.1.2006 con cui sono state correttamente respinte le istanze istruttorie (volte a dimostrare che il motore sinistro dell'imbarcazione si sarebbe bloccato il 20 luglio 2004).
Le anzidette richieste istruttorie devono, del resto, intendersi rinunciate non essendo state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.

Nè giova obiettare in contrario che i venditori avrebbero riconosciuto l'esistenza del vizio (con conseguente esclusione della necessità di denuncia da parte del compratore). Ed invero non risultano posti in essere, da parte degli alienanti, atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza. A ben vedere, la difesa dei convenuti ha sostenuto - al fine di escludere l'operatività della garanzia- che il vizio lamentato fosse riconoscibile con la normale diligenza da parte della compratrice, essendo stato l'acquisto preceduto da diverse prove in mare nell'ambito delle quali sarebbero emersi problemi al motore sinistro (rumorosità, perdita di giri e di nafta, scarico di fumi) ed ha eccepito la tardività della denuncia. Contrariamente a quanto assunto dall'attrice, parte venditrice, quindi, non ha compiuto atti dai quali desumere l'accettazione della denuncia del compratore senza alcuna questione in ordine alla sua tempestività nè il riconoscimento neanche implicito della fondatezza della stessa.

Ad abundantiam, vi è, altresì, da aggiungere che le risultanze istruttorie non fanno che confermare, all'evidenza, la mancanza di prove a sostegno della pretesa tempestività della denuncia dei vizi da parte dell'attrice e, per converso, la fondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti sulla decadenza dell'azione di cui all'art. 1495 c.c.
In particolare, lo stesso testimone indicato dalla difesa attrice a prova contraria (l'unica ammessa), ______, all'udienza del 17.1.2014, ha affermato: "posso solo dire di essere salito sulla barca _____, appena acquistata, io accompagnai ______ a ritirarla al momento dell'acquisto, (…), facemmo avaria, si spense il motore sinistro, perdita di nafta, scarico di fumi neri, andava in allarme e poi si spense definitivamente il motore sinistro, questo ricordo".
Dalla deposizione del teste si evince che la scoperta dei vizi, da cui far decorrere il termine di otto giorni previsto dall'art. 2495 c.c. per la relativa denuncia, avvenne il giorno stesso in cui fu acquistato il natante, ovverossia il 22.5.2003 e non già il 20 luglio.
Ed invero, i vizi emersi in quell'occasione, data la loro entità, non possono che indurre a ritenere che proprio in quel momento si sia verificata l'effettiva scoperta dei medesimi, che si realizza secondo il tralatizio insegnamento della giurisprudenza di legittimità, allorquando l'acquirente abbia acquistato certezza obiettiva e completa della presenza degli stessi sul bene.

Pertanto, il termine di otto giorni dettato dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei vizi deve, in difetto di prova contraria, ritenersi decorrente dal 22.5.2003, data di stipula del contratto di vendita.

In quest'ottica, deve trovare accoglimento l'eccezione di tardività della denuncia effettuata dalla società attrice con diffida in data 25.7.2003, non potendosi dire sufficicnte a ritenere diversamente, in assenza di idoneo supporto probatorio, la generica asserzione secondo cui, a quella data, i vizi dell'imbarcazione erano già stati “tempestivamente denunciati”.

In considerazione di tutto quanto precede, la domanda attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatali, escluso il rimborso dei costi non documentati.
Non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta sub 4 dell'atto di citazione;
2. dichiara l'inutilizzabilità della relazione di ATP a firma ing. ____ nei confronti dei convenuti;
3. rigetta la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna l'attrice alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €.9,075,70 di cui €.9.000,00 per compensi professionali ed €. 75,70 per spese, oltre rimb. forf. in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. disponendo la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
4. La presente sentenza si intende pubblicata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Depositato in cancelleria il 16 maggio 2014


 

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