REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24965-2008 proposto da:
CONSORZIO PROSCIUTTO PARMA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante T. M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell'avvocato DOTTO MASSIMO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIAZZA MASSIMO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
F.D.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2123/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2007 R.G.N. 3357/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato MASSIMO PIAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Consorzio del Prosciutto di Parma conveniva in giudizio F.D. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere consegnato ad un acquirente, che aveva richiesto un etto di prosciutto di Parma, del prosciutto non di Parma; evidenziava che il fatto integrava "sia un illecito penale ex art. 515 c.p. sia un illecito civile ex art. 2043 c.c." e che nei confronti del F. era stato emesso un decreto penale di condanna, non opposto.

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, escludendo che ricorresse una "questione di tutela della denominazione - nemmeno giustificativa di azione giudiziaria da parte dell'ente consortile esponenziale - in ipotesi di singoli ed isolati atti di frode in commercio che (pur penalmente illeciti) non evochino neppure un'offerta al pubblico del prodotto come originale".
La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame sul rilievo che, pur sussistendo legittimazione processuale attiva in sede civile nel caso ipotizzato, non v'era "prova che il prosciutto venduto ... fosse sprovvisto ab origine del marchio".
Ricorre per cassazione il Consorzio, affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; l'intimato non svolge attività difensiva.

Motivazione

1. Col primo motivo ("contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - art. 360 c.p.c., n. 5"), il ricorrente assume la contraddittorietà della sentenza che - dapprima - ha affermato che il caso integrava "una ipotesi di aliud pro alio di prodotto alimentare, costituente il delitto di cui all'art. 515 c.p.", ma - poi - ha ritenuto che "non vi era prova che il prosciutto venduto agli agenti provocatori fosse sprovvisto ab origine del marchio".

2. Col secondo motivo ("violazione di norma di diritto ed in particolare violazione da parte dell'organo giudicante dell'art. 2697 c.c. - art. 360 c.p.c., n. 3"), il ricorrente censura la Corte territoriale per aver posto a carico dell'attore "l'onere di provare che il prosciutto da cui erano state asportate le fette ... fosse ab origine privo del marchio", mentre sull'attore gravava soltanto "l'onere di provare (onere che è stato assolto) che il prosciutto nel momento in cui era stato affettato il prodotto era privo del marchio che contraddistingue la D.O.P.".

3. Col terzo motivo ("Falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare errata interpretazione da parte dell'organo giudicante dell'art. 515 c.p. - art. 360 c.p.c., n. 3"), il Consorzio assume che, "anche nella denegata ipotesi in cui fosse stato affettato un prosciutto crudo di Parma dal quale il sig. F. aveva asportato il marchio per comodità di taglio, le relative fette non avrebbero potuto ugualmente essere poste in vendita come "Prosciutto di Parma", ... in quanto per potersi fregiare di tale denominazione le stesse avrebbero dovuto necessariamente provenire da un prosciutto recante, anche al momento dell'affettamento, il marchio "Parma".

4. Il quarto motivo ("violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte Appello di Milano compensato le spese di lite - art. 360 c.p.c., n. 3") censura la statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali.

5. Il secondo motivo è fondato.
La Corte ha fatto erroneo governo dei criteri di distribuzione dell'onere probatorio nel momento in cui ha ritenuto che, oltre a provare che il prosciutto da cui furono tagliate le fette non presentava alcun marchio del Consorzio del Prosciutto di Parma, l'odierno ricorrente dovesse fornire anche la prova che tale marchio non esisteva perchè mancante ab origine e non perchè rimosso dal negoziante - con l'asportazione della cotenna - per rendere più agevole l'affettamento del prosciutto.
Così ragionando, la Corte ha sollevato il convenuto/venditore dall'onere - che gli competeva - di provare la fondatezza delle proprie difese (sul fatto che il prosciutto era effettivamente di Parma e che il marchio era stato rimosso per necessità di taglio) ed ha finito per gravare il Consorzio di una prova che non era tenuto a fornire.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda alla luce del principio secondo cui, fornita dall'attore prova idonea della propria pretesa (nel caso, della vendita come prosciutto di Parma di un prosciutto che era, al momento, privo del marchio del relativo Consorzio), incombe al convenuto la prova dei fatti contrari volti ad elidere l'efficacia della prova avversaria (nel caso, che il prosciutto era effettivamente di Parma e che il marchio era stato rimosso insieme alla cotenna).

6. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli altri tre.
7. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014


 

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