REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - rel. Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19231-2008 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 2, presso lo studio dell'avvocato PETILLO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUTOLO ANGELO BATTISTA, CUTOLO LUIGI MARIA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A., D.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7592/2007 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/06/2007 R.G.N. 77306/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato ANGELO CUTOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che conclude per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza n. 7592 pubblicata il 18 giugno 2007, in accoglimento dello appello della NUOVA MAA ASSICURAZIONI e nel contraddittorio con la parte danneggiata S.G. e di D.A., proprietario assicurato e B.A. conducente dell'autocarro, sottoscrittori del CID, ha riformato la sentenza del giudice di pace di Milano che aveva accolto la domanda di S. e condannato in solido i danneggianti e l'assicuratore.
Per quanto qui ancora interessa la Corte di Appello ha ritenuto che il giudice di pace non poteva fondare la propria decisione unicamente sul modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, e contenente una inesatta indicazione del luogo del sinistro ed il riconoscimento della responsabilità del conducente B.A.
Pertanto il verbale di constatazione amichevole che indica il fatto dannoso avvenuto in _________, inficia la veridicità dello accaduto nei confronti dello assicuratore, e non dimostra la esistenza del fatto dannoso e delle sue modalità, rendendo la domanda infondata verso le parti convenute dinanzi al giudice di pace. 2.Contro la decisione S. G. ha proposto ricorso, notificato alle controparti con plico postale con raccomandata a.r. del 22 luglio 2008, affidato a tre motivi; non resistono le controparti.

Motivazione

3. Il ricorso, sottoposto ratione temporis al regime dei quesiti, è meritevole di accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a seguire la esposizione delle ragioni dello accoglimento.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1977, art. 5 in relazione all'art. 115 c.p.c., comma 1.
Il quesito in termini a ff. 8 sostiene la completezza del modello di constatazione sottoscritto da entrambi i conducenti, e che la rappresentazione dei fatti costituisce a livello probatorio una presunzione iuris tantum.
Nel momento di sintesi che lo precede si conferma che l'incidente avvenne nella intersezione tra via ____, come rilevato dal ctu, ma i luoghi indicati nel modulo CID e la cartina allegata dimostrano che lo scontro avvenne a cento metri di distanza dal Comune di _________, nel Comune contiguo di ___. Si tratta pertanto di una errata indicazione materiale che non toglie veridicità allo accadimento dell'incidente, come descritto nella sua chiara ed in equivoca dinamica.

Nel secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 84 c.p.c. e art. 2733 c.c. nel punto che il tribunale esclude la valenza probatoria del riconoscimento da parte del B. delle proprie responsabilità in ordine allo evento dannoso, osservandosi invece che tale riconoscimento è avvenuto sia nello atto della constatazione amichevole sia nella comparsa di risposta, sia nelle dichiarazioni rese al CTU nel corso delle indagini peritali.

IL QUESITO IN TERMINI a ff. 10 sottolinea che le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta risultano personalmente sottoscritte per delega e costituiscono confessione giudiziale che forma piena prova contro colui che la rende.
Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art. 2697 c.c., in relazione al rigetto della prova per interpello richiesta dalla S. sui capitoli della memoria depositata il 3 dicembre 2012. Tale rigetto, non adeguatamente motivato, risulta lesivo del diritto di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda. Questio in termini a ff.11.

3.2. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO. I tre motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Il punto centrale riguarda la contestazione posta in essere dalla appellante MAA e la inammissibilità della prova assunta in appello, come da resipiscenza di tale giudice, che ha rilevato come l'assicurazione fosse decaduta dal diritto di farla assumere in secondo grado, non avendo riproposto le originarie istanze istruttorie dinanzi al giudice di pace all'udienza del 13 ottobre 2003, così rinunciandovi. Risultano fondati i tre motivi di ricorso, che investono la valutazione del fatto dannoso e le istanze difensive della parte danneggiata. Da un lato, nei rapporti diretti tra danneggiata e conducente antagonista e proprietario assicurato, la assunzione di responsabilità rende certa la esistenza del fatto dannoso, e dunque necessariamente accoglibile la domanda risarcitoria, da altro lato la assicurazione pur contestando un riconoscibile e non decisivo errore di collocazione topografica, non ha potuto proporre prove contrarie alla presunzione iuris tantum che tuttavia giustifica la sua chiamata in solidarietà con il proprio assicurato.
La Corte di Appello correttamente rileva che lo assicuratore ha rinunciato a dare la prova richiesta dinanzi al giudice di pace e dunque non poteva ripeterla dinanzi al secondo giudice.
Assorbito il terzo motivo, posto che il giudice del rinvio dovrà considerare il merito della causa, obbiettivamente, e senza incorrere negli errori di valutazione in ordine alla esistenza pacifica di un fatto dannoso, la cui entità risultava da un preventivo di riparazioni regolarmente prodotto.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO cui il Giudice di rinvio deve attenersi è il seguente.
Nei rapporti tra il danneggiato e il conducente antagonista danneggiante e del proprietario del mezzo danneggiante, la sottoscrizione del verbale di contestazione amichevole, costituisce prova piena della responsabilità dello incidente e della sua esistenza reale, onde la statuizione del giudice di pace, oggetto di impugnazione da parte della sola parte assicuratrice, deve essere mantenuta ferma, risultando res iudicata tra le parti che hanno sottoscritto il verbale, la decisione del giudice di pace sul punto.
Vedi in senso conforme Cass. 2004 N. 8468 e 2004 N. 4192.
Nei rapporti tra il danneggiato e lo assicuratore convenuto quale solidale, che contesta il valore del Cid per inesattezza e incompletezza, ma senza indicare le circostanze rilevanti e rinunciando alle prove già chieste dinanzi al primo giudice, il giudice del riesame dovrà esaminare accuratamente se il contesto probatorio e la rappresentazione dello incidente, della dinamica e della gravità dei danni, offrano un quadro probatorio tale da mantenere ferma la doverosa solidarietà, che deriva dal contratto di assicurazione e dalla azione diretta proposta dalla parte danneggiata. Vedi Corte Cost. 1988 n. 392 e Cass. 2003 N. 2659.2005 N. 4761.

IL RINVIO, su tale punto, consente al giudice un apprezzamento totale delle prove e l'eventuale ammissione delle prove per interpello.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014


 

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