REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - rel. Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19231-2008 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 2, presso lo studio dell'avvocato PETILLO ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUTOLO ANGELO BATTISTA, CUTOLO LUIGI MARIA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B.A., D.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7592/2007 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/06/2007 R.G.N. 77306/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato ANGELO CUTOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che conclude per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza n. 7592 pubblicata il 18 giugno 2007, in accoglimento dello appello della NUOVA MAA ASSICURAZIONI e nel contraddittorio con la parte danneggiata S.G. e di D.A., proprietario assicurato e B.A. conducente dell'autocarro, sottoscrittori del CID, ha riformato la sentenza del giudice di pace di Milano che aveva accolto la domanda di S. e condannato in solido i danneggianti e l'assicuratore.
Per quanto qui ancora interessa la Corte di Appello ha ritenuto che il giudice di pace non poteva fondare la propria decisione unicamente sul modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, e contenente una inesatta indicazione del luogo del sinistro ed il riconoscimento della responsabilità del conducente B.A.
Pertanto il verbale di constatazione amichevole che indica il fatto dannoso avvenuto in _________, inficia la veridicità dello accaduto nei confronti dello assicuratore, e non dimostra la esistenza del fatto dannoso e delle sue modalità, rendendo la domanda infondata verso le parti convenute dinanzi al giudice di pace. 2.Contro la decisione S. G. ha proposto ricorso, notificato alle controparti con plico postale con raccomandata a.r. del 22 luglio 2008, affidato a tre motivi; non resistono le controparti.

Motivazione

3. Il ricorso, sottoposto ratione temporis al regime dei quesiti, è meritevole di accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi, ed a seguire la esposizione delle ragioni dello accoglimento.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1977, art. 5 in relazione all'art. 115 c.p.c., comma 1.
Il quesito in termini a ff. 8 sostiene la completezza del modello di constatazione sottoscritto da entrambi i conducenti, e che la rappresentazione dei fatti costituisce a livello probatorio una presunzione iuris tantum.
Nel momento di sintesi che lo precede si conferma che l'incidente avvenne nella intersezione tra via ____, come rilevato dal ctu, ma i luoghi indicati nel modulo CID e la cartina allegata dimostrano che lo scontro avvenne a cento metri di distanza dal Comune di _________, nel Comune contiguo di ___. Si tratta pertanto di una errata indicazione materiale che non toglie veridicità allo accadimento dell'incidente, come descritto nella sua chiara ed in equivoca dinamica.

Nel secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 84 c.p


 

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