In tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto dell'art. 383, comma 4, e art. 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, del nominativo dell'accertatore, individuato solo con la qualifica e l'aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ROMA CAPITALE;
- ricorrente -
contro
P.L., ;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma in data 7 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l'Avv. P.L., per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso: "nulla osserva".

Motivazione

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 settembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "Giudicando in grado di appello una causa di opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada promossa da P.L. nei confronti del Comune di Roma, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 7 febbraio 2011, ha accolto il gravame del P. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato il verbale impugnato.
Il Tribunale ha rilevato che il verbale contestato non contiene indicazione del nominativo del responsabile dell'immissione dei dati, per cui deve considerarsi nullo od inesistente, in quanto tale omissione equivale a mancata sottoscrizione del verbale.
Ricorre per cassazione Roma Capitale (già Comune di Roma), sulla base di due motivi. Resiste l'intimato con controricorso.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, giacchè il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui, in tema di verbale di accertamento redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, in conformità al disposto dell'art. 383, comma 4, e art. 385, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, la mancata indicazione a stampa, prescritta dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, del nominativo dell'accertatore, individuato solo con la qualifica e l'aggiunta della dicitura pro tempore, non è sufficiente a determinare la nullità dell'atto, dovendosi tale modalità ritenere equipollente a quella prevista dalla legge, in quanto consente comunque, in caso di necessità, di identificare il soggetto responsabile e verificarne, anche più agevolmente, la competenza.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto".

Letta la memoria del controricorrente.
Considerato che non è pervenuto a questa Corte il fascicolo d'ufficio della causa, benchè sia in atti l'istanza ex art. 369 cod. proc. civ.; che la consultazione del fascicolo è necessaria per l'esame del primo motivo di ricorso, con il quale è prospettata una questione processuale in relazione alla mancata estinzione del processo da parte del Tribunale nonostante l'appellante - si sostiene - non abbia provveduto a tempestivamente rinnovare la notifica dell'atto introduttivo; che, pertanto, occorre rinviare la causa alla pubblica udienza, presso la Seconda Sezione, mandando nel frattempo la cancelleria affinchè solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza, presso la Seconda Sezione, mandando la cancelleria affinchè solleciti la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi, in appello, dinanzi al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013


 

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