IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò Giudice relatore
dr.ssa Maria Cristina Contini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23544/2011 R.G. PROMOSSA DA:
ARCH. MARCO VISCONTI, difesa dagli avv.ti Luigi Saglietti e Elisa Vittone per procura in calce all’atto di citazione
CONTRO
IREN ENERGIA SPA e ING. CARMELO TRIPODI, difesi dagli avv.ti Matteo Maria Riscossa e Alessandro Riscossa per procura speciale rilasciata a margine della comparsa di costituzione
OGGETTO: violazione diritto d’autore

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attrice:
-Nel merito:
1) Respingere tutte le domande, eccezioni, deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto
2) Accertare e dichiarare che la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica sita alle Vallette, anche denominata Torino Nord, da parte dell’ing. Tripodi e della Iren spa, costituiscono contraffazione del progetto e dell'opera
architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri, ossia violazione dei diritti
patrimoniali esistenti in capo all’arch. Visconti
3) Accertare e dichiarare che la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica sita alle Vallette, anche denominata Torino Nord, da parte dell’ing. Tripodi e della Iren spa, costituiscono contraffazione del progetto e dell'opera architettonica di Melfi, ossia violazione dei diritti patrimoniali esistenti in capo all’arch. Visconti
4) In subordine alle domande su 2 e 3, accertare e dichiarare che la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica sita alle Vallette, anche denominata Torino Nord, da parte dell’ing. Tripodi e della Iren spa, costituiscono elaborazione creativa non
consentita del progetto dell'opera architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri e/o elaborazione creativa non consentita del progetto dell'opera architettonica di Melfi
5) In ogni caso, accertare e dichiarare che la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica sita alle Vallette, anche denominata Torino Nord, da parte dell’ing. Tripodi e della Iren spa, costituiscono violazione dei diritti morali d'autore, in capo all'architetto Visconti, sul progetto e sull'opera architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri e in particolare del diritto alla paternità dell'opera e all'integrità della stessa
6) In ogni caso, accertare e dichiarare che la progettazione la realizzazione di una
centrale termoelettrica sita alle Vallette, anche denominata Torino Nord, da parte dell’ing. Tripodi e della Iren spa, costituiscono violazione dei diritti morali d’autore, in capo all'architetto Visconti, sul progetto sull'opera architettonica di Melfi, e in particolare del diritto alla paternità dell'opera e all'integrità della stessa
7) Per l'effetto, inibire ai soggetti convenuti la continuazione dei lamentati atti di contraffazione imponendo una penale di euro 3000 per ogni violazione e inosservanza
dell'inibitoria e altresì di euro 3000 per ogni giorno di ritardo nell'osservanza dell'inibitoria stessa
8) Autorizzare l'architetto Visconti ad apportare al progetto e all'opera architettonica realizzata Torino Nord tutte le modifiche e gli adattamenti opportuni, come indicati nei documenti 43 e 50, ai sensi degli articoli 159, comma 2,169-170 L.A., ivi includendo l'ordine di rimozione, distruzione o modifica delle parti già edificate dell'opera che si rendessero necessarie
9) Condannare in via solidale i convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al arcimento di tutti danni patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, sino alla data dell'emananda
sentenza, per i lamentati atti di violazione di diritto d'autore, nell'importo indicato negli atti difensivi o nella misura che verrà reputata di giustizia, e quanto meno in misura pari all'importo dovuto qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo
10) Condannare i convenuti, solidalmente, ciascuno per quanto di ragione, al
risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'architetto Visconti nell'importo indicato negli atti difensivi o nella misura che verrà reputata di giustizia, anche in via equitativa
11) Ordinare la pubblicazione della sentenza, i sensi dell'articolo 166 L.A., entro 30 giorni dal deposito della sentenza, in caratteri doppi del normale e per due volte anche non consecutive e con i nomi delle parti in grassetto sui seguenti quotidiani: La Stampa, il Sole 24 Ore e sulle seguenti riviste di settore: Domus, La Termotecnica, Atti e rassegna tecnica, a cura dell'attrice e a spese delle convenute
12) Con vittoria di spese diritti e onorari oltre Iva e Cpa per il giudizio di merito e per quello cautelare
- In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova indicati nel foglio di precisazione delle conclusioni

Per la convenuta:
- In via istruttoria, controprova di quanto affermato da parte attrice, alla luce di quanto esposto nella bozza della CTU redatta in sede cautelare prodotta da controparte in sede di merito e del contenuto delle difese dei documenti avversari si chiede a controprova che sia dato ingresso ad idonea CTU volta a verificare l'originalità in sé e per sé del progetto di Moncalieri e l'esistenza o meno di un plagio/contraffazione nel progetto di Torino Nord
- Nel merito:
- Respingere le domande tutte avanzate dall'architetto Visconti nei confronti delle parti convenute
- Con favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio

Motivazione

1) Con atto di citazione e contestuale ricorso ex artt. 156 e ss. e 163 e ss. l. n.
633/1941, notificato in data 18/8/2011, l’Arch. MARCO VISCONTI ha riferito:
- di essere un prominente architetto italiano, come dimostrato dai numerosi progetti architettonici realizzati e dalle recensioni apparse sulle migliori riviste specialistiche;
- che nel 2002 la Iride (già Aem) aveva commissionato alla Fiat Engineering la creazione del progetto architettonico della centrale termoelettrica di Moncalieri, che la Fiat aveva affidato tale creazione all’arch. Visconti, in qualità di Dirigente e Responsabile del Gruppo Architettura della stessa, che il progetto architettonico e la relativa valutazione di impatto ambientale erano stati ideati, sottoscritti e depositati presso la Casa Comunale dall’arch. Visconti e che la centrale di Moncalieri era stata inaugurata il 18/5/2005;
- che tale progetto, originale per le scelte cromatiche, la calibratura dei volumi in reciproca consonanza, i materiali riflettenti la natura circostante, aveva per oggetto un’opera caratterizzata dal concetto compositivo degli “orizzonti sovrapposti” ed era stato oggetto di plauso nelle migliori riviste come già era accaduto per la centrale di Melfi, opera dello stesso Visconti;
- che l’arch. Visconti si era accorto nell’anno 2011 che era in corso di realizzazione in Torino, zona Vallette Nord, un progetto architettonico (per nuova centrale termoelettrica, commissionata dalla Iren spa) identico a quello creato per la centrale di Moncalieri, la cui paternità però era stata attribuita all’ing. Tripodi;
- che il progetto per la centrale di Torino Nord copiava pedissequamente il progetto del Visconti relativo alla centrale di Moncalieri, presentando le medesime caratteristiche, linee, contorni, forma e struttura e riprendendo il medesimo concetto di “orizzonti contrapposti”;
- che l’arch. Visconti aveva diffidato la Iren, intimandole di riconoscere la paternità dell’opera in capo a lui e di consentirgli di apportare le necessarie modifiche affinchè il progetto per la centrale di Torino Nord non ledesse la sua reputazione professionale, che erano seguite trattative tra le parti e che le stesse però non avevano avuto buon esito.
A questo punto l’attore sosteneva:
- che il progetto di architettura ideato dall’arch. Visconti per la centrale di Moncalieri (caratterizzato dall’accostamento di moduli rettangolari ricoperti da linee cromatiche verdi e grigie, composte da materiale riflettente, che richiamano e riflettono la pianura sottostante e la cordigliera delle Alpi che si staglia all’orizzonte) era dotato del requisito della creatività e dell’originalità, costituendo una elaborazione personale dell’autore e possedendo un significativo merito estetico;
- che detto progetto era stato pedissequamente copiato dall’ing. Tripodi per la centrale di Torino Nord, con conseguente plagio-contraffazione dell’opera del Visconti, essendo ripresi gli elementi essenziali del progetto di quest’ultimo, con differenze di mero dettaglio;
- che erano violati i diritti patrimoniali dell’autore Visconti, considerato che non erano stati ceduti alla Iren i diritti di riproduzione del progetto di Moncalieri;
- che, inoltre, erano stati violati i diritti morali dell’autore Visconti, ai sensi dell’art. 20 LDA, considerato che non era stata riconosciuta la sua paternità dell’opera originaria e che le modifiche introdotte nel progetto della centrale di Torino Nord (tra cui l’inserimento di mastodontici tubi d’acciaio sovrastanti la facciata) e il collocamento inadatto dell’opera avevano comportato una deformazione peggiorativa dell’idea originaria dell’arch. Visconti e la conseguente lesione della sua reputazione.
L’attore ha concluso chiedendo:
- che fosse accertato che la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord costituiva contraffazione del progetto relativo alla centrale termoelettrica di Moncalieri, con violazione dei diritti patrimoniali e dei diritti morali dell’arch. Visconti sul progetto e sull’opera di cui alla centrale di Moncalieri;
- che fosse inibita alla Iren e all’ing. Tripodi la prosecuzione dei lavori di completamento della centrale di Vallette-Torino Nord, quanto meno nella parte frontale
affacciata sulla tangenziale;
- che l’arch. Visconti fosse autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al progetto e all’opera, ex artt. 159, 168, 169, 170 LDA, con eventuale distruzione delle parti già edificate;
- che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dall’arch. Visconti;
- oltre pubblicazione del provvedimento cautelare su giornali e fissazione di penale.
I convenuti IREN ENERGIA SPA e ing. CARMELO TRIPODI, costituitisi con comparsa del 12/12/2011, contestavano le richieste attoree, osservando:
- che l’arch. Visconti aveva firmato il progetto come dipendente della Fiat, che il Comune di Moncalieri però aveva imposto una serie di modifiche al progetto originario, come lo smussamento degli angoli e l’eliminazione dalle ciminiere delle luci circolari rosse, e che la scelta dei colori acciaio e verde dei rivestimenti degli edifici era stata fatta da una commissione composta dalla Sovrintendenza, dal settore Beni Ambientali della Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino;
- che, riguardo alla centrale Torino Nord, era diverso il posizionamento (le richieste della Tav e la necessità di costruire su di uno spazio molto limitato avevano imposto una serie di soluzioni tecniche e architettoniche necessitate) ed erano diversi vari elementi (gli impianti tecnici);
- che, circa gli elementi simili delle centrali, la forma geometrica degli edifici e i colori di ciminiere (grigio acciaio) e pannelli di rivestimento degli edifici (grigio acciaio e verde) non erano originali e riconducibili alla paternità del Visconti;
- che la sospensione o la modifica dei lavori avrebbero comportato gravi danni per la Iren;
- che l’arch. Visconti, all’epoca dipendente della Fiat Engineering, non era legittimato a far valere i diritti patrimoniali collegati la progetto in esame;
- che comunque non erano provati i danni.

2) Le domande dell’arch. Marco Visconti vanno parzialmente accolte.
2.1) Si osserva, in primo luogo, che le opere dell ’architettura sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autore in base all’art. 1 LDA (“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”) e all’art. 2, n. 5, LDA.
Il concetto di creatività dell’opera architettonica non deve essere inteso nel senso di originalità e novità assolute, ma nel senso che l’opera costituisca una elaborazione personale dell’autore ed abbia un minimo di individualità rappresentativa.
In tal senso la giurisprudenza, per es.:
- “In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”
(Cass. civ., sez. I, 28/11/2011 n. 25173; Cass. civ., sez. I, 12/03/2004, n. 5089);
- “Per la protezione di un'opera dell'ingegno attraverso il diritto d'autore è sufficiente un gradiente di creatività modesto, attribuito da elementi individualizzanti la natura e l'interazione degli eventi rappresentati, ancorché privi di originalità e novità assolute
(Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23/09/2011);
- “La creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale, e autonomo rispetto alle precedenti” (Cass. civ., sez. I, 12/01/2007, n. 581);
- “Il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce l'art. 1 legge sul diritto d'autore
non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di una oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l'opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia
” (Cassazione civile, sez. I, 02/12/1993, n. 11953).
Nel presente caso, il progetto architettonico elaborato dall’arch. Visconti per la centrale termoelettrica di Moncalieri risulta essere dotato di originalità e di carattere creativo, sia tenuto conto dei riconoscimenti dello stile e della personalità artistica dell’arch. Visconti (doc. 39-41 e 56
attorei), sia tenuto conto delle conclusioni del Collegio dei CTU arch. Eugenio Gili, Gaetano Selleri e Irma Tallarico sul punto (pag. 11 e ss. della loro relazione, depositata nel corso della fase cautelare e dunque facente parte del presente procedimento).
In particolare, i CTU affermano che il suddetto progetto architettonico è caratterizzato da originalità e che tale affermazione si basa su di una “valutazione generale del
processo progettuale ideativo e creativo che è stato possibile ricostruire dalle prime
fasi, schizzi del 2002, fino alle scelte finali di costruzione...processo progettuale che è stato caratterizzato da una consapevole integrazione dei vari aspetti e vincoli progettuali sino ad arrivare ad una sintesi coerente
”, ed inoltre su di una “valutazione del patrimonio comune delle forme architettoniche poste in essere anteriormente”.
Più specificamente, i CTU hanno rilevato:
- riguardo al tema compositivo delle fasce orizzontali, a colori diversi contrastanti, che, benchè si tratti di una soluzione già utilizzata in passato nell’arte e anche negli edifici industriali, tuttavia essa costituisce una novità in tema di centrali termoelettriche ed è “originale in quanto applicata a un caso concreto (la centrale di Moncalieri) con finalità dichiarate e consapevoli (mitigazione ambientale) e a un tema per il quale tale soluzione non aveva trovato ancora applicazioni significative (una centrale termoelettrica)”;
- riguardo all’atteggiamento progettuale, che la “mitigazione delle masse edilizie di grandi infrastrutture inserite nel paesaggio” non costituisce di per sè una modalità di progettazione esclusiva e assoluta, anche se, in confronto alle soluzioni adottate per altre centrali, la diversità della presente soluzione comporta una “chiara originalità”;
- riguardo alla teoria degli orizzonti sovrapposti, che essa consiste in un “principio compositivo che ha lo scopo di smaterializzare e frammentare le grandi masse edilizie grazie ad un trattamento delle loro superfici di facciata, basato sull’applicazione di elementi geometrici e cromatici che richiamano gli elementi tipici del paesaggio in cui le masse edilizie sono inserite e con cui si intende costruire un rapporto analogico, quale presupposto per un rapporto non conflittuale tra costruito e contesto”; tale principio è caratterizzato da un “uso alternato di fasce cromaticamente contrastanti, di colore verde e grigio, da volumi con angoli arrotondati, da basamenti di blocchetti cementizi lavorati a strisce orizzontali di due diverse sfumature di grigio e da ciminiere trattate con un solo colore grigio argento anzichè a strisce bianche e rosse imposte genericamente dai sistemi di sicurezza aerei”; “il risultato è stato uno schema compositivo che ha una sua originalità”;
- riguardo alla composizione dei volumi, che, nonostante i vincoli progettuali, vi è stata
una capacità di controllo delle forme e dei volumi e che l’esito del procedimento
progettuale è stato una soluzione “con una sua armonia chiara che determina una sostanziale originalità della centrale di Moncalieri”;
- riguardo alla definizione delle ciminiere, che la stessa ha avuto uno sviluppo particolare: dapprima era prevista una soluzione monocroma grigia/argento, poi, ai fini della concessione edilizia, era stata presentata una soluzione a fasce alternate bianche e rosse, e poi le ciminiere sono state realizzate in lamiera colore argento, con proposizione al Comune di variante alla concessione edilizia; “il fatto stesso di aver dovuto seguire un iter specifico per l’ottenimento del risultato previsto nel progetto iniziale costituisce un elemento di originalità”;
- riguardo alla scelta dei colori, che l’arch. Visconti ha dapprima valutato diverse soluzioni, ne ha proposta una per il permesso di costruire e per le fasi di realizzazione (strisce alternate grigie e verdi), ha coordinato la scelta definitiva, fatta insieme allacommittenza e agli enti preposti all’approvazione, in particolare la Soprintendenza, valutando anche ipotesi diverse e alternative; “il risultato è stato la conferma della soluzione iniziale, esito di un processo ragionato, coordinato dal progettista, che fornisce una soluzione originale al problema specifico”;
- riguardo ai componenti edilizi, che il linguaggio compositivo dell’arch. Visconti è originale nell’applicazione e nell’uso di un insieme di elementi che sono pur sempre di produzione industriale; “il linguaggio compositivo genera architettura e una cifra stilistica perfettamente riconoscibile e apprezzata, e come tale originale”;
- riguardo al rapporto con l ’impiantistica , che “il rapporto è stato vitale e determinate nella progettazione e che, nonostante la componente impiantistica sia preponderante, l’impatto visivo immediato, conseguente all’intento progettuale teso al totale rivestimento della componente impiantistica, è dato dalla pelle superficiale con cui sono rivestiti i componenti estetici...L’originalità della progettazione architettonica effettuata, declinata attraverso i vari elementi che la compongono sopra elencati, si manifesta con chiarezza anche sotto questo profilo”.

E appaiono dover essere respinti i dubbi, espressi dalla parte resistente, circa la paternità dell’arch. Visconti riguardo al progetto architettonico della centrale di Moncalieri, considerato che, come osservato dai CTU (pag. 26, 27, 28 e 33, 34) ed emergente dalla documentazione in atti, i vari enti coinvolti nell’approvazione del progetto hanno sempre concordato, a seguito dell’iter progettuale, con le proposte avanzate via via dall’arch. Visconti.
Né rileva che, come osservato dai convenuti, Visconti abbia firmato il progetto come
ingegnere, invece che come architetto, perché ciò non esclude che l’operato svolto da
Visconti sia munito di chiara natura architettonica e non esclude il valore creativo
oggettivatosi nell’opera in esame.

2.2) A questo punto si osserva che la realizzazione della centrale di Torino Nord risulta riprodurre illecitamente il progetto dell’arch. Visconti.

2.2.1) In particolare, in primo luogo, si osserva, sulla base della legge sul diritto d’autore, che l’art. 4 della LDA prevede: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.
Sono dunque tutelate dalla LDA anche le elaborazioni creative di opere originarie.
A questo proposito, l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale (v., per es., Cass. cv.,
sez. I, 27/10/2005 n. 20925) distingue tra contraffazione (sostanziale riproduzione dell’opera originaria, con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione), elaborazione creativa tutelata ex art. 4 LDA (elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo; il suo sfruttamento economico è però soggetto al veto o consenso dell’autore dell’opera originaria, ex art. 18 LDA) ed elaborazione talmente creativa da diventare a sua volta opera originaria (che gode di protezione autonoma e non è sottoposta al veto dell’autore).
Si osserva, poi, che l’art. 12 LDA, inserito nella sezione I del Capo III, relativa alla protezione della utilizzazione economica dell’opera, prevede che l’autore abbia il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo.
E l’art. 18, inserito nella stessa sezione, specifica che l’autore ha anche il diritto-
economico- esclusivo di elaborare l’opera, controllando tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste dall’art. 4 su citato.
L’autore, dunque, può controllare lo sfruttamento economico anche delle elaborazioni della sua opera.
Ciò significa che l’autore dell’opera, se non può impedire una rielaborazione creativa della sua opera (protetta ex art. 4, a meno che non si tratti di contraffazione, sempre illecita), può però impedire all’autore di questa rielaborazione di sfruttarla economicamente senza il suo consenso (a meno che non si tratti della terza forma sopra indicata, cioè di un’opera totalmente nuova. Si veda, per es.: Cass. civ., sez. I, 27/10/2005 n. 20925; Trib. Roma 11/1/2005; Pretura Pisa 11/4/1984).
E’ comunque, come si è detto, sempre vietata la contraffazione dell’opera, che ricorre, secondo la giurisprudenza, “non solo quando l'opera è copiata integralmente, cioè quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva” (Cass. civ., sez. I, 28/11/2011, n. 25173), e ciò sulla base di una valutazione sintetica delle opere.

Nel presente caso, dalla relazione dei CTU appare emergere che il progetto architettonico realizzato per la centrale termoelettrica di Torino Nord (firmato dall’ing. Tripodi) costituisca una riproduzione non creativa del progetto realizzato dal Visconti per la centrale di Moncalieri.
In particolare, i CTU (pag. 19 e ss.):
- hanno comparato dal punto di vista visivo gli elementi architettonici principali delle due centrali, riscontrando che le modifiche principali individuate nella centrale di Torino Nord (rispetto al progetto della centrale di Moncalieri) sono solo:
..alcune di rilevanza del tutto modesta e marginale: assenza di modanature verticali (di rilevanza percettiva modesta ad una visione a distanza e d’insieme della centrale e definibile come una banale semplificazione esecutiva); apertura di finestre con interruzione delle fasce (di bassa percettibilità dalla distanza e valutabile come accidente legato all’impiantistica e alla funzionalità interna);
..un’altra percettivamente significativa: la presenza di canali o tubazioni in acciaio per il trasporto del vapore, tubazioni verticali che fuoriuscendo su un lato di una facciata verso la Tangenziale nord, si innestano in una grande condotta orizzontale che costeggiala Tangenziale stessa; tali tubazioni producono una sorta di mascheramento della facciata lato Sud, sia della facciata rivestita con pannellature verdi, sia di quella rivestita con mattoncini in cls; l’immagine di tale lato dei fabbricati ne risente fortemente e rimanda a soluzioni architettoniche di vecchie centrali, soluzioni esteticamente obsolete, ove la parte impiantistica ha prevalenza anche visiva sull’aspetto architettonico;
..l’organizzazione dello spazio delle volumetrie dei vari edifici: la diversità rispetto a quella della centrale di Moncalieri dipende dalla diversa forma dell’area, dal diverso contesto vincolistico e dalla presenza della Tangenziale (ma proprio la diversità della forma dell’area a disposizione e del contesto urbano avrebbe dovuto suggerire un processo progettuale ed una soluzione architettonica completamente diversi da quelli inerenti alla centrale di Moncalieri);
- hanno rilevato che, nonostante le suddette differenze (alcune del tutto modeste, altre di natura peggiorativa dell’aspetto della centrale), “la centrale di Torino Nord è simile a quella di Moncalieri, alla quale rimanda per le parti architettoniche più significative”;
- hanno accertato la sovrapponibilità tra le due centrali anche attraverso la doppia percezione, visiva e acustica degli elementi architettonici, rilevando che su 10 elementi ricorrenti in entrambi i progetti, sono state individuate solo due differenze (da ritenersi marginali perchè non riguardano le fondamentali micro e macromatrici che con particolare organizzazione volumetrica costituiscono l’originalità del progetto architettonico attoreo), e una differenza di notevole impatto visivo costituita dalle tubature di acciaio anteposte alla facciata lato Tangenziale;
- hanno concluso che il progetto dell’ing. Tripodi, che ripete negli elementi architettonici principali quanto progettato precedentemente dall’arch. Visconti, non può essere considerato progetto originale.
E il fatto che il progetto della centrale di Moncalieri costituisca una imitazione pedissequa di quello attoreo emerge dalle dichiarazioni provenienti dalla parte resistente stessa, in particolare da quanto affermato nell’Allegato dello Studio di impatto ambientale della Iride sulla centrale di Torino Nord (v. pag. 22 e 23 della CTU e doc. 59 attoreo, p. 18-19- quest’ultimo prodotto nei termini nell’ambito del presente giudizio-): “Per assicurare le migliori condizioni di inserimento territoriale e paesaggistico della centrale, si intende operare sotto diversi profili. Un primo aspetto riguarda l’ est et i ca d ell ’ins ieme d egl i ed if ici . L’immagine che si intende proporre è quella di un complesso concepito unitariamente anche dal punto di vista delle caratteristiche architettoniche. In questo senso, come si è già avuto modo di esporre, l a nu o va cen tra le ri pr opo ne l ’a r chi tett ura d el le pa rt i p iù mod er ne della centrale di Moncalieri, che svolge la stessa funzione per le aree a sud della città. L’intendimento sottinteso di questa scelta è quello della riconoscibilità del complesso e della sua associazione a quello esistente e omologo al servizio della zona sud, utilizzando architetture che sono state ritenute valide per essere applicate in un contesto, quello appunto di Moncalieri, maggiormente vincolato dal punto di vista paesaggistico”.
Dunque, secondo una valutazione sintetica d’insieme, il progetto della resistente comporta una riproduzione dell’opera originaria, ricorrendo i tratti essenziali di quest’ultima ed avendo le poche differenze valore di meri dettagli (oltre al tratto peggiorativo costituito dalle tubazioni sulla
facciata).

2.2.2) A questo punto, da un lato si osserva che la parte convenuta Iren spa non può essere ritenuta titolare di diritti patrimoniali sul progetto dell’arch. Visconti, considerato:
- che la Iren ha stipulato con la Fiat Engineering contratto di appalto (doc. 26 attoreo)
avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della centrale termoelettrica di
Moncalieri (v. art. 2 del contratto);
- che il committente (la Iren) acquista solo i diritti patrimoniali ricavabili dal contratto
intercorso con l’autore della progettazione e, quindi, nel presente caso, unicamente il bene (progetto riferito solo alla centrale di Moncalieri e relativa costruzione) oggetto del contratto di appalto (v., per es.: Cass. civ., sez. O, 23/12/1982 n. 7109; Trib. Verona,
sez. IV, 20/9/2005; Trib. Bologna, 9/5/2007; Trib. Bari, 16/1/2008), non anche la possibilità di utilizzare quel progetto per altre costruzioni;
- che, infatti, tra l’altro, l’art. 109 LDA prevede che la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione regolati dalla legge sul diritto d’autore;
- che la Iren non ha provato che si sia trattato della committenza di un “progetto-tipo”,
da realizzarsi in più esemplari, e non ha dimostrato, per iscritto, ex art. 110 LDA, di
avere in altro modo acquistato i diritti di utilizzazione economica del progetto dell’arch. Visconti al di là della realizzazione della centrale di Moncalieri, cioè il diritto di riprodurre detto progetto in altri ambiti costruttivi.
Dall’altro lato si osserva, però, che i diritti patrimoniali sul progetto della centrale di Moncalieri non appaiono sussistere neppure in capo all ’arch . Visconti, considerato:
- che il medesimo risulta aver realizzato detto progetto come dipendente della Fiat
Engineering, in qualità di Dirigente e Responsabile del Gruppo Architettura della stessa
(percependo uno stipendio appunto come dipendente, doc. 9 e 10 di parte convenuta);
- che i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore (Cass. civile, sez. lav., 01/07/2004, n. 12089)- v. artt. 12 bis e 12 ter LDA-;
- che il ricorrente non ha dato provato di una diversa pattuizione;
- che sono irrilevanti i riferimenti dell’attore alla normativa in tema di tariffa professionale, trattandosi di disposizioni che si applicano ai rapporti tra architetto professionista e committente;
- che è irrilevante il riferimento dell’attore all’art. 119, co. 4, L.A. (“L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive”), trattandosi, nel caso dei diritti del datore di lavoro, di un acquisto a titolo originario e non di una alienazione di parte dei diritti di utilizzazione dell’opera;
- che non rileva il fatto che la Fiat non abbia riutilizzato il progetto della centrale di Melfi, ma abbia incaricato l’arch. Visconti di redigere un nuovo progetto per la centrale di Moncalieri, dal momento che era necessario adattare l’idea costruttiva dell’attore alla diversa realtà di Moncalieri;
- che, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che non spetti alla Fiat Engineering il diritto di ripetere in più esemplari il progetto fatto realizzare a Visconti, essa è comunque detentrice dei diritti patrimoniali (nei quali rientra la difesa dalle imitazioni altrui e il relativo diritto al risarcimento del danno patrimoniale), che ha acquisito a titolo originario sull’opera del dipendente.
2.2.3) Si osserva, tuttavia, che la realizzazione progettuale della centrale di Torino Nord ha comportato anche la violazione dei diritti morali dell’autore del progetto pedissequamente copiato.

In particolare, l’art. 20, co. 1°, LDA disciplina il diritto morale dell’autore (è inserito nella sezione II del Capo III, relativa a tale diritto):
- “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Ciò significa che, anche nel caso in cui l’autore abbia ceduto ad altri i suoi diritti di
sfruttamento economico dell’opera, può però rivendicare sempre la paternità della sua opera e può opporsi ad ogni modifica della stessa che pregiudichi il suo onore o reputazione.
Ai sensi dell’art. 20, 2° co., LDA, però, “nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione...e a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata”, anche se tali modifiche necessitate dovessero comportare pregiudizio per la reputazione del professionista (v., per es.: Corte Appello Bologna 23/4/1979; Cass. civ., sez. I, 3/11/1981 n. 5786).
Si osserva, dunque, da un lato, che, a fronte del fatto che l’ing. Tripodi ha firmato il progetto della centrale di Torino Nord (doc. 39 attoreo), all’attore spetta il diritto di rivendicare la paternità sul progetto originario, inerente alla centrale termoelettrica di Moncalieri, che è stato imitato nella realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord.

Dall’altro lato si nota che i CTU hanno rilevato (pag. 28 e ss.) l’introduzione, nella progettazione della centrale di Torino Nord, delle seguenti modifiche rispetto al progetto originario dell’arch. Visconti:
- impostazione volumetrica generale: si tratta di una modifica legata a vincoli di varia natura (dimensioni ridotte e giacitura dell’area, contesto maggiormente urbanizzato, vincoli infrastrutturali, diverso sistema di produzione e raffreddamento); secondo i CTU la progettazione del complesso edilizio di Torino Nord poteva svolgersi in un’altra direzione, mediante l’elaborazione di un nuovo progetto architettonico che conducesse ad un risultato esteticamente significativo e diverso (per cui manca il carattere della necessità di quanto realizzato);
- modifiche minori legate alle finestrature e alle modanature verticali sul rivestimento di lamiera: le aperture nei volumi superiori appaiono essere accidenti impiantistici, concretanti modifiche peggiorative del progetto originario; le modanature verticali integrano modifiche in riduzione, classificabili come mere semplificazioni tecniche;
- presenza del grande canale a vapore (tubazioni verticali e orizzontali): la necessità di questa presenza deriva da una diversa concezione impiantistica; la componente tecnologica assume rilevanza estetica decisiva, che si contrappone all’immagine architettonica pulita particolarmente evidente a Moncalieri; tale contrapposizione non determina un organismo architettonico compiuto, ma una sorta di assemblaggio di grandi componenti edilizi derivante da una mancanza di qualità del progetto d’insieme.
I CTU concludono sostenendo: “E’ mancata un’idea di progetto chiara. Evidentemente il processo progettuale è stato svolto in modo superficiale...La mera e manieristica ripetizione, a Torino Nord, del linguaggio architettonico tipico della centrale di Moncalieri, la presenza di un progetto/realizzazione ove non è leggibile uno studio originale e organico dei volumi e degli involucri, pur considerata la diversità dei fattori caratterizzanti sia il sistema produttivo del calore che il contesto ambientale di Torino Nord, po sso no cost it ui re p regiu di zio a lla r ep uta zi on e e al l’o nor e dell’autore del progetto originario, nei confronti degli esperti e/o dei possibili committenti di opere architettoniche significative”.

Si ritiene, allora:
- che le modifiche su descritte hanno comportato una realizzazione peggiorativa del progetto originario, essendo ripresa la forma individuale di rappresentazione architettonica di Moncalieri, con una realizzazione superficiale e non chiara e dunque peggiorativa e lesiva dell’immagine del progettista originario, arch. Visconti;
- che le modifiche meno rilevanti (dimensioni, finestrature e modanature verticali) non hanno un carattere necessitato, mentre l’inserimento del grande canale a vapore è stata resa necessaria da una diversa concezione impiantistica della centrale di Torino Nord.
2.3) A questo punto, in primo luogo vengono respinte le domande attoree:
- di dichiarazione che la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica di
Torino Nord costituiscono, da parte dei convenuti, contraffazione del progetto e dell’opera architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri, con violazione dei diritti patrimoniali dell’arch. Visconti sul progetto di Moncalieri (e la conseguente domanda di risarcimento danni),
- di conseguente inibitoria della continuazione degli atti di contraffazione (essendo, oltre tutto, i lavori della centrale Torino Nord già da tempo terminati, come pacifico in causa).
2.3.1)Va, invece, accolta la domanda attorea:
- di dichiarazione che detta progettazione e realizzazione costituiscono violazione dei diritti morali dell’autore arch. Visconti, sul progetto e sull’opera architettonica della
centrale termoelettrica di Moncalieri e che al medesimo spetta il diritto di rivendicare la paternità sul progetto originario, inerente alla centrale termoelettrica di Moncalieri, che è stato imitato nella realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord.
Va, però, respinta la domanda attorea, ex art. 20 L.A., di opposizione alle modifiche al progetto originario, realizzate nell’ambito dell’opera della centrale di Torino Nord, mediante distruzione delle parti già edificate o mediante l’inserimento di adattamenti.
Si osserva, infatti, da un lato, che la lesione della reputazione dell’arch. Visconti, derivante dalle modifiche minori sopra indicate (dimensioni, modanature verticali, ecc.) può essere- attesa la scarsa incidenza di tali modifiche sul valore del progetto originario- riparata attraverso la pubblicità del fatto che spetta all’attore la paternità del progetto originario e che la realizzazione presso la centrale di Torino Nord ne ha comportato un peggioramento.
Ciò in applicazione dell’art. 169 LDA, che prevede: “l'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono
alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità”.
Nè rileva il riferimento all’art. 170 L.A. (“L’azione a difesa dei diritti che si riferiscono all’integrità dell’opera può condurre alla rimozione o distruzione dell’esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell’opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione”), perché nel presente caso non è stata modificata l’opera originaria dell’attore, ma, venendo realizzato (in forma peggiorativa) il suo progetto originario nell’ambito di un’altra opera architettonica, è stato leso il suo diritto di paternità sul progetto originario e la sua immagine, riparabili, come detto sopra, mediante adeguati sistemi pubblicitari e mediante il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dall’altro lato, l’attore non può opporsi alla modifica consistita nella costruzione del grande canale a vapore, trattandosi di intervento necessitato da motivazioni tecnologiche e impiantistiche, come sopra rilevato, con conseguente applicazione dell’art. 20, co. 2, prima parte, L.A.
2.3.2) Va poi accolta la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali subiti dall’arch. Visconti.
Tali danni consistono nella lesione dell ’i mmag i ne dell’attore, che si è oggettivata nell’opera architettonica di Moncalieri e che è stata alterata e distorta dalla realizzazione peggiorativa estrinsecatasi nella centrale di Torino Nord.
La violazione della reputazione dell’attore emerge da quanto rilevato dai CTU (“La mera e manieristica ripetizione, a Torino Nord, del linguaggio architettonico tipico
della centrale di Moncalieri, la presenza di un progetto/realizzazione ove non è
leggibile uno studio originale e organico dei volumi e degli involucro…., possono
co sti tu ir e p r egi udi zi o a l la repu taz ion e e al l ’on or e dell’autore del progetto originario, nei confronti degli esperti e/o dei possibili committenti di opere architettoniche significative”) e dalle dichiarazioni rilasciate da esperti del settore architettonico, che hanno comunicato lo stupore di fronte alla realizzazione, a Torino Nord, peggiorativa del progetto originario di Visconti (doc. 38, 39, 40, 41, 56, 83).
Nè i limitati cenni alla progettazione dell’ing. Tripodi, contenuti negli articoli citati dai convenuti (doc. 87 e 88 attorei) appaiono essere stati sufficienti ad evitare il danno all’immagine dell’arch. Visconti per l’erroneo ricollegamento al medesimo delle modifiche peggiorative realizzate a Torino Nord.
Tali danni (il cui risarcimento è ammesso dall’art. 158, co. 3, L.A., tenuto conto tra l’altro che la consapevolezza dei convenuti di ledere i diritti dell’attore emerge dal doc. 59 attoreo) possono essere liquidati equitativamente, tenendo conto del valore dell’immagine dell’arch. Visconti (emergente dai documenti attorei inerenti alla sua attività, doc. 1-25, e dagli onorari professionali dal medesimo ottenuti nel suo lavoro, specialmente negli anni precedenti ai fatti di causa, doc. 85 attoreo) e della estrema visibilità delle opere in esame (le due centrali termoelettriche, di Moncalieri e di Torino Nord).
Appare dunque equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi €. 100.000, già compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate.
Viene invece respinta l’istanza attorea di ricollegare il danno alla cessazione dei rapporti dell’arch. Visconti con le società Aedas Ltd e Aedas Visconti srl, trattandosi di profili di danno patrimoniale, la cui risarcibilità è stata, come sopra rilevato, esclusa.
E’ poi è accoglibile la domanda attorea di pubblicazione del dispositivo della sentenza su più quotidiani e riviste di settore, apparendo tale pubblicazione idonea a contribuire a riparare il danno all’immagine dell’autore dell’opera.
2.3.2) Vanno invece dichiarate inammissibili le domande formulate dall’attore con
riferimento al progetto della centrale di Melfi. Infatti, tali domande sono state tardivamente proposte all’udienza ex art. 183 c.p.c., senza essere giustificate da un ampliamento del tema oggetto di causa da parte dei convenuti attraverso loro domande o eccezioni (non potendo la contestazione dei convenuti circa la paternità del progetto della centrale di Moncalieri avere avuto come effetto l’ampliamento del tema della causa relativamente alla centrale di Melfi).
3) Per quanto riguarda le spese processuali, la reciproca parziale soccombenza delle parti induce a ritenere equo compensare le stesse (comprese quelle della fase cautelare) nella misura della metà.
I convenuti vanno poi condannati a rimborsare all’attore la restante metà delle spese processuali.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del
20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione.

PQM

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Dichiara che la progettazione e realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord costituiscono violazione dei diritti morali dell’autore arch. Marco Visconti, sul progetto e sull’opera architettonica della centrale termoelettrica di Moncalieri, e che al medesimo spetta il diritto di rivendicare la paternità sul progetto originario, inerente alla centrale termoelettrica di Moncalieri, che è stato imitato nella realizzazione della centrale termoelettrica di Torino Nord;
Condanna i convenuti Iren Energia spa e Carmelo Tripodi, in solido tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale a favore dell’arch. Marco Visconti, nella misura di €. 100.000, oltre agli interessi legali da oggi al saldo;
Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta sui quotidiani La Stampa e il Sole 24 Ore e sulle riviste “Domus”, “La Termotecnica”, “Atti
e rassegna tecnica”, a cura dell’attore e a spese dei convenuti;
Respinge le altre domande dell’attore;
Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura della metà; Condanna i convenuti Iren Energia spa e Carmelo Tripodi, in solido tra loro, a
rimborsare all’attore la restante metà delle spese processuali, metà che liquida nella somma di €. 10.250 (di cui €. 10.000 per competenze: €. 2.300 - fase studio- + €. 2.300
-fase introduttiva- + €. 2.400 - per fase istruttoria- + €. 3.000 - fase decisoria-; oltre €.
250 per esposti) , oltre Iva e Cpa;
pone definitivamente a carico dei convenuti, Ing. Tripodi e Iren Energia spa, le spese di CTU, così come liquidate dal G.I. con provvedimento 10/7/2012.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 25/10/2013.


 

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