TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Umberto Scotti Presidente Dott. Vincenzo Toscano Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2312/2013 R.G. promossa da:
TRUCK SERVICE s.r.l., in persona del Presidente del C.d.A., Raviolo Massimo, elettivamente domiciliata in Torino, via Matilde Serao n. 22/A, presso lo studio dell’avv. Roberto Bersezio, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Franza del foro di Cuneo per procura a margine dell’atto di citazione
c o n t r o
FERRERO TERESIO, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n.
52, presso lo studio dell’avv. William Bertotti, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Attilio Martino del foro di Cuneo per procura a margine della comparsa di costituzione

Oggetto: Violazione divieto di concorrenza – art. 2390 c.c.

Motivazione

1.Con atto di citazione notificato in data 25/01/2013 la Truck Service S.r.l. ha convenuto in giudizio Ferrero Teresio, chiedendo l'accertamento della violazione da parte del convenuto del divieto di concorrenza, di cui all'art. 2390 c.c., e conseguentemente chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice, quantificati in euro 100.980,00, ovvero nella diversa somma che fosse ritenuta dal Tribunale.
Espone la società attrice di essere stata costituita con atto pubblico in data 27/3/2006; che all'epoca della costituzione i soci erano Ferrero Teresio, Maccario Fabio e Poy Riccardo; che la società ha per oggetto la manutenzione, riparazione e sostituzione di parti di consumo su componenti di cisterne di autocarri, nonché attività artigiana di costruzioni meccaniche, lavorazioni meccaniche di precisione, manutenzione industriale e riparazione macchinari; che con l’atto costitutivo veniva nominato quale presidente del consiglio di amministrazione, a tempo indeterminato, il socio Ferrero Teresio; che l'atto costitutivo prevedeva espressamente, all'art. 13, per i componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza, così come disciplinato dall'art. 2390 c.c., salvo che la situazione originante la concorrenza preesistesse alla loro nomina; che in data 15/10/2010 Ferrero Teresio aveva ceduto le proprie quote; che, successivamente alla cessione delle quote, la società aveva appreso che, sin dal 16/4/2008, Ferrero Teresio aveva iscritto nel registro delle imprese l'impresa individuale T.F. Engineering di Ferrero Teresio, con sede in Cuneo, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore ed annotata nell'albo delle imprese artigiane in data 17/11/2010; che il convenuto risultava l'unico titolare dell'impresa, la quale svolgeva attività di fabbricazione di materiale meccanico e componenti per macchine di impiego generale, nonché attività di riparazione e manutenzione; che tale impresa risultava avere cessato la sua attività; che le merci e i servizi forniti dalla T.F. Engineering erano di fatto gli stessi forniti dalla Truck Service s.r.l.; che dallo svolgimento di tale attività, posta in essere in violazione del divieto di concorrenza, era derivato un danno alla società attrice.
2. Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per essere competente il Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda, asserendo che l'attività svolta dalla ditta individuale T.F. Engineering di Ferrero Teresio non era in concorrenza con quella della società, spettando comunque a parte attrice di provare la fondatezza delle proprie allegazioni. Il convenuto ha infine contestato il criterio utilizzato per la quantificazione del danno da parte attrice.
3. In considerazione della preliminare eccezione di incompetenza, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni all’udienza del 17/7/2013 e la causa è stata rimessa al
Collegio, con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio dinanzi alla Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Torino, ritenendo la controversia rientrare tra quelle di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003, quale risultante a seguito delle modifiche apportate con il D.L. n. 1/2012, convertito con la L. n. 27/2012.
Parte convenuta eccepisce, per contro, l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Torino, sostenendo che la responsabilità del convenuto per l'asserita violazione dell'art. 2390 c.c., riferendosi al tempo in cui il convenuto era presidente del Consiglio di Amministrazione, avrebbe natura pacificamente contrattuale e, rientrando il rapporto contrattuale intercorso tra le parti tra quelli di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., sarebbe competente il Giudice del lavoro.
Da tale competenza funzionale discenderebbe poi, in base ai criteri di cui all’art. 413, co. 4, c.p.c., la competenza del Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del lavoro.
4. L’eccezione sollevata da parte convenuta non risulta fondata.
La società attrice prospetta la violazione da parte di Ferrero Teresio del divieto posto dall'art. 2390 c.c. (per effetto del quale gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea), disposizione che ritiene applicabile anche alle società a responsabilità limitata, e che, in ogni caso, è espressamente richiamata dalla lettera g) dell'art. 13 dell'atto costitutivo della Truck Service s.r.l.
L'art. 2390 c.c. dà “…rilievo ad un conflitto potenziale di interessi, mirando ad evitare che l'amministratore durante il suo ufficio, si trovi in situazioni di dannoso antagonismo con la società. Il divieto è, quindi, preordinato a tutelare la società ed….è inteso a favorire il perseguimento dell'interesse della società da parte dell'amministratore, costituendo una sorta di tutela avanzata della società, al fine di evitare che l'amministratore sia indotto a danneggiarla, facendole concorrenza." (v. Cass. 22/3/2011 n. 6558).
La violazione di quel divieto comporta dunque una lesione diretta del patrimonio della società e legittima la stessa alla proposizione dell’azione di risarcimento dei danni, la quale è diretta a far valere la responsabilità dell’amministratore, per la violazione di un
dovere (il non fare concorrenza) inerente la sua carica.
L’azione prospettata nel presente giudizio deve pertanto essere qualificata come azione di responsabilità esercitata nei confronti di un componente dell’organo amministrativo, sicché rientra tra le controversie di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs.
168/2003.
Le argomentazioni svolte da parte convenuta, dirette a sostenere che la domanda risarcitoria, in quanto scaturente dalla violazione di obblighi connessi allo svolgimento di un rapporto inquadrabile tra quelli di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., appartiene alla competenza del Giudice funzionalmente chiamato a conoscere di quel rapporto, risultano pertanto errate sotto un duplice profilo.
In primo luogo la qualificabilità del rapporto intrattenuto dall’amministratore di società come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere valutata in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto, sicché tale qualificazione deve essere esclusa nel caso in cui, per i poteri affidati all’amministratore, non sia ravvisabile il suo assoggettamento ad un potere di coordinazione e controllo. Nel caso di specie non solo parte convenuta non ha allegato l’assoggettamento del Ferrero a tale potere di coordinazione, ma anzi le risultanze documentali depongono in senso contrario, considerati gli ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuitigli dall’art. 28 dell’atto costitutivo.
In secondo luogo occorre considerare come la giurisprudenza formatasi in ordine alla competenza del giudice del lavoro per i rapporti di collaborazione degli amministratori riguardi prevalentemente controversie relative ai compensi o ai rimborsi dovuti all'amministratore in relazione all'esercizio di funzioni gestorie, inoltre tale orientamento giurisprudenziale si è formato (ed a questo proposito è significativo che le pronunce richiamate da parte convenuta siano tutte molto risalenti nel tempo) prima delle modifiche normative, introdotte con il D.Lgs. n. 51/98, che hanno comportato l'introduzione dell'art. 144 ter disp. att. c.p.c., il quale ha espressamente escluso che tra le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. siano comprese quelle di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 4, seconda parte, c.p.c., e cioè proprio quelle inerenti l'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori.
Tali controversie, per quanto riguarda le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e
VII (quest’ultimo relativo proprio alle società a responsabilità limitata), sono ora attribuite alle Sezioni specializzate, istituite presso i Tribunali indicati all’art. 1 del D.Lgs. 268/2003, come modificato dalla L. 27/2012, e quindi nel caso di specie la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Torino.
5. Stante la reiezione della preliminare eccezione d’incompetenza, il giudizio deve quindi proseguire con fissazione d’udienza dinanzi al G.I.

PQM

pronunciando sull’eccezione proposta da parte convenuta, dichiara la competenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d’Impresa; fissa per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore l’udienza del 27/11/2013 h. 9.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/10/2013.


 

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