Motivazione

I coniugi ____ e ____ convivevano fino al 2000: dall’unione nasceva ____, il ____ in _____, fuori da matrimonio. Con l’atto introduttivo del procedimento, depositato in data 19 ottobre 2012, la _____ citava in giudizio il _______ per sentirlo condannare al mantenimento della figlia, oltre al risarcimento del danno e il rimborso delle somme anticipate nel tempo. L’atto di citazione (per l’udienza dell’11 febbraio 2013) veniva notificato tempestivamente (ex art. 163-bis c.p.c.) in data 29 ottobre 2012 (ex art. 140 c.p.c.): il ______ ritirava il plico postale spedito, presso l’ufficio comunale. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., tenuta in data 12 marzo 2013, ne veniva dunque dichiarata la contumacia dal giudice istruttore. Esaurita l’istruttoria, la parte attrice all’udienza del 28 novembre 2013, precisava le conclusioni. Su istanza del Pubblico Ministero, del 28 gennaio 2014, la causa veniva rimessa sul ruolo per acquisire la prova della paternità del convenuto (ordinanza di rimessione sul Ruolo, del 26 febbraio 2014). All’udienza del 5 giugno 2014, la parte attrice precisava nuovamente le conclusioni, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. L’Ufficio di Procura rassegnava le Sue conclusioni in data 17 giugno 2014. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 16 luglio 2014.
Il processo viene definitivo in 1 anni e 9 mesi, nel rispetto dell’art. 2, comma II-bis, legge 24 marzo 2001 n. 89, aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

[1]. Le prove.
____ è nata a ____ il _____ (v. atto di nascita: ____) ed è figlia (non matrimoniale) di ___ e _____ (v. certificato del Comune di ____, in atti, del 12 marzo 2014). I genitori hanno convissuto fino a giugno del 2000: da quella data il _____ ha abbandonato il nucleo familiare. Come ha riferito il teste all’udienza del 9 luglio 2013 (RR), “dopo pochi mesi dalla nascita della bambina, (il _____) è sparito dalla circolazione … lui se ne è proprio andato”. Dall’abbandono del domicilio familiare, è stata la madre a occuparsi in via esclusiva della minore, provvedendo, soprattutto, a sostenerla integralmente dal punto di vista economico (v. verbale di testimonianza del 9 luglio 2013). Ciò non perché il padre non avesse risorse: in sede di escussione del teste, è emerso come, in costanza di unione, il _____ fosse inserito nel mercato del lavoro (in quanto dipendente di una società) e svolgesse la professione di elettricista. L’ultima volta che il padre ha visto la figlia è stata in occasione della sua cresima. I dati acquisiti mediante la testimonianza assunta all’udienza del 9 luglio 2013, sono da ritenersi credibili: la teste non ha alcun rapporto di parentela con la ____ ed ha riferito i fatti di cui a conoscenza con precisione e dettaglio, collocandoli in modo adeguato nel tempo. In conclusione è provato che il _______ dal 2000, ha abbandonato la casa familiare omettendo di contribuire al mantenimento della figlia e disinteressandosi a lei al punto da averla rivista, dopo il 2000, solo il giorno della cresima. Il disinteresse trova un ulteriore riscontro documentale in atti: nel 2007 e nel 2009, a causa dell’assenza del padre, la _____, per il rinnovo dei titoli validi per l’espatrio in favore della figlia, è stata costretta a rivolgersi al giudice tutelare ex art. 3 l. 1185/1967.

[2]. Obbligo del mantenimento.
_____ ha 14 anni ed è figlia, nata fuori da matrimonio, di ______. La madre convivente con la minore provvede, di fatto, a ogni esigenza della stessa: è dipendente di una società e percepisce circa euro 1.000,00 al mese per 12 mensilità (v. CUD in atti). Il padre ha omesso di mantenerla dal mese di giugno del 2000. Il fatto stesso della nascita obbliga il genitore a occuparsi della prole, sia dal punto di vista morale che materiale, e ciò a prescindere da un progetto di genitorialità. Il supporto economico eventualmente prestato da terzi (come nel caso di specie, la nonna materna di _____) non manleva il genitore dall’obbligo del mantenimento. Il mantenimento che il genitore è tenuto a versare al minore deve essere adeguato e proporzionale, in ragione della posizione lavorativa dell’onerato e tenuto conto della sua situazione reddituale. Dai documenti in atti, risulta che il ______, per l’anno di imposta 2007, ha percepito circa euro 900,00 al mese per 12 mensilità (a fronte di un netto imponibile di euro 11.034,00). Negli anni più recenti, il _____ risulta titolare di una impresa individuale (v. visura della Camera di Commercio di Milano, in atti), iscritta in data 25 ottobre 2007 e avente a oggetto il trasporto con taxi e il noleggio di autovetture con conducente (NCC). L’ultimo aggiornamento dell’impresa è del 10 giugno 2000 e l’attività è tuttora in corso. Sulla scorta dei dati sin qui illustrati, pare equo e congruo un mantenimento in euro 350,00 mensili, tenuto conto del costante e stabile inserimento del _______ nel mercato del lavoro (almeno sin dal 2000 ad oggi) e delle sue capacità professionali, emerse nel rilevare come, a fronte di una attività di lavoro subordinato, questi si sia dedicato ad una attività propria, avente ad oggetto una prestazione di servizi consolidata nel mercato. L’assegno va, però, eccezionalmente, ritenuto onnicomprensivo: nell’assegno, cioè, devono essere incluse, in via forfetaria, le spese extra. Ciò nel caso di specie appare maggiormente rispondente all’interesse della minore la quale, altrimenti, per l’assenza e continua indifferenza del padre rischierebbe, di volta in volta, di non potere recuperare le somme spettanti se non dopo la defatigante procedura ex lege per la formazione di un titolo esecutivo. Ciò consente di derogare, eccezionalmente, al principio per cui le spese straordinarie non possono essere quantificate ex ante, in via forfetaria, mediante quantificazione di un assegno cd. onnicomprensivo. L’assegno decorre dalla domanda: dunque, dalla instaurazione del giudizio. L’atto di citazione è stato notificato il 29 ottobre 2012 (art. 39 c.p.c.): quindi l’assegno decorre dal mese di novembre 2012 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT (Foi).

[2]. Azione di regresso.
Va premesso che nessun rilievo va svolto in punto di prescrizione del diritto fatto valere (su cui, di recente, v. Trib. Roma, sez. I, sentenza 7 marzo 2014, Pres. Crescenzi, rel. Albano), trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., Sez. Un., 27 luglio 2005 n. 15661). Il padre ha omesso di mantenere _____ da giugno del 2000 con una condotta omissiva che, tenuto conto dell’obbligo fissato giudizialmente con l’odierna pronuncia, si è protratta fino al mese di novembre del 2012. Si tratta, dunque, complessivamente, di 12 anni e 5 mesi e, quindi, 149 mesi in totale. In questo periodo, è la sola madre ad avere sostenuto il carico economico del mantenimento: ciò trova un principio sufficiente di prova in atti. La _____ ha versato in atti numerose ricevute di pagamento (per le più svariate spese) che coprono il periodo dal 2001 al 2011. D’altro canto, la ininterrotta convivenza tra madre e figlia è essa stessa prova dell’intervenuto esatto adempimento dell’obbligo del mantenimento da parte della madre, anche per la parte del padre il quale, peraltro, non costituendosi in giudizio, non ha offerto in processo la prova dei pagamenti che, ex art. 1218 c.c., gravava su di lui. Ad ogni modo, a mezzo delle prove documentali, si apprende che la madre ha provveduto a mantenere la figlia per ogni esigenza: cure mediche, attività sportive (es. acquafitness); alimenti, vestiario. Ancora: ha provveduto a garantire anche le attività realizzatrici della personalità del minore, come le vacanze e le attività ricreative. Che ciò abbia fatto da sola è provato: non solo a mezzo del teste. Nel 2007, il Giudice Tutelare di Milano ha fatto ricorso alla procedura autorizzatoria ex art. 3 l. 1185/1967 per rilasciare a _____ un titolo valido per l’espatrio, tenuto conto della irreperibilità del padre (v. decreto del 15 febbraio 2007): ricorrente, era la madre. Stesso decreto è stato emesso, in riedizione, in data 26 agosto 2009, in quanto il ______ non dava alcuna notizia di sé «da anni». Anche in questo caso, è la madre odierna attrice a ricorrere al giudice. In tutti e due i casi (v. atti), la madre si dichiara genitore adempiente ai doveri di mantenimento verso _______, con rilievo favorevolmente apprezzato dal giudice tutelare che concede l’autorizzazione richiesta.

[2.1]. An debeatur.
La domanda di regresso merita quindi accoglimento. L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657, Pres. Luccioli, rel. Lamorgese). Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare a _____, per le spese ordinarie e straordinarie. Dette somme possono essere quantificate, per il passato, tenendo conto degli sviluppi dell’attività lavorativa del padre.

[2.2]. Quantum debeatur.
La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all’art. 1226 c.c. E’ noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cass. Civ. 10861/1999; Cass. Civ. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. 16657/2014). Dal 2000 al 2007, può essere quantificato un mantenimento medio di euro 200,00 al mese (già tenuto conto della rivalutazione monetaria nel tempo), in coincidenza con la retribuzione del _____ da lavoro subordinato; dal 2007 (ottobre) al 2010, in poi, il mantenimento può essere quantificato in euro 300,00 (in coincidenza con i primi anni dell’attività imprenditoriale); dal 2010 al 2012, va confermato il mantenimento in euro 350,00. Per il periodo giugno 2000 – settembre 2007 (84 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 16.800,00. Per il periodo ottobre 2007 – dicembre 2009 (26 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 7.200,00. Per il periodo residuo (gennaio 2010 – ottobre 2012: 34 mesi), il mantenimento omesso è pari ad euro 11.900,00. Il calcolo totale del mantenimento omesso (144 mesi: 84+26+34) è pari ad euro 35.900,00. Tenuto conto della quantificazione ex post, la somma è giudicata congrua all’attualità, dunque, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria via via maturati nel tempo.

[3]. Azione di risarcimento del danno.
La minore, in persona della madre, propone azione risarcitoria contro il padre, per il disinteresse manifestato dal 2000 e, dunque, l’abbandono morale di ______. L’abbandono morale in discussione è provato per tutti gli elementi già illustrati e oggetto di sfoglio nella piattaforma probatoria: valga ricordare che, dopo il giugno del 2000, il padre ha rivisto la figlia solo in occasione nella cresima e, nel tempo, nemmeno ha dato la disponibilità necessaria per consentirle di ottenere i documenti amministrativi necessari per le attività più semplici (andare in vacanza). L’assenza del padre, nella fattispecie, è particolarmente rilevate. _____, pur avendo un padre inserito nel mercato del lavoro (prima dipendente, poi imprenditore) è stata costretta a vivere con il solo (basso) reddito della madre, aiutata dalla nonna materna, così conducendo una vita «qualitativamente» inferiore a quella che sarebbe spettata, privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre. Trattasi di una voce risarcitoria che può trovare tutela ex artt. 2043, 2059 cod. civ.

[3.1]. An debeatur.
Costituisce acquisizione da tempo ormai condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. Si tratta di un disegno della “nuova famiglia” completato e arricchito dalla l. 219/2012 e dal dlgs 154/2013 che hanno ulteriormente amplificato il “valore” del singolo membro nella comunità familiare, in particolare sottolineando come i genitori non esercitano una “potestà genitoriale” ma sono titolari di una “responsabilità genitoriale”: concetto che già in sé richiama il dovere piuttosto che il diritto. La famiglia si configura, conseguentemente, come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. La famiglia si configura come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell’ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come “membri”, come persone. Ne consegue che il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, cosi come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare. In questa direzione, dopo alcune pronunce contrapposte che avevano generato polifonia interpretativa, la sentenza della Cassazione n. 9801 del 2005 ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari e, oggi, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo – pacificamente - anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2013 n. 15481). Si tratta dei cd. illeciti endofamiliari. Una ipotesi di illecito endofamiliare è proprio quella da privazione del rapporto genitoriale, in cui soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la procreazione e soggetto passivo è il minore, che perde, senza sua colpa, uno dei genitori. La “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi; non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E’ perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale. Giova ricordare, che, attraverso la figura materna e paterna il minore sviluppa armoniosamente la sua identità e attraverso i genitori il fanciullo rinviene il grimaldello che lo traghetta dal cantuccio familiare al tessuto sociale. Senza entrambi i genitori il minore viene privato della «famiglia», l’ambiente primario, la società naturale all’interno della quale i singoli si costruiscono come adulti e come persone. Trattasi di situazione giuridica soggettiva di rango primario, come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive avvolte dalla coltre costituzionale (è perciò ammesso il risarcimento ex art. 2059 c.c.: Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 – 26975).
La conclusione è che senz’altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell’assenza del genitore. Quanto al danno non patrimoniale, esso involge lo strappo insanabile al tessuto connettivo primario della famiglia, tale essendo la vita di una persona minore di età privata del genitore per volontà unilaterale di quest’ultimo. Si tratta di lesione che, tenuto conto di tutti gli indici già evidenziati, è sicuramente seria e grave (elementi necessari per accordare la tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c.: v. Corte cost., sentenza 15 dicembre 2010 n. 355). Nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori emersi, in applicazione dei principi sin qui richiamati, va riconosciuto il diritto di _____ al ristoro del danno non patrimoniale subito. Il ______ è responsabile della violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, per avere privato la figlia dell'affettività paterna, per avere dimostrato totale insensibilità nei suoi confronti, come dimostrato dal rifiuto di corrispondere i mezzi di sussistenza e negato a lei ogni aiuto, non solo economico, con conseguente violazione di diritti di primaria rilevanza costituzionale. «La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. Cass. n. 5652/2012, n. 20137/2013). È un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana» (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).

[3.2]. Quantum debeatur.
La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. La particolare tipologia del danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000), può, in particolare, incontrare una liquidazione per indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza. Esclusa, in questa sede, ogni valutazione in ordine alla eventuale prescrizione (questione non oggetto del processo), il quantum del danno non può essere ridotto per il lasso di tempo trascorso dal fatto generatore di danno alla promozione del giudizio: la Suprema Corte ha escluso il concorso nella produzione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in ipotesi di inerzia dei figli in ordine al momento prescelto per l'iniziativa giudiziale, in quanto liberamente e legittimamente determinabile da parte dei titolari del diritto, oltre che del tutto ininfluente rispetto alla configurazione e determinazione del danno non patrimoniale riconosciuto (v. Cass. n. 26205/2013).
In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all’orientamento giurisprudenziale (Corte App. Brescia, 1 marzo 2012) che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657, cit.).
In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, come noto, le tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano costituiscono parametro vincolante, attesa la loro diffusione sul territorio nazionale e l’esigenza di garantire uguaglianza nel momento risarcitorio (Cass. civ., sez. I, sentenza 19 luglio 2012 n. 12549; Cass. Civ., sez. III, sentenza 30 giugno 2011 n. 14402; Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408). Le suddette tabelle (nella loro edizione 2014), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di euro 163.990,00 e un risarcimento massimo di euro 327.990,00. Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa di decesso; nell’ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l’importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato. Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 14 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale e del fatto che _____, purtroppo, avesse saputo di essere stata abbandonata dal papà (v. verbale di testimonianza), adottando come base di calcolo l’importo minimo, il risarcimento va quantificato in misura pari a 1/4 per complessivi euro 40.997,50 già considerati congrui all’attualità.

[4]. Spese di lite.
Il processo è stato introdotto con notifica in data 29 ottobre 2012. In data 3 aprile 2014, sono entrati in vigore i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.M. 10 marzo 2014 n. 55). I nuovi parametri liquidatori si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28), come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406: i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del “nuovo” decreto). Le nuove tariffe introdotte dal DM 55/2014 hanno sostituito le precedenti (di cui al DM 140/2012), che devono intendersi abrogate in parte qua (Trib. Milano, sez. IX, 9 aprile 2014) in quanto il DM 55/2014 regolamenta ex novo l’intera materia dei compensi forensi. Nel caso di specie, va dunque adottato il DM 55/2014. Va, anche, incluso il rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014, poiché spetta automaticamente ove, come nel caso di specie, sia previsto dalla Legge (Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 febbraio 2010 n. 4209). Non è però di supporto la nota spese depositata dalla parte attrice, poiché calcolata con i vecchi parametri. La parte attrice, infatti, pur precisando le conclusioni in data 5 giugno 2014 (quando le tariffe erano entrate in vigore) si è riportata alla nota spese già in atti, del 23.1.2014. Tenuto conto del valore della causa (guardando al decisum e non al disputatum), vengono liquidati i seguenti importi: euro 1.000,00 per la fase di studio; euro 800,00 per la fase introduttiva; euro 1.700,00 per la fase istruttoria; euro 2.000,00 per la fase decisoria. Così complessivi euro 5.500,00

PQM

il TRIBUNALE DI MILANO,
SEZIONE NONA CIVILE,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. _____ dell’anno 2012, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PONE a carico di ____, a titolo di contributo al mantenimento della figlia ____, l’assegno (onnicomprensivo) di euro 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di novembre 2013 e decorre dal mese di novembre 2012.
2. CONDANNA _____, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, per il periodo giugno 2000 – ottobre 2012, al versamento in favore dell’attrice, dell’importo di euro 35.900,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo.
3. CONDANNA ______, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della figlia, al pagamento della somma di euro 40.997,50 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza e sino al soddisfo.
4. CONDANNA ______, alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfetario ex art. 2 DM 55/2014 in misura pari al 15%.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA COME PER LEGGE
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Milano, in data 16 luglio 2014


 

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