REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
L'avv. Agata Burtone, Giudice di Pace di Mascalucia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.447/15 R.G. promossa
da
V. V., elett. dom in Catania via Carmelo Patanè Romeo n.28 presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito (fax 095/5900709) che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso per opposizione -RICORRENTE-
contro
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Catania via Bologna n.7 (fax 095 /7223091) presso lo studio dell'avv. Arturo Oliveri che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-RESISTENTE-
Oggetto: Ricorso ex L. n.689/1981 e succ. mod. ed integr.

All'udienza del 25.01.16, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva posta in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in cancelleria in data 24.07.2015, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn.74 - 75 dell'11.06.2015 emesse per violazione dell'art.8 comma 1 e dell'art.22 commi 1 e 6 del d.lgs. n.114 del 31.03.98 e degli artt. 2 e 8 della legge regionale n.28 del 22.12.1999.
Specificatamente, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n.75 del 11.06.2015 del provvedimento impugnato per mancanza di responsabilità del soggetto intimato.
Inoltre, il ricorrente eccepiva la violazione del principio di legalità e tassatività, nonché, la diversità tra la violazione contestata e la condotta sanzionata.

Il Giudice di Pace fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti facendo carico al Comune Gravina di Catania di depositare copia del rapporto in uno agli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notifica della denunziata violazione amministrativa, nonché memorie difensive.

II Comune di Gravina di Catania si costituiva in giudizio eccependo la piena validità delle due ordinanze-ingiunzione di pagamento e per l'effetto chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 25.01.16, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura in udienza.

Motivazione

Tra i motivi di opposizione, il ricorrente ha eccepito la violazione del principio di legalità e tassatività, nonché, la diversità tra la violazione contestata e la condotta sanzionata.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'erroneità del richiamo della mancanza dell'autorizzazione sanitaria operato in entrambe le ordinanze - ingiunzioni impugnate rilevando che detta mancanza non era prevista dall'art.8 comma 1 e art.22 comma 1 D.Lgs. n.114/98 e dall'art.2 e dall'art.8 L.R. n.28/99 richiamati in seno alle stesse ordinanze.

Ciò posto, si rileva quanto segue.
A norma dell'art.8 comma 1 del D.Lgs. 114/98 "L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6 comma 1."
Il successivo articolo 22 comma 1 del medesimo D.Lgs. dispone che "chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000"
, mentre il comma 6 di detta disposizione normativa dispone che "In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita".

Si osserva, altresì, che l'art.2 della L.R. n.28/99, anch'esso richiamato nelle ordinanze - ingiunzioni impugnate, individua l'ambito di applicazione della legge medesima, mentre il successivo articolo 8 stabilisce che "L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ) , di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo".

Le suindicate disposizioni normative stabiliscono quindi, la necessità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio per l'apertura di una media struttura di vendita e non fanno alcun riferimento all'autorizzazione sanitaria.
La specificità della fattispecie contemplata dalle superiori norme comporta, quindi, l'illegittimità delle ordinanze- ingiunzioni impugnate in quanto fondate sulla mancanza dell'autorizzazione sanitaria e non della mancanza dell'autorizzazione comunale.


L'accoglimento del suesposto motivo, esime questo Decidente dall'esame delle altre cesure di cui al ricorso.
Attesa la peculiarità della problematica in esame, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace,
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Nulla per le spese.
Mascalucia 25.01.16
Depositata in cancelleria il 27/04/16


 

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