Con disposizione dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio è stato modificato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.

In particolare la disposizione prevede un diverso termine di decorrenza per l'entrata in vigore dell'obbligo della ritenuta di acconto del 20% da effettuarsi su tutti i bonifici provenienti dall'estero. Le disposizioni troveranno applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1 ° luglio 2014 e non più dal 1° febbraio 2014.

Tale rinvio, precisa l'Agenzia delle Entrate, non comporta perdita di gettito, in coerenza con quanto previsto nella Relazione tecnica all'articolo 9 della legge europea 2013, trattandosi di redditi che rimangono soggetti agli obblighi dichiarativi ai fini della autoliquidazione delle imposte a cura del contribuente.

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.