Importante intervento della Corte di Cassazione in tema di risarcimento dei danni alle cose a seguito di sinistro causato da veicolo non identificato.

In materia, l'art. 283, comma 2, cod. ass., stabilisce che nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto solo in caso di danni gravi alla persona, e solo per la parte eccedente l'importo di 500 euro.

L'articolo, tuttavia non indica esattamente in cosa consistano i danni gravi alla persona.

E', dunque, la Corte di Cassazione a individuarne il limite con sentenza n.24214, pubblicata in data 3 novembre 2015 (Presidente Dott. Vivaldi, Relatore Dott. Rossetti).

La Corte, ricorrendo ai tradizionali strumenti dell'ermeneutica, completa la norma in questione enunciando il seguente principio di diritto:

"Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistenti in una invalidità superiore al 9%, ai sensi dell'art. 138 cod. ass."

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