La sentenza n. 982 del 03.05.2016 del Giudice di Pace di Catania, dott. Antonino Pagano, affronta la dibattuta questione della documentazione che l'Agente della Riscossione è tenuto a produrre in giudizio ai fini della prova dell'avvenuta notifica di una cartella di pagamento, formulando la seguente massima:
"Le fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotti dalla Società convenuta non costituiscono prova della notificazione degli atti interruttivi (cartelle esattoriali), se non accompagnati dalla copia dell'atto notificato".
La sentenza, peraltro, nel fornire un'esauriente motivazione della suddetta statuizione, si richiama alla pronuncia della Suprema Corte del 30.07.2013, n. 18252, ed all'art. 26, comma 4 del d.P.R. n. 602/1973.
Detto provvedimento, infine, conferma la durata quinquennale del termine di prescrizione dei crediti relativi a sanzioni amministrative sottostanti una cartella di pagamento, ex art. 28 della l. n. 689/1981, rappresentando un ulteriore precedente su tale questione, che si aggiunge alla copiosa giurisprudenza già esistente.
Avv. Carmelo Crispino