In materia di violazioni di norme tributarie (nella specie, relative ai benefici per l'acquisto della prima casa), l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le medesime si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di addivenire alla definizione agevolata, prevista dall'art. 17 cit., comma 2, la ripetizione delle somme pagate non è consentita.

E' quanto ha deciso la VI sezione della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate con l'Ordinanza n. 18740 del 22.09.2015 e riformando la decisione della Commissione Tributaria regionale di Milano secondo cui le somme versate dal contribuente per la definizione agevolata delle violazioni tributarie (un quarto della misura edittale come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17), andavano rimborsate, posto che le maggiori imposte, cui facevano seguito, non erano dovute, giusta soprattutto l'ordinanza n. 6/33/11 del 14.3.11 della stessa sezione.

La ricorrente, nell'impugnare la decisione, deduceva la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2, sostenendo che la definizione della sola sanzione in modo autonomo rispetto alle imposte comporta la necessaria rinuncia al rimborso di quanto versato bonariamente, a prescindere dall'esito del processo relativamente alle medesime.

Il motivo viene ritenuto fondato dalla Suprema Corte e pertanto la ripetizione delle somme pagate non è consentita, in virtù della autonomia dell'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni rispetto al procedimento di accertamento del tributo, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni stesse già rilevate

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