Sentenza n.675/2013 - Corte d'Appello di Catania

Il caso
In occasione di un tragico incidente, causato da un auto pirata, il giovane N.D., alla guida dell'autovettura del padre, perdeva la vita. Rimaneva gravemente ferito il passeggero S.S.
I legali dei familiari di N.D. e del passeggero S.S. proponevano due distinte cause di risarcimento, successivamente riunite in un unico procedimento.
Le domande dei familiari di N.D. Venivano parzialmente accolte e quelle di S.S. Venivano rigettate.
Difatti S.S. aveva formulato domanda risarcitoria nei confronti del conducente dell'autovettura e della sua assicurazione, Assimoco. Quest'ultima chiamava in causa la Sai Assicurazione Spa, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, ritenendo come unico responsabile nella causazione del sinistro il conducente dell'auto “pirata”.
Il legale di S.S. formulava richiesta di condanna della Sai Assicurazione S.p.a. solo in seno alla comparsa conclusionale e il Giudice, ritenendo tardiva tale richiesta, la rigettava.
Ricorreva in appello S.S. ritenendo che il giudice di primo gravo avesse erroneamente ritenuto tardiva la domanda di condanna della Fondiaria Sai Spa. Difatti, la domanda ritualmente proposta dalla Assimoco Spa di chiamata in causa della Fondiaria doveva ritenersi automaticamente estesa anche all'attore.

Il problema
Il quesito sottoposto alla Corte di Appello è dunque: “Se la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa si estende automaticamente a parte attrice e, pertanto, nel caso di specie, se la richiesta formulata da parte attrice nella sola comparsa conclusionale, fosse tardiva o ammissibile”

La soluzione
Per la Corte il gravame è da accogliere e la sentenza appellata da riformare in virtù del principio c.d. di estensione automatica della domanda.
La Corte si rifà alla massima della Cassazione secondo cui nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di un'istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. Analoga estensione non si verifica invece nel caso di chiamata del terzo in garanzia stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo” (Cass. 5057/2010).
Dunque, la domanda formulata da S.S. In sede di comparsa conclusionale era ammissibile e non tardiva.
La Corte precisa che il principio di estensione automatica della domanda non si sarebbe applicato solo nel caso in cui, nel corso del giudizio di primo grado, l'attore avesse espressamente escluso la responsabilità della Fondiaria.

La particolarità
La Corte, prima di scendere nel merito del gravame, statuisce su un'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dalla difesa dei familiari di N.D.
In pratica, S.S. proponeva l'appello con atto di citazione notificato nell'aprile 2006, ma non lo iscriveva a ruolo.
Provvedeva all'iscrizione a ruolo il difensore dei familiari di N.D. chiedendo che venisse dichiarata l'improcedibilità del gravame, in quanto non oggetto di tempestiva iscrizione da parte dell'appellante.
L'S.S. notificava nuovo atto di citazione nel maggio 2006 e iscriveva la relativa causa al ruolo. Nella suddetta causa, si costituivano in giudizio i familiari di N.D. chiedendo dichiararsi l'improcedibilità del gravame.
Dunque, i due procedimenti, uno iscritto a ruolo da parte appellata, l'altro da parte appellante, venivano riuniti.
La Corte rigetta l'eccezione di improcedibilità facendo salva la seconda citazione in appello, notificata entro i termini, in virtù del principio di consumazione dell'impugnazione che ”impone di ritenere che fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra la parti”.


Dott. Gennaro Esposito

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