REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile



Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico dott. Francesco Distefano ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta al n.6850/2007 R.G.
promossa da
AA nato ad --------------l'----------------

Rappresentato e difeso dall'avvocato ******* presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
Attore
contro
BB

rappresentato e difeso dall'avvocato ****** presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di risposta
Convenuta
e contro
CC

rappresentato e difeso dall'avvocato ***** presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura a margine della comparsa di risposta
********

Conclusioni


I procuratori delle parti all'udienza del 29.6.2010 hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa.

Svolgimento del processo

IN FATTO E DIRITTO


Con citazione ritualmente notificata il 28.5.07 AA conveniva in giudizio l'ing. BB (nella qualità di progettista e direttore dei lavori) e il CC (quale titolare dell'impresa appaltatrice), cui aveva commesso i lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito in Catania via ------------ (interamente pagati come da contratto) e, nel lamentare la presenza di gravi vizi e difformità, ne chiedeva la condanna in solido al pagamento delle spese occorrenti per l'eliminazione dei vizi al rimborso di quelle già anticipate e alla consegna di tutta la documentazione tecnica e degli elaborati grafici e descrittivi occorsi alla definizione dell'opera.
I convenuti costituitisi in giudizio eccepivano la decadenza dell'azione proposta e nel merito ne chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e CTU e all'udienza del 29.6.2010 assegnata sentenza
Nel premettere che i nuovi danni lamentati dall'attore con la memoria ex art.183 c.p.c. comma 6 n.1 non costituiscono domanda nuova ma ammissibile estensione del petitum (emendatio libelli) con riferimento a vizi già dedotti nell'atto introduttivo (relativi ad infiltrazioni provenienti dal tetto di copertura nelle more aggravatisi), in alle ordine eccezioni di decadenza e prescrizione va rilevato quanto segue.
Per il progettista e direttore dei lavori non trova applicazione la disciplina dell'art.2226 c.c., come statuito da Sez Un. n.15781/05 (in I Contratti 4/06,.349) ed il termine ordinario decennale va computato dal verificarsi del danno (Cass.n.18995/03).
L'azione volta a far valere l'eventuale responsabilità del Direttore dei Lavori per omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice si inquadra, infatti, quale violazione di un'obbligazione contrattuale come ribadito da Cass. n°5463/1985: “L'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un'obbligazione di mezzi (cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza non sfociando in un'opera materiale; in conseguenza, alla domanda di risarcimento fondata sull'inadempimento, da parte del direttore dei lavori, delle obbligazioni da lui assunte è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non già quella annuale prevista dall'art. 2226 dello stesso codice” - Cass. n°3264/1995.
Infondata è altresì l'eccezione formulata dall'appaltatore poiché nella specie si verte indubbiamente nell'ipotesi di cui all'art.1669 c.c (nell'accezione lata datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v.Cass.n.8140/2004, che ha specificato che i vizi ben possono incidere anche su elementi secondari ed accessori) poiché i vizi oltre a riguardare parti strutturali dell'immobile, pregiudicando indubbiamente in maniera grave, compromettendone la funzionalità, l'immobile di cui trattasi da adibira a civile abitazione.
La relativa denuncia è infatti avvenuta (20.10.2006) entro l'anno dalla scoperta, considerando al riguardo che si impone comunque un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale che deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (Cass. 01/02/2008, n. 2460).
Peraltro, i vizi stessi sono stati riconosciuti, per fatto concludente, nello stesso momento in cui sono stati segnalati dal direttore dei lavori con invito all'impresa a provvedervi (v.missiva in atti del 29.12.2006) e col successivo comportamento di quest'ultima che ha messo in opera taluni tentativi rivelatisi non risolutivi.

Nel merito è indubbia la responsabilità del progettista ing.BB in ordine alla oggettiva e definitiva iimpossibilità di destinare a garage il vano prospiciente la strada (v.fotografie allegate) in quanto, come accertato dal designato CTU ing. D.A. “il piano di posa delle fondazioni è stato erroneamente posizionato all'origine in quanto il progettista ha considerato come quota di riferimento il marciapiede sulla via Monterotondo non tenendo conto della pendenza della via Spontini”.
Né la rampa di accesso successivamente realizzata ha risolto il problema .
L'erronea valutazione progettuale ha comportato invero una differenza di quota di cm 34 che rende di fatto impossibile l'ingresso di autovetture ; occorrerebbe, per rimediarvi, realizzare una scivola che con la regolare pendenza del 18% dovrebbe avere una lunghezza di circa mt 2, andando così illegittimamente ad impegnare parte della carreggiata di via Spontini (v.pag. 3 della relazione integrativa del CTU).
Il danno così prodotto va commisurato al deprezzamento subito dall'immobile comparando il valore di mercato tra un bene provvisto di garage nella medesima zona ad altro che ne sia privo.
Il CTU ha fatto coincidere il deprezzamento col valore di mercato di un vano garage di mq 18 nella zona di cui trattasi, pari ad € 21.232,00.
Tuttavia, non può esservi esatta coincidenza considerato che quel vano pur non sfruttabile come garage rimane comunque nella disponibilità del proprietario, aumentando la superficie abitativa in quanto direttamente comunicante con l'appartamento:sicchè la comparazione va più esattamente operata tra un immobile con quella maggiore superficie abitativa ma privo di garage ed altro con superficie abitativa inferiore ma dotato di garage, ed in questo senso appare equo ridurre del 20% la misura del deprezzamento come calcolata dal CTU, per un ammontare quindi di € 16.986,00

Di tale danno risponde tuttavia esclusivamente il progettista e non anche l'impresa appaltatrice che si è limitata a dare esecuzione alle previsioni progettuali, che presupponevano invero specifiche competenze del professionista incaricato che non si potevano ragionevolmente pretendere anche in capo all'esecutore.
L'appaltatore infatti risponde solidalmente con il progettista solo nel caso in cui si sia accorto di errori progettuali senza averli tempestivamente comunicati, ovvero qualora, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe dovuto fare con l'uso della normale diligenza e delle cognizione tecniche allo stato esigibili.

Rispondono invece in solido il direttore dei lavori e l'appaltatore degli ulteriori vizi riscontrati .
L'appaltatore infatti, anch'egli un tecnico perché imprenditore del ramo -al di fuori dell'ipotesi sopra evidenziata circa l'inesigibilità di specifiche cognizioni tecniche - non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva del committente o del direttore dei lavori col rischio di rendere l'opera dannosa, ma ha il dovere di rispettare le regole dell'arte, di prospettare eventuali obiezioni tecniche e di rendere edotto il committente della erroneità delle istruzioni impartite anche se contrattualmente si debba attenere alle stesse; solo nel caso in cui abbia manifestato il proprio dissenso e sia stato indotto ad eseguire comunque le direttive, può essere esentato da responsabilità, dovendo, in tal caso essere considerato un nudus minister, mero esecutore del volere altrui senza alcun margine di autonomia in un appalto a regia (Cass. civ., Sez. II, 22/08/2006, n. 18251).
Dal canto suo il direttore lavori “essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto" sicchè rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, con la conseguenza pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committent.(Cass. civ., Sez. II, 24/04/2008, n. 10728)
Gli ulteriori vizi in particolare, come accertato dal CTU, consistono in diffuse fessurazioni in più punti dell'intonaco della facciata, risalita di umidità e formazione di muffa e infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto dell'edificio (il rigonfiamento della pavimentazione è stato eliminato dallo stesso appaltatore ma i costi d'acquisto del materiale - € 440,00 v.CTU integrativa- sono stati a carico del proprietario e vanno quindi rimborsati) .
Quanto alle prime la causa è da ricercare nel mancato utilizzo della rete portaintonaco e nella non corretta posa a regola d'arte.
La spesa necessaria alla eliminazione comprende l'intero rifacimento non essendo possibile, come chiarito dal CTU, un intervento solo parziale vista la diffusione delle fessurazioni.
Palese è altresì l'errata esecuzione della copertura per il non corretto posizionamento della trave di colmo collocata con differenze di diversi centimetri tra un appoggio e l'altro e leggermente ruotata rispetto al proprio asse, con la presenza di una feritoia causata dal non accostamento fra le doghe e l'ondulina sottocoppo così da creare una vera e propria apertura.
In ordine al quantum -determinato dal CTU in complessivi € 20.953,89 ivi compreso l'approntamento del ponteggio per gli interventi ancora da eseguirsi al momento del sopralluogo - sostiene l'attore con le memorie di replica che, per quanto concerne specificamente il tetto di copertura, si è rivelata errata per difetto la somma di € 5.784,00 preventivata dal CTU alla luce dei lavori poi effettivamente eseguiti nelle more della pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali - che avrebbero avuto un costo di € 13.500,00 oltre onorario del d.l. (€ 900,00) e spese necessarie per tassa ponteggio ed occupazione spazi ( € 312,75).
Al riguardo ha allegato alla memorie di replica documentazione che è all'evidenza tardiva per violazione dei termini preclusivi e per la mancanza di contraddittorio e che, pertanto, va dichiarata inammissibile e non utilizzabile (nè è stata chiesta una eventuale rimessione in termini).
Al conteggio predisposto dal CTU con la prima relazione -invero non contestato dal tecnico di parte attrice- vanno peraltro aggiunti i costi dell'ondulina sottocoppo come quantificati nella relazione integrativa e pari ad € 1.320,00, nonché quelli per onorario professionale di altro tecnico per il rifacimento della copertura e le spese per occupazione del suolo da quantificare, in via equitativa, in complessivi € 1.000,00.
Per quanto riguarda l'impianto di smaltimento .invece è emerso che lo stesso è funzionante e dotato di due fosse Imhoff site nel cortiletto interno; la fuoriuscita di liquami è stata causata dal mancato regolare svuotamento (la pretesa mancata indicazione da parte del progettista della tempistica di manutenzione per aver consegnato solo una scheda tecnica non è configurabile come inadempimento della obbligazione potendo peraltro acquisirsi aliunde tali informazioni con riferimento ad impianti simili) e dalla presenza di un foro in una delle due fosse non addebitabile con certezza ad un difetto di messa in opera, sicchè i costi sostenuti per lo svuotamento non possono esser addebitati ai convenuti (mentre la necessaria creazione di altre botole di accesso oltre le due previste si è resa oggettivamente necessaria per le caratteristiche e ubicazione dell'impianto e non per vizi dello stesso)..
In definitiva la somma totale da porre -in solido- a carico dei convenuti è pari ad € 23.714,00, cui si aggiungono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; quella da porre a carico del solo ing. Di Mauro è invece pari ad € 12.077,00 poiché va detratto, a compensazione, l'importo di € 4.908,60 relativo alla relativo alla definizione (non contestata) delle pratiche di conformità edilizia ed abitabilità che prescindono dalla diversa questione dei vizi .
Il convenuto BB va altresì condannato alla consegna di tutta la documentazione tecnica inerente la definizione dell'opera (che deve ritenersi parte integrante della stessa).così come elencata pag.15 dell'atto di citazione.
Va infine rigettata l'ulteriore domanda volta al risarcimento del danno esistenziale per i disagi subiti poiché come è noto il danno non patrimoniale di cui all'art.2059 c.c. presuppone (Cass..Sez,Un.n.26972/2008) il pregiudizio di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti che, nel caso di obbligazione contrattuale, devo esse presidiati e realizzati dal contratto stesso, come avviene nei cd contratti di protezione, dal cui novero va certamente escluso quello di appalto (discorso diverso vale per gli eventuali danni patrimoniali derivanti dal disagio subito quale la necessità di prendere in locazione altro immobile nella specie tuttavia non allegati).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice Unico del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto BB al pagamento, in favore dell'attore AA, della somma di € 12.077,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna altresì i convenuti BB e CC al pagamento,in solido, in favore dell'attore, della somma di € 23.714,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € per spese vive; € 5.000,00 per onorario d'avvocato ed € 1.800,00 per diritti, oltre al rimborso delle spese di CTU (da porsi interamente a carico dei convenuti) e al rimborso forfettario ex art.15 ter.prof., iva e c.p.a. .
Così deciso in Catania il 20.10.2010
Il Giudice
(dott. Francesco Distefano)


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.