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Arbitrato e compromesso - Lodo - Sottoscrizione - Requisiti - Termine per la pronuncia - Inosservanza - Conseguenze
Dal combinato disposto degli articoli 821 e 823 c.p.c. risulta che, pur costituendo la sottoscrizione del lodo completo un atto autonomo che può avvenire in luogo diverso da quello della deliberazione, al fine di stabilire, in caso di omessa pronuncia arbitrale nel termine stabilito, se la notificazione della volontà delle parti di far valere la decadenza
degli arbitri sia pervenuta prima della decisione, occorre far riferimento al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri che conferisce carattere di definitività alla deliberazione, anche se la redazione del lodo completo si svolgerà in epoca successiva.
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 945 del 15.06.2005