Commerciale
Arbitrato e compromesso - Nomina del collegio arbitrale - Qualificazione - Requisiti - Mancanza - Conseguenze
La nomina del collegio arbitrale è un atto a fonte necessariamente bilaterale quanto alla struttura soggettiva del negozio di designazione degli arbitri, onde non è ontologicamente ammissibile che avvenga senza il conferimento del medesimo incarico da entrambe le parti in conflitto (intese come centro d’interessi), difettando appunto la bilateralità necessaria, indefettibilmente prevista dalla legge, che affida alle parti il negozio di conferimento dell’incarico agli arbitri. La mancata realizzazione della bilateralità nella clausola attributiva del potere di nomina degli arbitri si risolve nel difetto di un elemento essenziale insito nella struttura necessariamente bilaterale tipica del negozio e ne comporta
la nullità ex art. 1418 c.c., per mancanza del requisito essenziale dell’accordo delle parti di cui all’art. 1325 c.c.
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1482 del 05.10.2005