REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8431/2013 proposto da:
B.A.G.G. sia in proprio che in qualità di procuratore speciale di B.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MARCHETTI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BI.MA., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO FIORETTA giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA SPA;
- intimata -
Nonchè da:
ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA S.P.A. in persona della Dott.ssa S. S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE MAGNANI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
B.A.G.G., B.A. C.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1526/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/09/2012, R.G.N. 1872/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l'Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;
udito l'Avvocato CLAUDIO CAMICI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

B.A.G.G. e B.A.C., quali eredi di Ga.En., convennero in giudizio G.G. e Bi.Ga.Ma. nonchè la Zurich Life Insurance Italia s.p.a. chiedendo - fra l'altro e per quanto ancora interessa ai fini di causa - che il Tribunale dichiarasse l'annullamento, ex art. 775 c.c., di quattro polizze sulla vita, che erano state stipulate dalla Ga. con la Zurich - per il tramite della Deutsche Bank - e che indicavano come beneficiari G.G. e B.M.; sostennero, infatti, che le polizze erano state stipulate in epoca in cui la Ga. era priva della capacità di intendere e di volere in quanto affetta da morbo di Alzheimer.

I G. resistettero alla domanda e chiesero la condanna della Zurich al pagamento in loro favore delle somme di cui alle polizze.
La Zurich si costituì in giudizio dichiarandosi pronta a eseguire la prestazione in favore di chi fosse risultato averne diritto.
Il Tribunale di Torino rigettò la domanda, escludendo che potesse ravvisarsi una donazione indiretta nella designazione dei beneficiari della polizza e ritenendo che i contratti impugnati fossero soggetti all'azione generale di annullamento per incapacità naturale, di cui difettavano però i presupposti; condannò pertanto la Zurich a pagare ai G. le somme dovute in forza delle polizze.
La Corte di Appello di Torino ha rigettato l'appello dei B., dichiarando interamente compensate le spese del grado.
Ricorre per cassazione il B., anche in nome e per conto della sorella A., affidandosi ad un unico motivo; resistono G. G. e Bi.Ga.Ma., nonchè la Zurich Life Insurance Italia s.p.a., che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Il G. e la Bi. hanno depositato memoria.

Motivazione

1. La Corte di Appello ha richiamato i passaggi con cui il Tribunale aveva affermato che il contratto aveva una causa principale l'investimento del capitale - a cui si affiancava una finalità assicurativa in senso lato, prevedendosi l'erogazione della prestazione dovuta dalla compagnia a favore dei beneficiari che il contraente aveva indicato per il caso in cui, alla scadenza del vincolo contrattuale, egli non fosse stato più in vita.

Ciò premesso, ha osservato che "il rilievo preminente della causa giuridica costituito dall'investimento in favore della parte stipulante, cioè della Ga., è confermato dal fatto che la designazione dei beneficiari fu sospensivamente condizionata ad un evento-morte" che sarebbe divenuto rilevante "solo se la morte fosse sopravvenuta prima della scadenza di ciascun contratto".
Tanto considerato, ha escluso che il contratto potesse qualificarsi a favore di terzo ("posto che il terzo avrebbe acquistato il diritto con la promittente compagnia non all'atto della stipulazione, ex art. 1411 c.c., comma 2, ma solo alla verificazione della condizione sospensiva-morte, anteriore alla scadenza contrattuale") ed ha sottolineato che "la peculiare struttura del contratto dimostra come non si potesse ab origine configurare alcuna donazione, diretta o indiretta che fosse, atteso che della donazione manca un elemento costitutivo essenziale, rappresentato dall'arricchimento attuale del terzo, ex art. 769 c.c.".
La Corte ha escluso anche la possibilità di configurare un nesso teleologico fra contratti, affermando che tale nesso postula che i contratti collegati siano coesistenti (mentre, nel caso, il contratto ex art. 1920 c.c. sarebbe venuto ad esistenza solo al momento della verificazione della condizione sospensiva) ed ha concluso che "non si può ritenere sussistente nel caso di specie alcuna donazione, neppure indiretta, aggredibile ex art. 775 c.c.".

2. Con l'unico motivo di ricorso, i B. deducono "violazione o falsa applicazione degli artt. 1411 e 775 c.c.", assumendo che "la sentenza impugnata erra laddove sostiene che la designazione del terzo operata dalla Ga. nei quattro contratti assicurativi dalla stessa stipulati non integri la figura del contratto a favore di terzo") e sostengono che l'espressione "salvo patto contrario" contenuta nell'art. 1411 c.c., comma 2, "allude alla possibilità che fra promittente e stipulante si convenga che il terzo non acquisti il diritto per effetto della stipulazione, bensì in conseguenza del verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, o allo scadere del termine", cosicchè è "ben possibile... che vi sia un contratto a favore di terzo... anche qualora il terzo non acquisti il diritto fin dal momento della stipulazione, bensì al verificarsi di una condizione sospensiva", da individuarsi - nello specifico - nella morte della stipulante; evidenziano, dunque, che i terzi G. e Bi. "hanno acquistato il diritto di ricevere le prestazioni di cui ai contratti trasfusi nelle polizze... al momento della stipula dei contratti da parte della Ga." in quanto "ciò che è stato differito al verificarsi della condizione sospensiva è stata solo l'efficacia dell'attribuzione del diritto".
Concludono, pertanto, che l'operazione "può essere qualificata come atto complesso, in cui lo scopo voluto dal disponente si realizza tramite il collegamento negoziale tra il contratto assicurativo a carattere oneroso stipulato tra disponente e assicuratore e l'atto di designazione dei terzi beneficiari per il caso di morte, inteso come atto unilaterale recettizio sostenuto dallo spirito di liberalità": il tutto, non inquadrabile nello schema della donazione tipica ("stante la struttura trilaterale e la mancanza dello spostamento patrimoniale diretto tra disponente e beneficiario"), è "riconducibile, pacificamente, alla nozione di donazione indiretta".
Censurano, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una donazione, diretta o indiretta, per difetto dell'arricchimento attuale del terzo ed evidenziano che il nostro ordinamento conosce figure di donazioni (quale la donazione obnuziale e quella a favore di nascituri) in cui l'arricchimento è sottoposto a condicio iuris (rispettivamente, il matrimonio e la nascita).

3. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

La controversia verte sulla possibilità di qualificare come donazione indiretta, annullabile ex art. 775 c.c., su istanza del donante e dei suoi eredi o aventi causa, alcune polizze a contenuto finanziario ed assicurativo in cui la Ga. aveva designato il G. e la Bi. quali beneficiari per il caso che fosse deceduta prima della scadenza dei contratti.
Tali contratti comportavano che, intervenuto il decesso della assicurata, l'indennizzo spettante ai sensi di polizza (costituente il risultato utile dell'investimento finanziario) venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l'asse ereditario e senza essere interessato dalle vicende successorie.

Tanto premesso, deve considerarsi che:
- secondo il pacifico orientamento di legittimità, la donazione indiretta può modi più vari, essendo "caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati" (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004);

- nel caso in esame, non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione e ai sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e che, a seguito del decesso della Ga., tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l'attribuzione al G. e alla Bi. delle somme risultanti dalle polizze;

- la circostanza che l'attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione (possibile ex art. 1921 c.c.) e al fatto che la Ga. decedesse prima della scadenza del contratto non vale a porre nel nulla il dato - fondamentale - che la designazione compiuta all'atto della stipula delle polizze era idonea a comportare l'acquisto dei vantaggi economici dell'operazione, che si è poi puntualmente realizzato a seguito del decesso della Ga. (e in difetto di revoca della designazione).

Ciò considerato e rilevato che non è emerso che la designazione sia stata determinata da ragioni diverse dallo spirito di liberalità, deve concludersi che l'operazione è stata concepita come donazione indiretta a favore del G. e della Bi. e come tale si è poi concretizzata; tale conclusione è conforme al principio recentemente espresso da questa Corte in relazione ad analoghe polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario - secondo cui "nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito" (Cass. n. 7683/2015).

Deve peraltro precisarsi che il donatum originario era costituito dai premi versati all'assicuratore (cfr. Cass. n. 6528/2006), giacchè - come rilevato dalla cit. Cass. n. 7683/2015 - il pagamento del premio ha integrato "il c.d. negozio-mezzo (l'assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione)", mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario.

4. Accolto pertanto il ricorso nei termini indicati, deve disporsi il rinvio alla Corte territoriale perchè riesamini la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati.
5. Il ricorso incidentale proposto dalla Zurich, concernente la compensazione delle spese di lite, resta assorbito.
6. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2016.


 

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