TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Enzo Luchi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1887 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
R. D. elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luisella Mameli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
opponente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (c.f. 97099470581) in persona del legale rappresentante in cari-ca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, è legalmente domiciliato,
opposta
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.). in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma,
convenuta-contumace

Svolgimento del processo

1. Il giudizio nasce dall’atto di citazione, notificato il 16 marzo 2021, con cui R. D. ha chiesto l’accertamento della infondatezza della pretesa sanzionatoria risultante dall’estratto ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 025________ per complessivi euro 27.126,81 notificata il 27 luglio 2011.
R. D. ha allegato in fatto che:
- a fronte della sua opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 19/2009, con la quale l’allora Ministero delle politiche agricole e forestali gli aveva ingiunto il pagamento di euro 16.411,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986 per indebita percezione di finanziamenti comunitari destinati a sostegno dei Programmi Regionali finalizzati all'introduzione e al mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica a seguito di esposizione di dati e notizie falsi, aveva ottenuto la sentenza n. 3416/2011, emessa in data 16 dicembre 2011 dall’intestato Tribunale e depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012, di annullamento/revoca dell'ordinanza;
- senza nemmeno attendere la fine del giudizio, la somma richiesta con ordinanza ingiunzione (poi annullata) era stata iscritta a ruolo e, in data 27 luglio 2011, gli era stata notificata, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella esattoriale n. 025_______;
- a distanza di quasi dieci anni dalla notifica, il carico esattoriale –non dovuto– risultava ancora iscritto a ruolo, come dimostrato dall'estratto di ruolo consegnatogli in data 10 febbraio 2021 dall’agente della riscossione, per l’importo di euro 27.126,81, atteso che avevano continuato a maturare interessi.
Lamentata che fosse stata mantenuta illegittimamente l'iscrizione a ruolo a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione presupposta all’indicata iscrizione, il D. ha sottolineato di avere richiestolo sgravio della relativa posizione in data 8 marzo 2021, senza però alcun esito.
Tanto esposto, l’opponente ha chiesto accertarsi l'inesistenza e/o comunque l'infondatezza della pretesa di euro 16.411,00 originariamente irrogata a titolo di sanzione amministrativa legge 689/81 e dei relativi interessi/conseguenti accessori come risultanti dall'allegato estratto di ruolo per un totale di euro 27.126,81 di cui alla cartella n. 025______, con condanna alle spese dei convenuti e distrazione delle spese legali a favore del suo procuratore antistatario.

Nella contumacia dell’agente della riscossione, nel solo interesse del Ministero si è costituita l’Avvocatura di Stato che ha allegato come la notifica della cartella esattoriale fosse stata eseguita prima della sospensione della esecuzione da parte del Tribunale di Cagliari e, quindi, del tutto legittimamente e come la richiesta di sgravio in data 8 marzo 2021 [fosse] stata inoltrata solo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, e non all’Amministrazione titolare del potere sanzionatorio che avrebbe potuto disporre lo sgravio.
Ad ogni buon conto, allo sgravio [essa aveva] dato seguito con provvedimento n. 9/21 in data 21 aprile 2021.
Il Ministero ha concluso, dunque, per la cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese.

Motivazione

2. Alla luce dello sgravio della cartella da parte dell’ente creditore (cfr. doc. 21 aprile 2021, prodotto dal Ministero in data 5 luglio 2021) può ritenersi che sia effettivamente cessata la materia del contendere, non sussistendo più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Il governo delle spese processuali, peraltro, deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale e, dunque, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
A fronte di una sentenza pronunciata nell’anno 2012, né l’ente che assumeva di essere creditore né l’agente di riscossione hanno ritenuto (o sono stati in grado) di provvedere allo sgravio; vi hanno provveduto solo dopo la richiesta di sgravio dell’interessato e la notificazione dell’atto di citazione.
È pure vero che il D., dopo la richiesta di sgravio, ha atteso pochi giorni prima di procedere alla notificazione dell’atto di accertamento negativo, in una situazione nella quale non v’era necessità –perlomeno nulla è stato allegato al riguardo- di promuovere con celerità l’accertamento.
Non risulta, infatti, che fosse stato notificato o anche solo che fosse stata preannunciata la notifica di una nuova cartella o di un'intimazione di pagamento o –peggio- di un pignoramento esattoriale.
Tuttavia, non può pretendersi che colui che dieci anni prima ha ottenuto una pronuncia di annullamento dell’atto presupposto della iscrizione a ruolo debba attendere di essere ulteriormente compulsato dall’amministrazione per potere chiedere l’accertamento dell’illegittimo permanere dell’iscrizione a ruolo.
La richiesta in via amministrativa, rimasta insoddisfatta, giustifica l’interesse alla (invero solerte) azione di accertamento negativo.
I compensi, calcolati sullo scaglione tra euro 26.001-52.000,00, sono liquidati al minimo per le fasi studio, introduttiva e decisione, stante la semplicità della vicenda, mentre nulla spetta per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile.
Le spese vanno distratte a favore dell’avv. Mameli che si è dichiarata antistataria.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito promossa da R. D.;
2. condanna il Ministero convenuto e Agenzia delle entrate-Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.729,20, di cui euro 2.768,00 per compensi ed euro 546,00 per spese esenti, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., disponendone la distrazione a favore dell’avv. Luisella Mameli che si è dichiarata antistataria.
Cagliari 7 ottobre 2021


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.