REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 495/2013 proposto da:
S.M.D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G BATTISTA VICO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI ORANGES, rappresentata e difesa dall'avvocato PERA Ivan giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato CAMPANELLI Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PETRONE giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2935/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2012 R.G.N. 2646/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato IVAN PERA;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2007, S. M.D.B. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, l'avv. G.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilità professionale, per aver il predetto legale fatto prescrivere il suo diritto all'indennizzo - quale beneficiaria della polizza assicurativa stipulata con Axa Assicurazioni S.p.a. dal figlio, R.S.V. - per la morte di questi, avvenuta in data ______, a seguito di una violenta aggressione.
Si costituiva il convenuto contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 9 maggio 2008, rigettava la domanda dell'attrice e condannava quest'ultima alle spese del giudizio. Avverso l'anzidetta sentenza la parte soccombente proponeva gravame, cui resisteva l'appellato.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6 settembre 2012, rigettava l'impugnazione proposta e condannava l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Avverso tale sentenza, S.M.D.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso l'avv. G.A.

Motivazione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1920 e 2935 c.c. e art. 2952 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e omessa e comunque illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Sostiene S.M.D.B. che secondo l'"orientamento costante" della giurisprudenza di legittimità il contratto di assicurazione infortuni comprensivo del rischio "infortuni mortali" - quale quello di cui si discute in causa - va equiparato, quanto a funzione e disciplina, al contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, con conseguente applicabilità al caso all'esame dell'art. 1920 c.c., comma 3, ai sensi del quale il diritto del beneficiario, pur trovando la sua fonte direttamente nel contratto di cui egli non è stato parte, rappresenta un "diritto proprio" del beneficiario medesimo, il che comporta un collegamento automatico tra il verificarsi dell'evento "coperto" dall'assicurazione - la morte, nel caso di specie - e l'esercizio del diritto del beneficiario, diritto che si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui esso si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile al caso all'esame.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver la Corte di merito tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato e ritenuto, senza fornire alcuna "giustificazione" "in diritto", che "l'infortunio riportato dall'assicurato per poter essere configurato come tale e rientrare dunque nella categoria degli infortuni di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto ... esigeva l'accertamento giudiziale di ogni assenza di compartecipazione volontaria all'evento da parte di S.V.. Infatti soltanto a partire da tale momento l'appellante avrebbe potuto avere piena contenga della realizzazione dell'evento oggetto di copertura assicurativa e avrebbe così potuto convenientemente esercitare il relativo diritto all'indennizzo".
Assume altresì la ricorrente che la Corte di merito, non considerando che l'avv. G., per conto della beneficiaria, aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo alla Compagnia assicuratrice con le note del 9 maggio 2002 e del 26 novembre 2002, contraddittoriamente, illogicamente e immotivatamente avrebbe ritenuto che la consapevolezza della spettanza dell'indennizzo in capo alla beneficiaria e al suo difensore dovesse essere differita alla sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio del 10 dicembre 2003, ed avrebbe, quindi, erroneamente individuato il dies a quo del termine annuale di prescrizione del diritto all'indennizzo in capo alla beneficiaria nella data della richiamata sentenza, in luogo del 23 giugno 2002, data del decesso del figlio della ricorrente.
Conseguentemente, la medesima Corte non avrebbe rilevato la prescrizione del diritto della S. e non avrebbe ritenuto sussistente alcuna responsabilità professionale dell'avv. G., affermando che "la probabilità di riforma della sentenza n. 225 dell'8 marzo 2006, emessa del Tribunale di Busto Arsizio sull'istanza proposta da S.M.D.B. a mezzo del predetto legale e che aveva dichiarato prescritto il diritto al pagamento dell'indennizzo in parola in favore dell'attuale ricorrente e rigettato la domanda da questa proposta nei confronti dell'Axa Assicurazioni S.p.a. e compensato le spese di lite tra le parti doveva considerarsi elevata e avrebbe correttamente giustificato la scelta di impugnarla, sì da interrompere il nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal professionista e il danno lamentato".

2. Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e art. 2952 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Lamenta la ricorrente che, nonostante il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere la sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità non ha, di per sè, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perchè in tal caso la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto che, a norma dell'art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione, la Corte di appello avrebbe apoditticamente affermato che solo "l'accertamento giudicale di ogni assenza di compartecipazione volontaria all'evento da parte di S.V." avrebbe consentito di qualificare come indennizzabile, ai sensi della polizza e in favore della madre, l'assassinio del figlio. E ciò sarebbe stato affermato dalla medesima Corte prescindendo da un eventuale accordo tra le parti in merito all'assunzione a rango di condizione sospensiva dell'esito del procedimento penale pendente, accordo da escludersi alla luce delle richieste di risarcimento formulate e già ricordate, le quali sarebbero indicative della manifesta consapevolezza della ricorrente e del suo legale di aver già maturato il diritto di richiedere ed ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa.

3. Entrambi i motivi di ricorso, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. Va posto in rilievo che, in base all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato dal figlio della ricorrente (riportato integralmente a p. 32 del ricorso), rubricato "Oggetto dell'assicurazione", "L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato e contemplati dalla polizza. Sono inoltre compresi in garanzia, se fortuiti, connessi e compatibili con l'oggetto dell'assicurazione; .... - gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte volontaria;...".

Alla luce della riportata clausola, al fine di determinare la decorrenza del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, risulta imprescindibile l'accertamento di fatto della non volontaria partecipazione del S. all'aggressione da cui è derivata la morte del medesimo, accertamento derivato, nella specie, dalla più volte richiamata sentenza del GUP. Al riguardo si evidenzia che, nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920 c.c., comma 3, non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22809; Cass. 1 aprile 1994, n. 3207); inoltre, il beneficiario di un contratto di assicurazione, qualora chieda il pagamento dell'indennizzo, deve provare il fatto costituito della domanda e tale onere sussiste anche in relazione a quanto previsto nella clausola delimitativa del rischio assicurato (arg. ex Cass. 10 novembre 2003, n. 16831; Cass. 29 novembre 2004, n. 22386; Cass. 20 marzo 2003, n. 6108; Cass. 16 marzo 2012, n. 4234).

Si rimarca, altresì, che, per le ragioni già espresse, la non volontarietà dell'aggressione deve ritenersi costituisca, nel caso di specie, presupposto del diritto all'indennizzo in capo all'attuale ricorrente.

Va poi osservato che dalla stessa corrispondenza intercorsa tra l'avv. G. e la società assicuratrice emerge la necessità degli atti penali relativi al proc. R.G. n. 2670/02 in ordine all'evento del 23 giugno 2002 che ha determinato il decesso del S., sicchè da tale carteggio non possono trarsi, in relazione alla determinazione del dies a quo in questione, le conclusioni cui perviene la ricorrente. La Corte di merito correttamente non ha fatto, quindi, alcun riferimento ad una condizione sospensiva del diritto concordata tra le parti e ha sostanzialmente ritenuto imprescindibile l'accertamento di fatto derivante dalla sentenza del GUP del 10 dicembre 2003 al fine di qualificare la morte del S. come "infortunio" ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza, affermando che solo da tale momento potesse fondatamente essere esclusa la partecipazione volontaria al fatto di S. V. e potesse, quindi, ritenersi che l'infortunio in questione rientrasse fra quelli coperti da assicurazione; in particolare la predetta Corte ha evidenziato che l'esclusione della partecipazione volontaria al fatto del S. non poteva desumersi nè dalla perizia medico-legale espletata sulla persona dell'assicurato all'atto del decesso nè dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Busto Arsizio del 5 maggio 2003, contenente una mera ipotesi accusatoria, considerato che, secondo quanto prospettato dallo stesso P.M., il movente dell'omicidio era ravvisabile in "un preteso torto" arrecato dal figlio della ricorrente all'esecutore materiale dell'omicidio (tale M.) nel corso di una lite accaduta qualche mese prima in un locale pubblico, a seguito della quale il M. aveva riportato lesioni.
Pertanto correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo in questione andava individuato nella data della sentenza del GUP di Busto Arsizio (10 dicembre 2003), in difetto di precedenti atti idonei alla ricostruzione del fatto, sicchè non è ravvisabile nella specie, a tale riguardo, alcun difetto di diligenza dell'avv. G., avendo questi, con raccomandata datata 27 aprile 2004, ricevuta da Axa Assicurazioni S.p.a., in data 11 maggio 2004, trasmesso a detta società la già indicata sentenza e chiesto la liquidazione dell'indennizzo in favore della sua assistita quando non era ancora decorso, quindi, il termine di prescrizionale annuale applicabile, ratione temporis, nel caso all'esame.

3.2. Non sussistono i lamentati vizi di motivazione della sentenza impugnata.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, essere rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2015


 

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